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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 16/03/2018, n. 13
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- L.R. 25/07/2019, n. 29
- L.R. 14/12/2018, n. 43
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TITOLO I - Principi e finalità |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione del Veneto disciplina l'attività di cava in armonia con i principi del corretto uso delle risorse e della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nelle rispettive componenti, perseguendo le seguenti finalità: a) la riduzione del consumo di suolo in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050, mediante il contenimento della coltivazione di nuove |
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Art. 2 - Attività di cava1. Ai fini della presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali, industrialmente utilizzabili, classificati di seconda categoria dal terzo comma dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno" e successive modificazioni. 2. La coltivazione comprende l'estrazione del materiale del giaci |
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Art. 4 - Classificazione dei materiali di cava.1. I materiali di cava sono così classificati: a) materiali di Gruppo A, destinati alle costruzioni, costituiti da: 1) sabbie e ghiaie; 2) materiale detritico; 3) calcari per costruzioni. |
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TITOLO II - Pianificazione e progettazione dell'attività di cava |
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CAPO I - Pianificazione |
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Art. 5 - Strumenti di pianificazione1. Il Piano Regionale dell'attività di cava, di seguito denominato PRAC, costituisce lo strumento di pianificazione dell'attività di cava per i materiali di Gruppo A. |
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Art. 6 - Finalità e contenuti del PRAC1. Il PRAC, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, persegue la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del territorio e l'ottimizzazione dell'utilizzo dei materiali di cava, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, favorendo il riuso dei materiali equiparabili a quelli di cava, l'autosufficienza degli ambiti provinciali per il soddisfacimento dei fabbisogni e il contenimento delle emissioni dovute al trasporto dei materiali. 2. Il PRAC definisce: a) le aree favorevolmente indiziate della presenza di giacimenti suscettibili |
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Art. 7 - Approvazione del PRAC1. Il PRAC è approvato, secondo la procedura prescritta dalla normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica nonché in materia di valutazione di incidenza ambientale, con deliberazione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successi |
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CAPO II - Progettazione |
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Art. 8 - Finalità e contenuti del progetto di coltivazione1. Chiunque intenda procedere a lavori di coltivazione di materiali di cava su terreni di cui abbia la disponibilità ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, presenta alla Regione un progetto di coltivazione, comprensivo della fase di estrazione e della fase di ricomposizione ambientale. |
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Art. 9 - Ricomposizione ambientale1. Ai fini della presente legge, per ricomposizione ambientale s'intende l'insieme delle azioni da compiersi durante l'esecuzione dei lavori di coltivazione e alla loro conclusione, destinate a ripristinare o ricostruire, sull'area ove si è svolta l'attività estrattiva, un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale, alla sicurezza del sito e alla conservazione della possibilità di riuso del suolo. 2. La ricomposizione ambientale deve prevedere: |
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TITOLO III - Autorizzazione |
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CAPO I - Regole, procedure e adempimenti |
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Art. 10 - Disciplina generale dell'autorizzazione1. La coltivazione del giacimento della cava è soggetta ad autorizzazione rilasciata da parte della Regione a favore di soggetti pubblici e privati che abbiano la disponibilità dei suoli costituenti il giacimento e siano dotati di adeguate capacità tecniche e finanziarie, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. 2. Ai fini e per gli effetti del comma 1, il richiedente deve possedere preventivamente un idoneo titolo di disponibilità del giacimento oggetto della richiesta di autorizzazione. A tal fine il richiedente deve essere titolare di uno dei seguenti diritti, per tutta la durata dell'autorizzazione: a) proprietà; b) sfruttamento economico del giacimento sulla base di contratto registrato o altro titolo valido, concluso con il proprietario del terreno e trascritto nei registri immobiliari. 3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinat |
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Art. 11 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava è presentata alla Regione unitamente al progetto di coltivazione. 2. Qualora il progetto di coltivazione non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, la "struttura regionale competente"N5 provvede sulla domanda mediante convocazione di apposita conferenza di servizi |
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Art. 12 - Termini per la coltivazione1. I termini per la conclusione dei lavori di coltivazione vengono stabiliti nel provvedimento di autorizzazione all'attività di cava, in relazione alla dimensione del sito estrattivo, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali, ai lavori di ricomposizione e agli investimenti previsti. In ogni caso i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione non p |
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Art. 13 - Commissione tecnica regionale per le attività estrattive1. La Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (CTRAE) è l'organo consultivo della Regione nella materia regolata dalla presente legge. Il parere della CTRAE è obbligatorio sul rilascio di autorizzazioni, nonché su eventuali modifiche sostanziali o declaratorie di decadenza o revoca. 2. La CTRAE ha facoltà di presentare agli organi regionali proposte di proprie iniziative per l'adeguamento della legislazione vigente nella materia regolata dalla presente legge e della programmazione dell'attività di cava. 3. La CTRAE è costituita: a) dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia che la presiede o, in caso di assenza, da suo delegato; b) da quattro esperti, designati dal Consiglio regionale, nelle materie dell'urbanistica, della geologia e dei giacimenti, dell'ambiente, della chimica con particolare riferimento all'inquinamento dei suoli, del diritto |
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Art. 14 - Garanzie finanziarie1. Prima della consegna del provvedimento di autorizzazione e dell'avvio dei lavori di coltivazione e comunque entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di adozione del provvedimento di autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione deve prestare una garanzia finanziaria in ordine alla corretta esecuzione del progetto di ricomposizione e a garanzia di ogni altro impegno assunto con l'autorizzazione. 2. A seguito di motivata istanza, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato un |
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Art. 15 - Modifiche al progetto di coltivazione1. Le modifiche al progetto di coltivazione sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 10. |
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Art. 16 - Rinnovo dell'autorizzazione1. Qualora, scaduti i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione di cui all'articolo 12, la coltivazione non si |
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Art. 17 - Manufatti e impianti di prima lavorazione connessi con l'attività estrattiva |
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Art. 18 - Direttore dei lavori1. Il titolare dell'autorizzazione alla coltivazione è tenuto a conferire, a un tecnico professionista e abilitato in conformità alle disposizioni vigenti in materia, l'incarico di direttore dei lavori di |
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Art. 19 - Partecipazione ai costi sostenuti dalla comunità locale1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione di cava partecipa alla spesa per gli interventi di carattere generale finalizzati al miglioramento della fruibilità dell'area o dei lotti, nonché alla conservazione e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione di cava, per tutta la durata della estrazione, versa al comune, in unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno, una somma parametrata al tipo e alla quantità di materiale estratto e industrialmente utilizzato nell'anno precedente. Nel caso in cui vi siano più comuni interessati, la somma &egr |
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Art. 20 - Comunicazioni statistiche e dati sull'attività di cava1. I soggetti titolari di autorizzazione di cava comunicano annualmente, entro il 28 febbraio, alla Regione, in conformità alle istruzioni emanate dalla Giunta regionale, i dati statistici relativi alle attività svolte, fornendo le opportune notizie e gli eventuali chiarimenti nonché ponendo a disposizione della Regione i mezzi per l'acquisizione diretta dei dati medesimi. |
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Art. 21 - Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione1. Il soggetto titolare di autorizzazione di cava, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di coltivazione, ne dà comunicazione alla Regione allegando l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 3 dell'articolo 18. 2. La "struttura regionale competente"N5 accerta la rispondenza dei lavori di coltivazione eseguiti a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, con particolare riferimento ai volumi scavati e ai lavor |
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TITOLO IV - Vigilanza e sanzioni |
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CAPO I - Funzioni e provvedimenti |
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Art. 22 - Funzioni di vigilanza1. L'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività di cava, relativamente a violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge e a lavori non autorizzati o difformi dall'autorizzazione, compre |
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Art. 23 - Sospensione1. I lavori di coltivazione possono essere sospesi cautelativamente dalla Regione per : a) l'inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo e fino all'adempimento delle stesse; b) l'esecuzione degli accertamenti finalizza |
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Art. 24 - Decadenza1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il soggetto titolare: a) non abbia iniziato i lavori di coltivazione del giacimento entro centottanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione; b) non abbia ottemperato alle prescrizioni disposte nell'autorizzazione a pena di decadenza; c) non abbia |
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Art. 25 - Perdita della disponibilità del giacimento1. Qualora venga meno la disponibilità, anche parziale, del giacimento, il titolare dell'autorizzazione interrompe immediatamente i lavori di coltivazione e, e |
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Art. 26 - Procedure conseguenti alla dichiarazione di decadenza1. Il proprietario dei terreni oggetto di autorizzazione dichiarata decaduta può cedere la disponibilità del giacimento a terzi che, entro sei mesi dalla dichiarazione di decadenza, devono presentare domanda, ovvero può presentare e |
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Art. 27 - Revoca1. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla "struttura regionale competente"N5. |
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CAPO II - Sanzioni |
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Art. 28 - Sanzioni1. Chiunque svolga attività di cava in assenza della prescritta autorizzazione è soggetto a una sanzione amministrativa pari al sestuplo del valore commerciale del materiale scavato abusivamente, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio territorialmente competente, e comunque in misura non inferiore a euro 10.000,00. Il trasgressore è obbligato altresì a provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla "struttura regionale competente"N5 la quale, in caso d'inerzia, provvede d'ufficio con oneri a carico dell'inadempiente. 2. Chiunque svolga lavori di coltivazione con estrazione di materiale, in difformità dal progetto autorizzato, è soggetto a una sanzione amministrativa commisurata al |
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TITOLO V - Aree di cava degradate |
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CAPO I - Contributi per interventi di ricomposizione |
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Art. 29 - Contributi per la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate1. La Regione promuove la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate mediante la concessione di contributi per opere ed interventi di interesse pubblico, fermi restando gli adempimenti già imposti a carico del responsabile dell'attività estrattiva. |
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TITOLO VI - Norme finali, transitorie, finanziarie e di abrogazione |
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CAPO I - Norme transitorie e clausola valutativa |
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Art. 30 - Disciplina dei procedimenti amministrativi in corso1. Ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presen |
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Art. 31 - Norme transitorie in materia di disciplina dell'esercizio della attività di cava nelle more della entrata in vigore del PRAC1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del PRAC, ai fini del rilascio di autorizzazione ad attività di cava per estrazione di sabbia e ghiaia e della istruttoria delle relative domande, sono recepite ed applicate le disposizioni di cui all'articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", quali prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava di sabbia e ghiaia ai sensi della presente legge. |
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Art. 32 - Disposizioni in materia di coltivazioni di trachite nel Parco dei Colli Euganei1. All'interno del Parco regionale dei Colli Euganei, come individuato ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 e successive modificazioni e per le attività di cava consentite dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097 "Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel |
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Art. 33 - Funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Venezia1. Nelle more della messa a regime del riordino complessivo delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana, la Giunta regionale individu |
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Art. 34 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale in ordine alle modalità di attuazione della presente legge e ai risultati ottenuti in termini di pianificazione e controllo dell'attività di cava. 2. Per le finalit&agrav |
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CAPO II - Norme finali, finanziaria e di abrogazione |
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Art. 35 - Norma finanziaria1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, comma 7, quantificate in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono allocate al Titolo 03 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. 2. Le minori entrate derivanti dalle a |
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Art. 36 - Modifiche ed abrogazioni1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modificazioni, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d bis) effettuare, su richiesta, attività di supporto tecnico - scientifico funzionale all'esercizio delle attività di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di attività estrattiva;". 2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla Legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e Veneti del mondo" è soppressa la seguente espressione: "sentita la Commissione tecnica regionale attività estrattive (CTRAE) di cui all'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni". 3. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 è soppressa la seguente espressione: "e acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante delle province, espresso tramite la Commissione tecnica provinciale per l'attività di cava (CTP |
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Art. 37 - Disposizioni finali1. Per quanto non previsto dalla presente legge continuano a osservarsi le norme di cui al regio decreto 1443 del 1927. |
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Art. 38 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione de |
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Allegato 1Parte di provvedimento in formato grafico |
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