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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 10/11/2009, n. 37
L. R. Valle D'Aosta 10/11/2009, n. 37
- L.R. 09/04/2021, n. 6
- L.R. 22/12/2017, n. 23
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- L.R. 03/08/2015, n. 16
- L.R. 13/12/2013, n. 18
- L.R. 21/11/2012, n. 30
- L.R. 13/02/2012, n. 3
- L.R. 13/12/2011, n. 30
- L.R. 10/05/2011, n. 9
- L.R. 23/07/2010, n. 22
- L.R. 23/07/2010, n. 21
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TITOLO I - SERVIZI ANTINCENDI |
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CAPO I - ISTITUZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI |
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Art. 1 - (Istituzione dei servizi antincendi)1. La presente legge disciplina, ai sensi dell’articolo 2, comma primo, lettera z), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), |
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Art. 2 - (Corpo valdostano dei vigili del fuoco)1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, la Regione si avvale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che si articola in: a) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di seguito denominato personale profess |
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Art. 3 - (Corrispondenza tra le strutture e gli organismi dello Stato e quelli della Regione in materia antincendi)1. Le funzioni e le competenze in materia antincendi facenti capo al Ministero dell’interno o al Ministro dell’interno sono attribuite, rispettivamente, all’Amministrazione |
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Art. 4 - (Competenze)1. Le competenze del Corpo valdostano dei vigili del fuoco si articolano in: a) prevenzione degli incendi; |
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Art. 5 - (Attività al di fuori del territorio regionale)1. Il Presidente della Regione, su richiesta delle autorità competenti o in esecuzione di specifiche convenzioni o di accordi internazionali, dispone l’impiego di personale de |
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CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI |
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Art. 6 - (Prevenzione degli incendi)1. La prevenzione degli incendi consiste nell’espletamento dell’attività di polizia amministrativa di sicurezza attribuita ai vigili del fuoco dalle disposizioni statali vig |
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Art. 7 - (Attività di soccorso pubblico)1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione per i quali sono |
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Art. 8 - (Partecipazione alle attività di protezione civile)1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco partecipa, negli ambiti di propria competenza, alle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, al soccorso delle popola |
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Art. 9 - (Formazione)1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco promuove la formazione nelle materie della prevenzione degli incendi e del soccorso pubblico nonché la diffusione della cultura sulla |
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Art. 10 - (Scuola regionale antincendi)1. Nell’ambito del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è istituita la Scuola regionale antincendi che provvede, in via prioritaria, alla formazione del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. 2. La Scuola regionale antincendi è posta sotto la responsabilità del Comandante regionale dei vigili del fuoco. |
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Art. 11 - (Attività di soccorso pubblico)1. L’attività di soccorso pubblico è svolta dal personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, secondo le direttive del Comandante regionale dei vigili del fuoco e sott |
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Art. 12 - (Coordinamento con il servizio antincendi boschivo)1. L’attività di estinzione degli incendi boschivi è svolta in ausilio al Corpo forestale della Valle d’Aosta. 2. Nel caso in cui l’incendio boschivo minacci l’in |
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Art. 13 - (Servizi antincendi aeroportuali)1. Il Presidente della Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia: a) istituisce i servizi antincendi aerop |
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Art. 14 - (Collegamenti con organismi nazionali e internazionali)1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco assicura: a) il collegamento con gli organi centrali dello Stato competenti per i servizi antincendi, con gli organi preposti alla tutela della salute e de |
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Art. 15 - (Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi)1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi e al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è istituita, presso la struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, la Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi, composta: a) dal Comandante regionale dei vigili del fuoco, c |
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Art. 16 - (Compiti della Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi)1. La Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi svolge, in particolare: a) le funzioni attribuite dalla |
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Art. 17 - (Collaborazione con reparti di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con altre analoghe organizzazioni)1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco: a) si accorda con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di rendere pos |
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Art. 18 - (Reti di comunicazione, rilevamento e trasmissione dati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato, può provvedere direttamente: |
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Art. 19 - (Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco opera mediante un contingente centrale, avente sede operativa ubicata in posizione baricentrica rispetto al territorio regionale, e con |
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Art. 20 - (Servizi gratuiti e a pagamento)1. Il servizio di soccorso pubblico è gratuito. 2. Sono a pagamento: a) i servizi in cui non sussistono immediati pericoli alle persone o alle cose, ferme restando le priorità riconosciute alle esigenze di soccorso pubblico; b) i servizi di vigilanza antincendi, obbligatori o su richiesta, ai fini della prevenzione degli incendi; c) le attività di polizia amministrativa, ai fini del |
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Art. 21 - (Competenze in ordine a strumenti urbanistici)1. In occasione della predisposizione o della modificazione dei piani regolatori generali comunali urbanistici e paesaggistici (PRG) e dei regolamenti di polizia urbana o dell’ |
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Art. 22 - (Competenze in ordine agli idranti stradali)1. I Comuni sono tenuti a provvedere, in conformità alle direttive e alle prescrizioni impartite dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco, all’installazione e alla manutenzio |
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CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTICOLARITÀ DEL SERVIZIO |
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Art. 23 - (Veicoli e conducenti dei servizi antincendi)1. Nelle more dell’approvazione del regolamento regionale di cui all’articolo 7 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l’anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre |
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Art. 24 - (Applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)1. Al Corpo valdostano dei vigili del fuoco si applica, in considerazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle relative peculiarità organizzative, la normativa statale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rela |
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Art. 25 - (Requisizione di mezzi e materiali ausiliari)1. In caso di gravi e urgenti necessità, il Presidente della Regione può ordinare, per il tempo strettamente necessario, la requisizione di mezzi e materiali ausiliari occorren |
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Art. 26 - (Particolari incarichi)1. Quando ricorrono eccezionali circostanze, il Comandante regionale dei vigili del fuoco può destinare il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in via temporanea |
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TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE PROFESSIONISTA |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 27 - (Oggetto)1. Il presente titolo disciplina le funzioni e l’organizzazione del personale professionista. |
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Art. 28 - (Articolazione del personale professionista)1. L’articolazione organizzativa del personale professionista è definita con deliberazione della Giunta regionale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 45/1995. 2. Il persona |
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Art. 29 - (Personale professionista)1. Al personale professionista si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per il restante personale regionale, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge. 2. Il personale professionista dell’area operativa-tecn |
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Art. 30 - (Organico)1. Il personale professionista dell’area operativa-tecnica e dell’area amministrativo-contabile è inquadrato nel ruolo unico regionale e nell’organico di cui all’articol |
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Art. 31 - (Accertamenti dell’idoneità psicofisica specifica del personale professionista)1. In considerazione del particolare tipo di lavoro prestato e in conformità alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il personale professionista è sottoposto ad accertamenti sanita |
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Art. 32 - (Mobilità)1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, può essere trasferito, a domanda o su richiest |
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CAPO II - AMBITI DI ATTIVITÀ |
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Art. 33 - (Compiti)1. Al personale professionista sono attribuiti compiti di: a) prevenzione degli incendi; |
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Art. 34 - (Prevenzione degli incendi e vigilanza antincendio)1. Il personale professionista, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 6, provvede, in particolare: a) all’organizzazione e al funzionamento del se |
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Art. 35 - (Soccorso pubblico)1. Nell’ambito del soccorso pubblico il personale professionista, oltre allo svolgimento ed al coordinamento delle attività di cui all’articolo 7, provvede, in particolare, a: a) effettuare studi e rilevazi |
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Art. 36 - (Attività di protezione civile)1. Il personale professionista partecipa alla pianificazione di protezione civile ed è coinvolto nelle attività di protezione civile dagli organi competenti qualora le proprie |
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Art. 37 - (Formazione e addestramento nel settore antincendi)1. Il personale professionista provvede al coordinamento delle attività di formazione e addestramento delle componenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, determinandone |
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Art. 38 - (Promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendi e della protezione civile)1. Il personale professionista coordina le attività di promozione della cultura della sicurezza antincendi e partecipa, di concerto con le altre strutture regionali competenti, alla diffusione della cultu |
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Art. 39 - (Assicurazioni e indennità di trasferta)1. Il personale professionista è assicurato contro gli infortuni occorsi in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio, ai sensi dell’articolo 191 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e dell’articolo 24, comma 1, lettera c), |
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CAPO III - STRUTTURE DIRIGENZIALI |
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Art. 40 - (Strutture dirigenziali)1. A capo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è posto un dirigente che assume la denominazione di Comandante regionale dei vigili del fuoco. 2. Il Comandante è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, da altro dirigente che assume la denominazione di Vicecomandante regionale dei vigili del fuoco. 3. In caso di assenza o impedimento del Comandante, il comando vicario è svolto dal Vicecomandante. 4. Il Comandante e il Vicecomandante |
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Art. 41 |
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CAPO IV - Reclutamento del personale professionista appartenente all’area operativa-tecnica |
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Art. 42 - (Reclutamento dei vigili del fuoco professionisti)1. I vigili del fuoco professionisti sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami. 2. Per essere ammessi al concorso, i candidati devono possedere, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso al ruolo unico regionale: a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue, con esclusione di qualsiasi elevazione. Il limite massimo di et� |
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Art. 43 - (Reclutamento di capisquadra e capireparto)1. I capisquadra sono reclutati mediante corso - concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo |
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Art. 44 - (Reclutamento dei funzionari tecnici)1. Il reclutamento dei funzionari tecnici, nei quali rientrano i profili dei collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli ispettori antincendi direttori, ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami. 2. Ai fini dell’a |
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Art. 45 - (Riserva di posti e valutazione dei titoli)1. Il 15 per cento dei posti dell’area operativa-tecnica messi a concorso pubblico è riservato ai candidati che abbiano prestato servizio militare di leva, servizio civile o servizio permanente nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.N51 2. Costituiscono titolo da valutare, anche ai fini del corso-concorso di cui all'articolo 43, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione: |
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Art. 47 - (Trattamento economico per la frequenza ai corsi)1. I partecipanti ai corsi di cui all’articolo 46 che non appartengono al ruolo unico regionale e che non siano dipendenti di enti pubblici o privati sono assunti con contratto a tempo determinato presso l’Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto. Durante tale periodo, ad essi è attribuito il trattamento economico previsto per i corrispondenti profili pr |
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CAPO V - Sanzioni disciplinari per il personale professionista appartenente all’area operativa-tecnica |
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Art. 48 - (Disciplina)1. Il personale professionista è soggetto al codice di comportamento e alle sanzioni disciplinari previste per il restante personale regionale. 2. In virtù della particol |
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Art. 49 - (Censura)1. La censura è inflitta per: a) alterazione o modificazione dell’uniforme o del tesserino di riconoscimento nonché negl |
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Art. 50 - (Riduzione temporanea dello stipendio)1. La riduzione temporanea dello stipendio è inflitta per: a) uso di modi inurbani o sconvenienti verso il pubblico; |
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Art. 51 - (Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio)1. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, è inflitta per: a) aver pres |
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Art. 52 - (Licenziamento senza preavviso)1. Il licenziamento senza preavviso è adottato per: a) assenza o abbandono non giustificati del servizio di soccorso, quand |
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CAPO VI - Cessazione dal servizio del personale professionista appartenente all’area operativa-tecnica |
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Art. 53 - (Limiti di età)1. Il personale professionista cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Il |
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Art. 54 - (Perdita dell’idoneità psicofisica specifica al servizio)1. La perdita dell’idoneità psicofisica specifica al servizio è accertata secondo le modalità previste dall’articolo 31. 2. Al personale professionista che abbia perduto l’idoneità psicofisica |
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Art. 55 - (Iscrizione nei ruoli del personale volontario)1. Il personale professionista non più in servizio può chiedere di far parte del personale volontario, con il profilo professionale del personale volontario corrispondente a qu |
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TITOLO III - PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO |
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CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO |
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Art. 56 - (Oggetto)1. Il presente titolo disciplina le funzioni e l’organizzazione del personale volontario. 2. Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all’Amminis |
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Art. 57 - (Compiti)1. Al personale volontario sono attribuiti compiti di: a) protezione civile; |
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Art. 58 - (Organizzazione territoriale)1. Il personale volontario, organizzato su base comunale, è ripartito nei distaccamenti comunali. 2. Salvo che nella città di Aosta, non può essere costituito più di un |
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Art. 59 - (Attività di protezione civile)1. Il personale volontario svolge, negli ambiti di propria competenza, a richiesta degli organismi comunali o regionali di protezione civile preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalla normativa vigente in materia, attività |
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Art. 60 - (Direzione delle attività di protezione civile)1. I distaccamenti comunali del personale volontario svolgono le attività di protezione civile, di norma, sotto la direzione del Sindaco. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio di competenza, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e p |
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Art. 61 - (Attività di soccorso pubblico)1. Il personale volontario partecipa all’attività di estinzione degli incendi, ai soccorsi tecnici urgenti e all’attività di prevenzione per la tutela dell’incolumità de |
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Art. 62 - (Promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendio e della protezione civile)1. Il personale volontario promuove e diffonde a livello locale, in coordinamento con il personale professionista e con le altre strutture e organi competenti, la cultura della s |
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Art. 63 - (Attività di interesse locale)1. Il personale volontario, oltre alle attività di cui all’articolo 57, può svolgere, a livello di distaccamento comunale: a) attività di |
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Art. 64 - (Coordinamento locale dei distaccamenti comunali)1. Nel caso di interventi riferiti alle attività di cui all’articolo 57 che richiedano un’azione coordinata di più distaccamenti comunali, il coordinamento spetta all’isp |
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Art. 65 - (Dotazioni e formazione del personale volontario)1. Il dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi, sentito il Consiglio del personale volontario, provvede: a) a dotare il personale volontario di autov |
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Art. 66 - (Finanziamenti)1. I distaccamenti comunali sono finanziati attraverso: a) il contributo regionale di cui all’articolo 67, comma 1; |
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Art. 67 - (Contributo regionale)1. La Regione concede ai distaccamenti comunali un contributo forfetario, determinato in relazione al numero dei componenti il distaccamento comunale e alla partecipazione del personale del distaccamento: a) agli interventi effettuati in attuazione dei comp |
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Art. 69 - (Personale volontario)1. Il personale volontario si distingue, in ragione del grado di formazione raggiunto e dell’idoneità psicofisica posseduta, in: |
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Art. 70 - (Personale volontario aspirante)1. Possono far parte del personale volontario aspirante coloro i quali: a) abbiano raggiunto i diciotto anni e non abbiano superato i sessantacinque anni di età; b) abbiano adempiuto all’obbligo scolastico; c) siano in possesso dei requis |
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Art. 71 - (Personale volontario operativo)1. Fanno parte del personale volontario operativo: a) i vigili volontari aspiranti che abbiano frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di |
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Art. 72 - (Personale volontario istruttore)1. Nell’ambito del personale volontario operativo è istituita, secondo specializzazioni definite dal Comando regionale dei vigili del fuoco d’intesa con il Consiglio del per |
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Art. 73 - (Personale volontario di supporto)1. Fanno parte del personale volontario di supporto: a) i vigili volontari aspiranti di età superiore ai quarantacinque ann |
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Art. 74 - (Personale volontario dei gruppi giovanili)1. Ogni distaccamento può istituire, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, un gruppo giovanile del quale fanno parte i giovani che abbiano compiuto |
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Art. 75 - (Personale volontario onorario)1. Fanno parte del personale volontario onorario: a) a richiesta, il personale volontario che, avendo perduto l’idoneità psicofisica specifica per il personale volontario di supporto, possa ancora svolgere, per l’esperienza maturata nel Corpo o per le proprie competen |
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Art. 76 - (Vigili volontari operativi idonei all’incarico di caposquadra)1. Nell’ambito del personale volontario operativo, è istituita la qualifica di vigile volontario operativo idoneo all’incarico di caposquadra. 2. I vigili volontari op |
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Art. 77 - (Incarichi di caposquadra, capodistaccamento e vicecapodistaccamento volontari)1. Al fine di provvedere, rispettivamente, alla direzione operativa delle squadre di intervento e al coordinamento dell’attività del distaccamento comunale, sono conferiti gli |
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CAPO II - PERSONALE |
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Art. 78 - (Organico)1. Al fine di garantire al personale volontario una gestione e organizzazione compatibile con i compiti di cui all’articolo 57, il dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi, se |
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Art. 79 - (Reclutamento)1. Il personale volontario è reclutato a domanda presentata, di norma, al distaccamento comunale di residenza. 2. L’iscrizione, con la qualifica di vigile volontario aspirante, è disposta con provvedimento del Comandante regionale dei vigili del fuo |
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Art. 80 - (Avanzamento a vigile volontario operativo)1. I vigili volontari aspiranti, dopo aver superato il corso di formazione di cui all’articolo 83, comma 1, assumono la qualifica di vigili volontari operativi. La qualifica è |
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Art. 81 - (Avanzamento a vigile idoneo all’incarico di caposquadra)1. Il personale operativo iscritto nel ruolo del personale volontario da almeno cinque anni può richiedere, previa domanda al proprio capodistaccamento, l’iscrizione al corso |
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Art. 82 - (Accertamento dell’idoneità psicofisica specifica del personale volontario)1. In considerazione della particolare attività prestata e della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Amministrazione regionale sottopone il personale volontario a specifici controlli sanitari preventivi e periodici presso la competente struttura dell’Azienda USL o presso altri enti specializzati |
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Art. 83 - (Corsi di formazione)1. Il personale volontario aspirante, per transitare nei ruoli del personale volontario operativo o di supporto, deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formaz |
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Art. 84 - (Corsi di specializzazione e aggiornamento)1. L’Amministrazione regionale, tramite la Scuola regionale antincendi, d’intesa con il Consiglio del personale volontario, organizza corsi periodici di aggiornamento e speci |
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Art. 85 - (Esercitazioni)1. Il Consiglio del personale volontario, in accordo con le strutture regionali competenti, organizza esercitazioni periodiche di addestramento per il personale volontario, da at |
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Art. 86 - (Attività dei vigili volontari)1. Nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 59 e 61, il personale volontario è chiamato a prestare servizio ogniqualvolta se ne presenti la necessità e può intervenire anche di propria iniziativa, nel rispetto delle direttive generali del Comandante regionale dei vigili del fuoco o del Sindaco del Comune sede del proprio distacca |
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Art. 87 - (Chiamata in servizio)1. Il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località, anche al di fuori del territorio regionale, nel limite massimo di centosessanta giorni all’anno: a) in occasio |
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Art. 88 - (Assicurazioni)1. La Regione provvede alla copertura assicurativa dei rischi relativi al personale volontario per gli infortuni occorsi e le infermità contratte durante lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 57 e 63, ai sensi della normativa vige |
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Art. 89 - (Tessera di riconoscimento)1. Al personale volontario il dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi rilascia una tessera di riconoscimento con l’indicazione della qualifica ricoperta |
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CAPO III - ORGANI |
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Art. 90 - (Organi rappresentativi del personale volontario)1. Gli organi rappresentativi del personale volontario sono: a) l’Assemblea del distaccamento; |
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Art. 91 - (Assemblea del distaccamento)1. L’Assemblea del distaccamento è composta da tutto il personale volontario iscritto nei ruoli del distaccamento comunale di appartenenza. 2. L’Assemblea del distaccamento svolge i seguenti compiti: a) nomina il Consiglio del distaccamento; |
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Art. 92 - (Consiglio del distaccamento)1. Il Consiglio del distaccamento è composto dal capodistaccamento, che lo presiede, dal vicecapodistaccamento e da almeno due consiglieri rappresentanti del personale volontario del distaccamento, di cui uno con l’incarico di assistente del gruppo giovanile, qualora costituito. 2. Il Consiglio del distaccamento svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) esprime motivato parere in ordine all’accettazione o al rig |
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Art. 93 - (Capodistaccamento e vicecapodistaccamento)1. Il capodistaccamento rappresenta e presiede l’Assemblea e il Consiglio del distaccamento. 2. Il capodistaccamento, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicecapodistaccamento. 3. Il capo |
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Art. 94 - (Ispettori e viceispettori di Comunità montana e della città di Aosta)1. I capidistaccamento di ogni Comunità montana e della città di Aosta nominano un ispettore e un viceispettore di Comunità scelti, di norma, tra il personale operativo del distaccamento con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nei ruoli del personale volontario idoneo all’incarico di caposquadra. 2. Gli ispettori di C |
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Art. 95 - (Consiglio del personale volontario)1. Il Consiglio del personale volontario è composto dai rappresentanti delle Comunità montane e della città di Aosta. A tal fine, i capidistaccamento di ogni Comunità montana e della città di Aosta eleggono, per ogni Comunità montana e per la città di Aosta, un rappresentante ciascuno, scelto tra il personale volontario dei distaccamenti appartenenti alla Comunità. 2. Il Consiglio del personale volontario nomina al suo interno il presidente e il vicepresidente. 3. Il Consiglio del personale volontario è validamente costituito con la presenza dell |
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Art. 96 - (Presidente e vicepresidente del Consiglio del personale volontario)1. Il presidente del Consiglio del personale volontario rappresenta il personale volontario ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni: |
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Art. 97 - (Assemblea del personale volontario)1. L’Assemblea del personale volontario è composta dal personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. 2. Il presidente convoca l’Assemblea in seduta ordinaria, di norma, una volta l’anno. L’Assemblea |
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Art. 98 - (Elezione degli organi rappresentativi del personale volontario)1. Gli organi rappresentativi del personale volontario di cui agli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 durano in carica quattro anni e i loro componenti sono rieleggibili alla stessa o |
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CAPO IV - SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE VOLONTARIO |
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Art. 99 - (Esonero e sanzioni disciplinari)1. In considerazione della particolare natura dei compiti attribuiti, il personale volontario è soggetto al provvedimento di esonero dal servizio e alle sanzioni disciplinari di cui a |
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Art. 100 - (Censura)1. La censura è inflitta per: a) alterazione o modificazione dell’uniforme o della tessera di riconoscimento o negligenza |
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Art. 101 - (Destituzione)1. La destituzione è inflitta per: |
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Art. 103 - (Ricorsi)1. Contro il provvedimento di censura è ammesso ricorso alla commissione disciplinare. 2. Contro i provvedimenti di esonero e di destituzione è ammesso ricorso al Preside |
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CAPO V - CESSAZIONE DAL SERVIZIO |
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Art. 104 - (Cause di cessazione e limiti di età)1. Il personale volontario cessa normalmente dal servizio: a) al raggiungimento dei sessantacinque anni di età; |
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Art. 105 - (Perdita di idoneità al servizio)1. La perdita dell’idoneità psicofisica specifica dei vigili volontari operativi è accertata ai sensi dell’articolo 82, comma 1. 2. I vigili volontari operativi che h |
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Art. 106 - (Disposizioni relative al personale che cessa dal servizio)1. Il personale volontario che cessa dal servizio deve restituire al capodistaccamento le attrezzature di uso individuale affidategli e i capi di equipaggiamento che hanno funzio |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 107 - (Regolamenti e altre modalità di applicazione della legge)1. L’applicazione della presente legge può essere integrata dall’adozione di specifici regolamenti regionali volti a disciplinare, in particolare: a) la frequenza de |
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Art. 108 - (Disposizioni finanziarie)1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione della presente legge è determinato in euro 14.552.330 per l’anno 2010 e annui euro 14.293.940 a decorrere dall’anno 2011. 2. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011, l’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici: 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali), 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali), 1.3.2. (Comitati e commissioni), 1.3.3. (Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali), 2.1.6.01 (Consulenze, incarichi e studi), 2.1.6.02 (Congressi, convegni e manifestazioni), 2.1.6.03 (Partecipazione ad altre iniziative), 2.2.1.11 (Protezione civile). 3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede a decorrere dall’anno 2010 mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio: a) nell’obiettivo programmatico 1.2.1. ai capitoli: 1) 30500 (Trattamento economico a tutto il personale regionale) per annui euro 8.180.000; 2) 30501 (Oneri contributivi e fiscali a carico dell’Ente sul trattamento economico di tutto il |
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Art. 109 - (Disposizioni transitorie)1. Fino all’adozione dei regolamenti regionali di cui all’articolo 107, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al r.r. 1/2000. 2. Nel |
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Art. 110 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: a) la l.r. 7/1999, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 31; |
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Art. 111 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. |
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