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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 07/09/1982, n. 44
L. R. Veneto 07/09/1982, n. 44
L. R. Veneto 07/09/1982, n. 44
L. R. Veneto 07/09/1982, n. 44
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Titolo I - Principi generali |
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Art. 1 - (Finalità, oggetto della legge e deleghe)A norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e in attuazione dell’art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, R la Regione del Veneto disciplina con la presente legge la ricerca e l’attività di cava nel proprio territorio al fine di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria uti |
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Art. 2 - (Attività di cava)Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nella presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, R industrialmente utilizzabili. |
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Art. 3 - (Classificazione dei materiali di cava)I materiali di cava, ai quali si riferisce la presente legge, sono classificati in due gruppi formati in base al differente grado di utilizzazione del territorio conseguente all’esercizio dell’attività di escavazione: a) Gruppo “A” costituito dai materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio: |
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Art. 4 - (Strumenti di pianificazione)L’estrazione di materiali di cava di cui all’articolo 3, è disciplinata dai seguenti strumenti: a) Piano regionale dell’attività di cava (Prac); |
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Art. 5 - (Finalità e contenuti del Piano regionale dell’attività di cava)Il Prac è strumento generale della pianificazione di settore. Esso ha come obiettivo la valorizzazione di risorse naturali in coerenza con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia del territorio e dell’ambiente e con la necessità di tutela del lavoro e delle imprese. Il Prac definisce e contiene: |
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Art. 6 - (Documenti del Piano regionale dell’attività di cava)Il Prac si compone di: a) una relazione, corredata da cartografia illustrante le risultanze delle ricerche di cui al punto a) dell’art. 5, ove sono individuati l |
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Art. 7 - (Formazione, approvazione ed efficacia del Piano regionale dell’attività di cava)N4 Entro 150 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività di cava prevista all’art. 39, adotta la proposta di Piano regionale dell’attività |
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Art. 8 -(Partecipazione dei Comuni)I Comuni interessati dalla presenza dei materiali di gruppo A, e a tale titolo indicati dal Prac, partecipano alla formazione del Ppac, elaborando un documento che contiene: a) l’individuazione, effettuata anche con il concorso degli uffici e istituti di tutela competenti, delle aree del territorio comunale che, per ragioni di salvaguardia idrogeologica, paesaggistica,dell’ambiente naturale e del suolo con particolare vocazione agricola, vadano assoggettate a vinco |
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Art. 9 - (Finalità e contenuti del Piano provinciale dell’attività di cava)Il Ppac specifica e definisce nel territorio provinciale gli indirizzi del Prac ed è adottato dalla Provincia. Il Ppac in particolare: a) recepisce la ripartizione |
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Art. 10 - (Documenti del Piano provinciale dell’attività di cava)Il Ppac è composto da: 1) una rel |
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Art. 11 - (Formazione, adozione, approvazione ed efficacia del Piano provinciale dell’attività di cava)Il Ppac è formato, sulla base delle previsioni del Prac, dalla Provincia, in collaborazione con i Comuni, con la procedura di cui ai successivi commi. Nei 60 giorni successivi al termine di cui al quinto comma dell’art. 8, la Provincia, previo esame dei documenti ricevuti da parte dei Comuni e |
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Art. 12 - (Programma provinciale di escavazione)Per l’attuazione del Ppac la Provincia predispone ogni tre anni un Programma provinciale di escavazione (Ppe), sulla base del quale sono rilasciate le autorizzazioni o concessioni per la coltivazione di nuove cave e per l’ampliamento di quelle in esercizio. |
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Art. 13 - (Aree di potenziale escavazione e tutela dell’agricoltura)Costituiscono aree di potenziale escavazione le parti del territorio comunale definite zona E ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444 dallo strumento urbanistico generale approvato e non escluse dall’attività di cava ai sensi |
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Art. 14 - (Ricomposizione ambientale)Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale si intende l’insieme delle azioni da esplicarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di una cava, aventi il fine di ricostruire sull’area ove si è svolta attività di cava un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell’ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo. La ricomposizione ambientale deve prevedere: a) la sistemazione idrogeologica, |
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Art. 15 - (Finalità e contenuti del progetto di coltivazione)Chiunque intenda procedere a lavori di coltivazione di materiali di cava su terreni in disponibilità deve predisporre un progetto di coltivazione, comprensivo sia della fase di estrazione che di ricomposizione ambientale. Il progetto di coltivazione deve essere redatto e sottoscritto da un tecnico professionista, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, tenendo conto delle finalità di salvaguardia ambientale, e deve prevedere i seguenti elaborati: |
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Art. 16 - (Autorizzazione e concessione)I lavori di coltivazione possono riguardare sia giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici, sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione. La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione. La coltivazione di quel |
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Art. 17 - (Domanda per l’autorizzazione o la concessione)La domanda per ottenere l’autorizzazione o la concessione deve essere presentata all’Amministrazione provinciale competente per territorio e deve contenere: 1) le generalità e il domicilio del richiedente, se questo è persona fisica; indicazione della ragione sociale |
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Art. 18 - (Procedimento di rilascio dell’autorizzazione)L’autorizzazione è rilasciata dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all’art. 40, al proprietario o a chi altro ha titolo di disponibilità del giacimento. A tale scopo l’interessato presenta, entro il 31 agosto di ciascun anno, alla Amministrazione provinciale, in triplice esemplare, la domanda corredata degli allegati previsti dall’articolo precedente unitamente al documento comprovante l’avvenuto deposito di un esemplare della domanda medesima nel Comune territorialmente interessato. Il sindaco, entro 8 giorni dal dep |
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Art. 19 -(Procedimento di rilascio della concessione)La concessione di cave o torbiere appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è rilasciato allo imprenditore al quale, sulla base del progetto di coltivazione e del canone annuale proposto, la Giunta provinciale aggiudichi la concessione fra quanti abbiano presentato domanda, ai sensi dell’art. 17, nei termini previsti da apposito ba |
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Art. 20 - (Convenzione fra imprenditori e Comuni)Fra il richiedente l’autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati viene stipulata una convenzione, con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune o ai Comuni interessati, a titolo di contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino del |
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Art. 22 - (Permesso di ricerca)Qualora si tratti di accertare l’esistenza, la qualità, la consistenza e l’economicità di giacimenti su fondi non in disponibilità, occorre l’apposito permesso rilasciato dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all’art. 40. |
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Art. 23 -(Spese per l’istruttoria delle domande)Le spese per l’istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro |
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Art. 24 - (Comunicazioni statistiche)Gli imprenditori di cave e i titolari di permessi di ricerca sono tenuti, secondo le istruzioni che la Giunta regionale emanerà entro tre mesi dall’entrata in vigore della |
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Art. 25 -(Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione)Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare dell’autorizzazione o della concessione deve chiedere alla Giunta provinciale di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale. |
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Art. 26 - (Consorzi)Per l’esecuzione, la manutenzione e l’uso di opere comuni attinenti l’attività di cava e per l’attuazione di un coordinamento della coltivazione possono costituirsi consorzi facoltativi od obbligatori. |
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Art. 27 - (Patrimonio indisponibile della Regione)Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiale di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente articolo. Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti formati da materiale di cava di gr |
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Art. 28 - (Funzioni di vigilanza)1. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità dalla presente legge, dal permesso di ric |
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Art. 32 - (Apposizione di sigilli) |
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Art. 33 - (Sanzioni)Chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa “pari al sestuplo del” N31 valore commerciale, rilevato dai listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a “ad euro 10.000,00”,N31 nonché, qualora vi sia stata alterazione dell’ambiente, l’obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta provinciale, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d' uffici |
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Art. 34 - (Interventi nelle aree di cave abbandonate o dismesse)La Regione promuove la ricomposizione ambientale, ai sensi dell’art. 14 delle aree di cave abbandonate, mediante la concessione dei cont |
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Art. 35 - (Censimento comunale delle aree di cave abbandonate o dismesse)Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Comune, con deliberazione consiliare, provvede a elencare secondo una scala di priorità di inserimento, le aree di cave abbandonate o dismesse, evidenziando i tipi di ricomposizione ambientale ritenuti più idonei |
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Art. 36 - (Interventi per la ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse)I proprietari e gli aventi diritto, sia privati che pubblici, sulle aree di cave abbandonate o dismesse, anche non comprese nell’elencazione di cui all’art. 35, nonché gli enti competent |
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Art. 37 - (Contributi regionali)Per la realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse, la Regione concede contributi fino alle seguenti misure percentuali della spesa ritenuta ammissibile: b) 50 per cento a favore degli interventi dei comuni non montani e loro associazioni o consorzi pubblico-privati, nonché dei consorzi di bonifica; c) 75 per cento a favore dei comuni |
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Art. 38 - (Poteri del sindaco in ordine alle aree di cave abbandonate o dismesse)Il sindaco, qualora si presentino motivi contingibili e urgenti di sicurezza pubblica nonché di igiene pubblica, ne |
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Art. 39 - (Commissione tecnica regionale per le attività estrattive)N16La Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (Ctrae) è l’organo consultivo della Regione nella materia regolata dalla presente legge. La Ctrae esprime parere: a) nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore; b) ogni qualvolta ne sia richiesta dagli organi statutari della Regione. La Commissione ha facoltà di presentare alla Giunta regionale proposte di proprie iniziative per l’adeguamento della legislazione vigente nella materia regolata dalla presente legge e della programmazione dell’attività di cava. Essa è così costituita: a) dal Presidente della Giunta regionale o da un membro della Giunta dallo stesso designato, |
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Art. 40 - (Commissione tecnica provinciale per le attività di cava)La Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (Ctpac) è l’Organo consultivo della Provincia nella materia disciplinata dalla presente legge. Il suo parere è obbligatorio: a) sul rilascio di un permesso di ricerca, di una autorizzazione o di una concessione, nonché su eventuali modifiche o declaratorie di decadenza o revoca; b) sugli atti di formazione del Ppac e del Ppe e sulle varianti degli stessi. In ogni altro caso il parere è facoltativo. Essa è così costituita: |
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Art. 41 - (Controllo sostitutivo della Regione)Nel caso in cui la Provincia non ottemperi alle prescrizioni della presente legge o qualora un rilevante interesse general |
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Art. 42 - (Primo Piano regionale per l’attività di cava)Il primo Prac è approvato entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge secondo le procedure stabi |
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Art. 43 - (Prima costituzione delle Commissioni tecniche - sostituzione transitoria delle province)La Ctrac e la Ctpac sono costituite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitano le proprie funzioni immediatamente. La Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a far pervenire alle Province interessate copia di tutti gli atti e documenti giacenti alla predetta data presso gli uffici regionali e concernenti le cave in esercizio o le ricerche in corso. |
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Art. 44 - (Criteri transitori per l’assunzione delle determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione)N24 Fino all’entrata in vigore del Prac e del Ppac le determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione sono assunte dalla Giunta regionale in base ai seguenti criteri: a) per i materiali di gruppo A possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l’ampliamento di cave in atto o per l’apertura di nuove cave solo nel territorio dei Comuni elencati, distintamente per materiale, nell’allegato 1) alla presente legge; b) per i materiali di gruppo A nel territorio dei Comuni elencati, distintamente per materiale, nell’allegato 2) alla presente legge possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l’ampliamento di cave in atto, per quantitativi massimi del 30 per cento in più in volume rispetto al già autorizzato della Regione entro il 31 dicembre 1980. Eventuali maggiori percentuali saranno consentite subordinatamente alla prescrizione di congrui interventi di ricomposizione ambientale sulla parte di cava già coltivata, qualora quanto già eseguito o prescritto non sia da ritenersi adeguato ai sensi dell’art. 14. Gli ampliamenti di cui alla presente lettera sono consentiti anche in altri Comuni purché la relativa domanda pervenga alla Regione entro il 31 dicembre 1982; c) per i materiali di gruppo B possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni nel t |
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Art. 45 - (Domande di attività di cava presentate prima della entrata in vigore della presente legge)Le domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge e sulle quali la Giunta regionale non abbia ancora deliberato sono considerate valide. La Giunta regionale può chiedere una documentazione aggiuntiva in relazione alle disposizioni della presente legge. La Giunta re |
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Art. 46 - (Coltivazione delle cave in atto)Le attività di cava autorizzate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge proseguono nei limiti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata |
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Art. 47 - (Norma finanziaria)Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, determinati in L. 710.000.000 a partire dall’esercizio 1983, si fa fronte mediante utilizzazione della categoria VI del titolo XIX della spesa del bilancio pluriennale 1982-1984. |
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Art. 48 - (Rinvio alla legislazione statale)Per quanto non previsto dalla presente legge continuano a osservarsi le norme di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1 443, e s |
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Art. 49 - (Abrogazione di norme)È abrogata la legge regionale 20 agosto 1981, n. 50 , come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 1982, n. 3 . |
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Art. 50 - (Articolo d'urgenza)La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno dell |
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ALLEGATO N. 1 (art. 44, primo comma, lettera a) |
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SABBIA E GHIAIAProvincia di Padova: Cittadella. |
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CALCARE PER CEMENTOProvincia di Belluno |
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ALLEGATO N. 2 (art. 44, primo comma, lettera b) |
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SABBIA E GHIAIAProvincia di Padova: Carmignano di Brenta, Fontaniv |
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ARGILLA PER LATERIZI |
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CALCARE PER CEMENTOProvincia di Padova: |
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ALLEGATO N. 3 (art. 44, primo comma, lettera e) |
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