Articolo modificato dagli artt. 3 e 4, della L.R. 30/09/1994, n. 61.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 07/04/2000, n. 94 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2, del presente articolo.

Il presente articolo è stato successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 16/08/2001, n. 21.

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