Articolo abrogato dalla L.R. del 31/12/2012 n. 52. L’articolo 16 così recitava: “Art. 16 - Individuazione della forma di cooperazione. - 1. Ai fini del presente articolo, la consultazione tra gli enti locali partecipanti all’ambito avviene mediante la Conferenza d’ambito.

2. La Conferenza d’ambito è composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale ed è convocata e presieduta dal Presidente della provincia competente.

3. Entro "centottanta" giorni dall’approvazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale provvedono, attraverso la Conferenza d’ambito, ad individuare la forma di cooperazione nonché ad approvare lo schema di convenzione o di statuto di cui all’articolo 14, commi 2 e 3.

4. La rappresentanza in seno alla Conferenza d’ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all’ambito territoriale ottimale o ai loro delegati, ed è determinata in ragione della popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT.

5. La Conferenza d’ambito è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli enti di cui al comma 2; le deliberazioni della Conferenza sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli enti di cui al comma 2; i presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero di enti.

6. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, il Presidente della provincia competente per territorio provvede, previa diffida, in via sostitutiva, ad adottare la forma di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b).

7. Nei sessanta giorni successivi alla deliberazione della Conferenza d’ambito prevista al comma 3, ovvero alla deliberazione della provincia prevista al comma

6, ciascun ente locale provvede all’approvazione della convenzione, nelle forme e nei modi previsti dal proprio statuto, individuando altresì il soggetto interessato alla stipula della medesima; la convenzione istitutiva dell’Autorità d’ambito viene stipulata nei successivi trenta giorni.

8. In caso di inadempimento all’obbligo di cui al comma 7 da parte del comune, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Presidente della provincia competente per territorio.

"8-bis. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 6 da parte del Presidente della provincia o in caso di inerzia del Presidente della provincia rispetto all’esercizio della funzione di cui al comma 8, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale.".”

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