Articolo abrogato dalla L.R. del 31/12/2012 n. 52. L’articolo 19 così recitava: “Art. 19 - Organizzazione della gestione dei rifiuti urbani. - 1. Gli enti locali partecipanti all’ambito territoriale ottimale, attraverso le forme di cooperazione individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. L’Autorità d’ambito provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani con un unico gestore, fatta eccezione per il servizio di raccolta e trasporto che può essere organizzato autonomamente dai singoli comuni mediante l’individuazione del soggetto gestore; per particolari ragioni di natura territoriale, amministrativa, economica e tecnica nel rispetto dei criteri di interesse generale dell’ambito territoriale ottimale e di qualità del servizio, può organizzare il servizio anche prevedendo più soggetti gestori.

3. Entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione di cui all’articolo 16, l’Autorità d’ambito individua le forme del servizio di gestione dei rifiuti urbani da scegliersi "conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 113-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni".

4.

5. Qualora non si pervenga all’approvazione dell’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine di cui al comma 3, il Presidente della provincia competente per territorio, previa diffida, provvede in luogo dell’Autorità d’ambito inadempiente.

6. I rapporti fra Autorità d’ambito e soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale sono regolati da una convenzione di gestione e relativo disciplinare.

7. Al fine di disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti urbani ivi comprese le frazioni provenienti dalla raccolta differenziata, l’autorità d’ambito ed i titolari degli impianti di smaltimento e recupero esistenti nel territorio di competenza sono tenuti a sottoscrivere tra loro idonea convenzione.”

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