Articolo modificato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 27/04/2012, n. 18 e, successivamente abrogato dall’art. 12, comma 1, della L.R. 30/01/2020, n. 3, così recitava:

“Art. 12 - (I criteri)

1. Il programma è predisposto sulla base dei seguenti criteri:

a) in caso di aggregazione di cui alla lett. a) dell'art. 3, che la località o parte del territorio di un comune, avente comunque caratteri propri di identità, in relazione alla condizione di separatezza geomorfologica e topografica dei luoghi e alla conseguente non economica distribuzione dei servizi, o anche in relazione alle tradizioni culturali o alle consuetudini locali, possa più utilmente essere aggregata ad altro comune;

b) in caso di istituzione di un nuovo comune a seguito di scorporo ai sensi della lett. b) dell'art. 3:

1) che il nuovo comune abbia una popolazione superiore a 10.000 abitanti e, per converso, ciascuno degli altri conservi una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti;

2) che il nuovo comune presenti disponibilità di mezzi finanziari ed economici sufficienti a provvedere all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei pubblici servizi;

3) che sussista un'obiettiva separazione, in rapporto alla condizione dei luoghi e alle tradizioni locali, tra il nuovo comune e i comuni originari;

c) in caso di fusione e di incorporazione ai sensi delle lettere c) e d) dell'art. 3, che sia valutata:

1) l'esistenza di forme di collaborazione in atto, con particolare riferimento a Unioni di comuni, a comunità montane, a unità locali socio-sanitarie, ad autorità di bacino e a gestioni associate di servizi;

2) l'esistenza di rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle relazioni culturali;

3) l'esigenza di realizzare una più adeguata organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, con particolare riferimento al sistema dei trasporti e della viabilità, anche in rapporto ai piani e programmi regionali;

4) l'esigenza di conseguire una più efficace razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale anche in vista di una qualificazione degli abitati.

2.Abrogato.

Dalla redazione