Articolo abrogato dall’art. 12, comma 1, della L.R. 30/01/2020, n. 3, così recitava:

“Art. 22 - (Norma transitoria)

1. Fino all'approvazione del programma di cui alla Sezione III del capo II, le iniziative legislative pendenti in materia sono soggette al giudizio di meritevolezza a norma della presente legge.”

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