Articolo aggiunto dall’art. 6, comma 1, della L.R. 30/01/2020, n. 3 e, successivamente, abrogato dall’art. 12, comma 1, della L.R. 06/09/2023, n. 23, così recitava:

“Art. 7-bis - (Sondaggi della popolazione e delle parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati)

1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, ciascun comune interessato effettua sondaggi al fine di valutare il grado di consenso delle popolazioni nonché delle parti economiche e sociali secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, anche con riferimento alla trasmissione degli esiti dei sondaggi stessi.

2. Le spese per i sondaggi di cui al presente articolo sono a carico dei comuni interessati.”

Dalla redazione