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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 29/01/2019, n. 75
Deliberaz. G.R. Veneto 29/01/2019, n. 75
Deliberaz. G.R. Veneto 29/01/2019, n. 75
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Testo del documentoL'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue. La legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, recante "Norme per la disciplina dell'attività di cava", al comma 2, dell'art. 3, ha definito gli ambiti operativi degli interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta inferiore a 5.000 mc/ha. Successivamente, con la Delib.G.R. 10 settembre 2018, n. 1300, si è provveduto a definire in modo preciso e analitico che cosa s'intende con miglioramento fondiario al fine di distinguerlo dall'attività di cava anche per disciplinarne l'iter autorizzatorio. In coerenza con tale prospettiva, è necessario ricordare che cosa s'intende con miglioramento fondiario, al fine di distinguerlo dall'attività di cava. Per miglioramento fondiario si intende qualsivoglia investimento duraturo di capitale e di lavoro che comporta la valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e attraverso il miglioramento della produttività e redditività di un fondo agricolo, che si realizza con l'aumento della fertilità dei terreni e della sua funzione di abitabilità e nutrizione per le coltivazioni agrarie. Diversa è l'attività di cava, la cui finalità è la sistematica coltivazione di giacimenti di materiali classificati, industrialmente utilizzabili e che nulla ha a che fare con il miglioramento dell'attitudine produttiva di un fondo agricolo e l'incremento della sua redditività agronomica. Ne consegue che, mentre un fondo rustico oggetto di miglioramento esprime gli esiti dello stesso attraverso un incremento del valore fondiario, nel caso di una cava si riscontra una progressiva perdita di valore nel tempo della cava stessa e del fondo su cui viene esercitata, in relazione alla progressiva asportazione del materiale che costituisce il relativo giacimento. Inoltre, ad avvenuto esaurimento, la cava sfruttata, in forza dell'applicazione della normativa regionale, deve essere restituita alla originaria destinazione agro-forestale, con onerosi costi diretti e indiretti per le opere di ripristino. Per completezza di trattazione serve ricordare come la nuova legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, "Norme per la disciplina dell'attività di cava", oltre a riconoscere all'art. 3, comma 2, l'istituto dei miglioramenti fondiari, definisce all'articolo 22 il ruolo di vigilanza dei Comuni nel territorio di propria competenza, in armonia con gli strumenti di pianificazione vigenti. |
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