Articolo abrogato dall’art. 12, comma 1, della L.R. 30/01/2020, n. 3, così recitava:

“Art. 14 - (L'efficacia)

1. A seguito dell'approvazione del programma, la Giunta regionale, in conformità, presenta i disegni di legge, avvia le attività di promozione delle unioni dei comuni, delibera l'indizione dei referendum consultivi ed eroga i contributi ordinari e straordinari.

2. I disegni di legge di cui al comma 1 non sono soggetti a giudizio di meritevolezza ai sensi dell'art. 5 né al preventivo parere dei comuni interessati, salvo i casi di cui all'art. 6, comma 4.

3. L'approvazione del programma non preclude al Consiglio regionale la facoltà di esprimere, in sede di giudizio di meritevolezza e a seguito di specifica istruttoria, parere favorevole su un progetto di legge, da chiunque presentato, in difformità dal programma.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino