L. R. Valle D'Aosta 22/12/2017, n. 23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Valle D'Aosta 22/12/2017, n. 23

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/01/2024, n. 2
- L.R. 11/02/2020, n. 3
- L.R. 19/03/2018, n. 2
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CAPO I - Disposizioni in materia di personale
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Art. 1 - Organizzazione dei servizi antincendi. Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è inserito il seguente:

"4-bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti con le modalità stabilite dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), per gli incarichi dirigenziali di pari livello.".

2. All'arti

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Art. 2 - Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

1. Il comma 2-bis dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è abrogato.

2. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 41 della L.R. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego, procedure selettive riservate o procedure selettive con riserva di posti".

3. Il comma 3 dell'articolo 42 della L.R. 22/2010 è sostituito dal seguente:

"3. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, è inoltre consentita per la realizzazione di progetti in materia di politiche del lavoro e della formazione professionale, di servizi per l'impiego, di promozione dello sviluppo economico, di politiche sociali, di organizzazione di servizi alle imprese e di programmazione afferente alle politiche di coesione e di sviluppo rurale europee, statali e regionali; in tali casi, il personale è assunto mediante

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Art. 3 - Omissis

 

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Art. 4 - Funzioni e servizi comunali gestiti informa associata per il tramite del CELVA. Modificazione alla legge regionale 15 agosto 2014, n. 6

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge region

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Art. 5 - Omissis

 

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CAPO II - Omissis

 

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CAPO III - Disposizioni in materia di opere pubbliche e difesa del suolo
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Art. 7 - Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

1. Il comma 6 dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è abrogato.

2. All'articolo 38 della L.R. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Il Comune può autorizzare in

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Art. 8 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici

N3

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Art. 9 - Buoni d'ordine elettronici

1. Fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al fine di garantire la semplificazione nell'affidamento dei micro acquisti relativi a servi

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4319362 11782119
Art. 10 - Responsabile del procedimento in materia di contratti pubblici. Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19
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4319362 11782120
Art. 11 - Incentivazione dei dipendenti regionali per lo svolgimento di funzioni tecniche

1. I criteri e le modalità di incentivazione dei dipendenti regionali per lo svolgimento della progettazione di opere o lavori pubblici e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse svolte tra il 19 a

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4319362 11782121
Art. 12 - Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 13
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Art. 13 - Disposizioni in materia di commissioni locali valanghe. Modificazioni alle leggi regionali 4 agosto 2010, n. 29, e 5 agosto 2014, n. 6

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe), è inserito il seguente:

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CAPO IV - Disposizioni in materia di turismo
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Art. 14 - Disposizioni in materia di aziende alberghiere. Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33

1. All'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali aziende, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e del centro benessere può essere esercitata da un soggetto diverso da quello che gestisce l'attività ricettiva alberghiera.";

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e dagli strumenti urbanistici comunali, l'utilizzo di unità abitative, nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, aventi destinazione d'uso ad abitazione temporanea ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera dbis), della medesima legge, per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso di cui al comma 5, può non comportare il mutamento della loro destinazione d'uso.".

2. All'articolo 3-bis della L.R. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Lo sportello unico competente per territorio comunica alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), di seguito denominato Office régional, l'avvenuta presentazione della SCIA.";

c) dopo il comma 2-bis, come introdotto dalla lettera b), è inserito il seguente:

"2-ter. La presentazione della SCIA autorizza ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo alberghiero, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA autorizza ad effettuare, altresì, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sani

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Art. 15 - Disposizioni in materia di strutture ricettive extralberghiere. Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11

1. All'articolo 2 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite in via diretta o indiretta al di fuori di normali canali commerciali, da enti, associazioni, imprese o altre organizzazioni, pubblici e privati, operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti, associati, assistiti o soci e loro familiari.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle case per ferie possono, inoltre, essere ospitati dipendenti, associati, assistiti o soci e loro familiari, di altri enti, associazioni, imprese o altre organizzazioni, pubblici e privati, con i quali sia stipulata apposita convenzione.".

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 11/1996 è sostituita dalla seguente:

"e) le categorie di soggetti che possono essere ospitate nella struttura.".

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 11/1996, le parole: "con sommaria attrezzatura per cucina aduso autonomo" sono soppresse.

4. Al comma 3 dell'articolo 14 della L.R. 11/1996, le parole: ", avvalendosi della

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Art. 16 - Interventi regionali a favore del settore termale. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 38
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Art. 17 - Interventi regionali a sostegno delle attività turistico- ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è inserita la seguente:

"bbis) i proprietari di edifici o porzioni di edifici già esistenti che intendano modificarne la destinazione ad albergo diffuso;".

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"4. S

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Art. 18 - Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei

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CAPO V - Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali
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Art. 19 - Organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

1. All'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "per il triennio di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo di riferimento";

b) il comma 3-bis è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il piano socio-sanitario regionale ha durata almeno triennale, con possibilità di aggiornamento annuale, ed è approvato dal Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 5/2000, le parole: "ed il conseguente bilancio preventivo annuale" sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 5/2000, le parole: "sentita la commissione consiliare competente" sono sostituite dalle seguenti: "previa illustrazione alla commissione consiliare competente".

4. L'articolo 32 della L.R. 5/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 32 - (Dipartimento di prevenzione)

1. Il dipartimento di prevenzione attua gli interventi di prevenzione collettiva e di sanità pubblica ed è organizzato secondo le modalità e l'articolazione stabilite dal presente articolo e dall'articolo 7-quater del D.Lgs. 502/1992.

2. Il dipartimento di prevenzione promuove le azioni volte ad individuare e a contrastare i fattori di rischio che possono nuocere alla salute della popolazione, perseguendo strategie di promozione della salute, di prevenzione degli stati morbosi, di miglioramento della qualità della vita, di tutela della sicurezza alimentare, del benessere e della sanità animale, anche mediante iniziative coordinate con l'area ospedaliera, territoriale-distrettuale e con i servizi competenti in materia ambientale.

3. Il dipartimento di prev

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Art. 20 - Disposizioni in materia di servizi per la prima infanzia. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1984, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4), è sostituito dal seguente:

"2. Fanno parte del sistema dei servizi per la prima infanzia:

a) i nidi d'infanzia;

b) i nidi aziendali o interaziendali;

c) i servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:

1) gli spazi gioco;

2) i centri per bambini e famiglie;

3)

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Art. 21 - Altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali. Modificazioni di leggi regionali.

1. Il comma 2 dell'

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Art. 22 - Omissis

 

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CAPO VI - Disposizioni in materia di agricoltura
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Art. 23 - Disposizioni in materia di agriturismo. Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29

1. Al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del Reg. reg. 14 aprile 1998, n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "anche associate a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti," sono inserite le seguenti: "o da aziende che producono vivande o bevande con materie prime regionali";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "percentuale generale", è inserita la seguente: "l'acqua e".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della L.R. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con i limiti di cui alla lettera d)";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, con possibilità di svolge

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Art. 24 - Disposizioni in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

1. L'alinea del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente: "Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato, per i costi di cui al comma 3, lettere a), c), per quelli collegati alle predette lettere a) e c) ai

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CAPO VII - Altre disposizioni. Modificazioni di leggi regionali
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Art. 25 - Art. 26 Omissis

 

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Art. 27 - Disposizioni in materia di asportazione di materiali litoidi dagli alvei. Modificazione alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5

1. Dopo la parte V della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è inserita la seguente:

"PARTE VBIS - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASPORTAZIONE DI MATERIALI LITOIDI DAGLI ALVEI

Art. 61-bis - (Procedimento per l'asportazione di materiali litoidi dagli alvei)

1. All'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei si applica la presente legge, in armonia con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), fatta eccezione per gli interventi necessari a tutelare l'incolumità pubblica e a garantire la sicurezza di beni e persone, nonch

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Art. 28 - Omissis

 

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4319362 11782141
Art. 29 - Disposizioni in materia di miglioramento dell'efficienza energetica. Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

1. Il comma 5 dell'articolo 46 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è sostituito dal seguente:

"5. I mutui non possono avere una durata superiore a trenta anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento.".

2. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 5, della L.R. 13/2015, come sostituita dal comma 1, si applica anche ai mutui già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui durata originaria può essere rinegoziata alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Giunta reg

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4319362 11782142
Art. 30 - Proroga di termini. Modificazione alle leggi regionali 30 giugno 2014, n. 5, e 21 luglio 2016, n. 11

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 (Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile

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Art. 31 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

 

La presente

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