Articolo abrogato dall’art. 12, comma 1, della L.R. 30/01/2020, n. 3, così recitava:

“Art. 13 - (Il procedimento)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, sulla base dei criteri determinati all'art. 12, il programma di variazione delle circoscrizioni comunali.

2. La proposta è inviata ai comuni compresi nel programma ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro i successivi 60 giorni, i comuni possono presentare osservazioni alla Giunta regionale, che le trasmette al Consiglio con le proprie controdeduzioni nei successivi 60 giorni.

3. Il programma è approvato con provvedimento del Consiglio regionale ed è aggiornato ogni 5 anni con le stesse modalità; nel tempo intermedio può essere variato a seguito di favorevole giudizio di meritevolezza espresso dal Consiglio regionale sui singoli progetti di legge, presentati dai soggetti di cui all'art. 38 dello Statuto e a norma dell'art. 4.”

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