Articolo abrogato dalla L.R. del 31/12/2012 n. 52. L’articolo 17 così recitava: “Art. 17 - Ordinamento dell’Autorità d’ambito. - 1. L’Autorità d’ambito di cui all’articolo 14 ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. L’ordinamento dell’Autorità d’ambito è stabilito dalla convenzione o dallo statuto di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, nonché dalle disposizioni del presente articolo.

3. Nel caso in cui l’Autorità d’ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all’articolo 14, comma 1, lettera a), nella convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo, è indicato l’ente locale responsabile del coordinamento.

4. Nell’ipotesi del comma 3, gli organi dell’Autorità d’ambito sono:

a) l’assemblea d’ambito, composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale;

b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, individuato nella persona del Presidente della provincia o del sindaco del comune, responsabile del coordinamento;

"c) il Comitato istituzionale, presieduto dal Presidente dell’Autorità è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall’assemblea;"

d) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell’Autorità d’ambito.

5. Nel caso in cui l’Autorità d’ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all’articolo 14, comma 1, lettera b), gli organi della medesima sono:

a) l’assemblea d’ambito, composta dal Presidente e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale;

b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall’assemblea fra i suoi componenti;

c) il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell’Autorità d’ambito è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall’assemblea;".

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell’Autorità d’ambito.

6. La rappresentanza in seno all’assemblea d’ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all’ambito o agli assessori loro delegati, ed è determinata dallo statuto o dalla convenzione in base alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT.

7. L’assemblea prevista ai commi 4 e 5:

a) elegge il Presidente dell’Autorità d’ambito e il collegio dei revisori nel caso previsto al comma 5, elegge rispettivamente il comitato istituzionale o il Consiglio di amministrazione e nomina il direttore;

b) sceglie ed approva l’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani;

c) approva i programmi pluriennali degli interventi ed i successivi aggiornamenti ed integrazioni, i modelli organizzativi ed i relativi piani finanziari assicurandone il coordinamento e l’integrazione;

d) approva le norme per il proprio funzionamento nonché per il funzionamento della struttura operativa;

e) approva l’entità della maggiorazione delle tariffe di cui all’articolo 37 per far fronte alle proprie spese di funzionamento, alle ulteriori forme di compensazione ambientale nonché per finanziare il programma pluriennale di cui all’articolo 20;

f) propone eventuali modifiche dei confini dell’ambito territoriale ottimale;

g) propone aggiornamenti al piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani;

h) approva i bilanci previsionali e consuntivi dell’Autorità d’ambito.

8. L’assemblea prevista ai commi 4 e 5 è valida:

a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;

b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

9. Le deliberazioni dell’assemblea relative alle lettere b), c), d) del comma 7 sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione delle maggioranze in termini di numero degli enti.

10. Gli atti non compresi nel comma 7 competono al Presidente dell’Autorità d’ambito, al comitato istituzionale di cui al comma 4 o al Consiglio di cui al comma 5 e al direttore, secondo quanto stabilito dalla convenzione o dallo statuto di cui all’articolo 14, commi 2 e 3.”

Dalla redazione