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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 24/12/1992, n. 25
L. R. Veneto 24/12/1992, n. 25
- L.R. 06/09/2023, n. 23
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- L.R. 27/04/2012, n. 18
- L.R. 16/08/2001, n. 21
- Sent. Corte Cost. 07/04/2000, n. 94
- L.R. 30/09/1994, n. 61
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (L'oggetto e le finalità)1. La presente legge disciplina, per quanto di competenza regionale, la variazione delle circoscrizioni dei co |
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Art. 2 - (I diversi procedimenti legislativi)1. La variazione delle circoscrizioni o il mutamento delle denominazioni dei comuni |
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CAPO II - Le variazioni comunali |
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SEZIONE I - Il procedimento |
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Art. 3 - (Le fattispecie possibili)1. La variazione delle circoscrizioni comunali può consistere: a) nella aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più comuni; |
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Art. 4 - (L'iniziativa legislativa)1. L'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali, di cui all'art. 3, spetta ai soggetti di cui all'art. 20 dello Statuto, anche in difformità dal programma regionale di cui all'articolo 10-bis. N30 2. Quando, ai fini della aggregazione di parte del territorio di un comune a favore di altro, l'iniziativa legislativa popolare non possa aver luogo per mancanza del numero legale delle sottoscrizioni, pur rappresentando le stesse almeno un quinto dei cit |
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Art. 5 - (Procedimento e giudizio di meritevolezza)1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde, individua le popolazioni interessate ai sensi dell'articolo 6, delibera il referendum consultivo delle popolazioni e il relativo quesito, qualora il progetto di legge presentato al Consiglio regionale sia conforme al programma regionale oppure nell'ipotesi in cui, ricorrendo una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, il progetto di legge riguardi l'iniziativa di fusione tra: a) comuni contigui che abbiano approvato, con deliberazioni assunte all'unanimità dei consiglieri votanti, l'iniziativa di fusione; b) comuni che sono parte della stessa unione di comuni da almeno tre anni; |
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Art. 6 - (Procedure per l’individuazione delle popolazioni interessate al referendum)1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 3, l’individuazione delle popolazioni interessate dalla consultazione referendaria, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. La consultazione referendaria deve riguardare l’intera popolazione del comune di origine e di quello di destinazione, salvo casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell’area interessata al mutamento territoriale, nonché alla mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l’insieme dell’ente locale. |
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Art. 7 - (Le delibere comunali)1. Le deliberazioni comunali di cui al presente capo, sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, che in un parere sull’iniziativa legislativa di altri soggetti, sono assunte, salvo quanto disposto per le deliberazioni di c |
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Art. 7-bis - (Sondaggi della popolazione e delle parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati) |
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Art. 7-ter - (Procedimento speciale di fusione per incorporazione)1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo è avviato con deliberazione adottata con le modalità e le procedure previste dall'articolo 7, preceduta dall'espletamento del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". 2. I comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi consigli comunali, indicono il referendum qual |
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Art. 8 - (Il provvedimento legislativo di variazione delle circoscrizioni)1. Con la legge regionale di variazione delle circoscrizioni comunali devono essere assicurate alle comunità di origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in base all |
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Art. 8-bis - Spese per lo svolgimento dei referendum |
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Art. 8-ter - (Misure premiali) |
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SEZIONE II - I municipi e le unioni di comuni |
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Art. 9 - (I municipi)1. Può essere istituito un municipio: a) nei comuni che siano il risultato di una fusione o incorporazione, quando la popolazione di un centro abitato presenti caratteri di separatezza territoriale e di tradizioni civiche proprie; |
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Art. 10-bis - Programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regio |
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Art. 10-ter - Norma di prima applicazione |
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SEZIONE III - Il programma |
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CAPO III - Variazione delle circoscrizioni provinciali |
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Art. 15 - (L'iniziativa comunale)1. L'iniziativa per l'istituzione di una nuova provincia o per il mutamento di una o più circoscrizioni provinciali nell'ambito della Regione può essere assunta da uno o più comuni compresi nell'area interessata o promossa dalla Giunta regionale sulla base di indicazioni espressamente fornite dal Consiglio regionale o dai documenti della programmazione regionale. |
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Art. 16 - (Il parere regionale)1. Le deliberazioni comunali, nel numero e secondo i requisiti previsti all'art. 15, commi 2 e 3, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro un anno dalla data di adozione della prima delibera comunale di p |
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CAPO IV - Delega alle province |
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Art. 17 - (Successione di comuni)1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circ |
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Art. 18 - (Fusione o separazione delle rendite e passività)1. Qualora lo richiedano esigenze generali di un comune o di una frazione, la provin |
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Art. 19 - (Regolamento di confini e apposizione di termini)1. Quando il confine fra due o più comuni sia incerto o non risulti delimitato da s |
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Art. 20 - (Termini, direttive, vigilanza e spese)1. I Consigli provinciali adottano i provvedimenti di cui al presente capo, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'ultima richiesta dei co |
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Art. 21 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede: |
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CAPO V - Norme transitorie e finali |
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Art. 23 - (Abrogazione)1. È abrogata la legge regionale 16 luglio 1973, n. 17, recante norme per l'eserciz |
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Art. 24 - (Dichiarazione d'urgenza)1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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