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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Valle D'Aosta 19/05/2006, n. 11
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- L.R. 19/03/2018, n. 2
- L.R. 22/12/2017, n. 23
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Art. 1 - (Princìpi generali)1. Il sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di seguito denominato sistema dei servizi per la prima infanzia, è finalizzato a garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio. 2. Fanno parte del sistema dei servizi per la prima infanzia: a) i nidi d'infanzia; b) i nidi aziendali o interaziendali; c) i serv |
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Art. 2 - (Funzioni e compiti della Regione e delle Unités des Communes valdòtaines)1. I Comuni assicurano il diritto alla fruizione del sistema dei servizi per la prima infanzia ed esercitano le relative funzioni, tra le quali quelle relative all'orientamento per la scelta dei servizi, anche in forma associata. N3 2. Allo scopo di favorire lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e al fine di garantire che il livello dei servizi resi assicuri il rispetto di standard qualitativi e organizzativi omogenei sull'intero territorio regionale, la Giunta regionale, nell'ambito delle competenze stabilite dall'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del |
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Art. 3 - (Coordinamento pedagogico)1. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono assicurate dalla Regione e consistono nel: a) garantire il coordinamento della progettazione pedagogica del sistema dei servizi per la prima infanzia e definire gl |
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Art. 4 - (Nidi d'infanzia) |
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Art. 5 - (Spazi gioco) |
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Art. 6 - (Nidi aziendali o interaziendali)1. Il nido aziendale o interaziendale è un servizio rivolto ai figli dei lavoratori dell'azienda, in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, ed eventualmente ad altri bambini, purché in |
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Art. 7 - (Personale)1. Il personale occupato nei servizi di cui agli articoli 4, 5 e 6 si distingue nelle seguenti tipologie professionali: |
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Art. 8 - (Coordinatori del servizio)1. Il coordinatore del servizio deve essere in possesso di diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche e possedere una esperienza lavorativa congruente. 2. Il coordinatore è il responsabile del servizio e del suo buon funzionamento e svolge i seguenti compiti: |
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Art. 9 - (Educatori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)1. L'educatore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado in materie sociali, psicologiche o pedagogiche, valido per l'accesso all'università, ovvero di diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche. |
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Art. 10 - (Addetti ai servizi generali)1. Il personale addetto ai servizi generali svolge i seguenti compiti: a |
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Art. 11 - (Servizi educativi in contesto domiciliare)1. Il servizio educativo in contesto domiciliare, di seguito denominato tata familiare, avente anche valenza assistenziale, è rivolto ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni. L'attività di tata familiare è subordinata all'iscrizione in un apposito registro regionale, istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia. |
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Art. 11-bis - (Sperimentazione dell'introduzione di voucher alle famiglie per l'accesso ai nidi di infanzia per gli anni 2019/2021)1. Per fare fronte alla domanda di servizi educativi di bambini al di sotto dei tre anni, tenuto conto delle crescenti esigenze di equilibrio tra attività professionale e vita familiare e della necessità di garantire qualificati percorsi socio-educativi, la Regione, in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato d |
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Art. 12 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: |
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Art. 13 - (Disposizioni transitorie)1. I coordinatori e gli educatori in servizio con tale qualifica presso i diversi soggetti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge |
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Art. 14 - (Disposizioni finanziarie)1. L'onere per l'applicazione della presente legge è stimato, a decorrere dall'anno 2006, in annui euro 6.300.000 di cui: a) euro 6.000.000 per l'esercizio delle funzioni in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, che gli enti locali esercitano utilizzando le proprie risorse, ivi inclusi: 1) i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale, determinati, per l'anno 2006, in euro 2.530.000 e, a decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'articolo 25, commi 3 e 4, della legge regionale 2 |
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