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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 23/07/2010, n. 22
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- L.R. 11/02/2020, n. 1
- L.R. 30/07/2019, n. 13
- L.R. 24/12/2018, n. 12
- L.R. 19/03/2018, n. 2
- L.R. 22/12/2017, n. 23
- L.R. 04/08/2017, n. 13
- L.R. 15/05/2017, n. 6
- Sent. Corte Cost. 10/03/2017, n. 52
- L.R. 21/12/2016, n. 24
- L.R. 11/12/2015, n. 19
- L.R. 03/08/2015, n. 16
- L.R. 19/12/2014, n. 13
- L.R. 13/12/2013, n. 18
- L.R. 13/02/2013, n. 2
- L.R. 13/02/2012, n. 3
- L.R. 13/12/2011, n. 30
- L.R. 01/08/2011, n. 19
- L.R. 28/06/2011, n. 16
- L.R. 20/12/2010, n. 45
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PUBBLICI NELLA REGIONE |
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Art. 1 - (Finalità, oggetto e ambito di applicazione)1. La presente legge definisce i principi e i criteri di organizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, degli enti locali e delle loro forme associative e disciplina i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze dei predetti enti, nel rispetto della loro autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì, ove compatibili, al personale tecnico-amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste nei confronti del qua |
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Art. 2 - (Fonti)1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono ordinati secondo le disposizioni della presente legge, nonché mediante: a) provvedimenti e atti di organizzazione degli organi di direzione politico-amministrativa e dei dirigenti; b) atti di regolamentazione contratt |
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Art. 3 - (Funzioni della direzione politico-amministrativa)1. Gli organi di direzione politico-amministrativa degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite e l'andamento della performance organizzativa rispetto agli obiettivi definiti ed assegnati. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, gli organi di direzione politico-amministrativa, secondo le rispettive attribuzioni, provvedono, in particolare: a) all'emanazione di direttive generali e di atti di indirizzo per l'azione amministrativa e per la gestione; b) alla definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti e priorità; |
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Art. 4 - (Funzioni della direzione amministrativa)1. Spetta ai dirigenti l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, verso l'esterno, necessari alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico. 2. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, spettano ai dirigenti, secondo le rispettive attribuzioni, tutti gli atti di gestione, da adottarsi in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi definiti secondo quanto previsto dall'articolo 3. 3. In particolare, spetta ai dirigenti: a) la gestione delle risorse umane nel rispetto del pri |
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Art. 5 - (Struttura organizzativa)1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono organizzarsi in: a) strutture permanenti di primo livello e di secondo livello per funzioni ed attività di carattere stabile e continuativo; b) strutture temporanee o di progetto di secondo livello per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata ovvero per la gestione di specifici progetti per la sperimentazione di nuove politiche o funzioni dell'ente. 2. Le strutture di primo livello sono strutture organizzative stabili che assicurano un complesso organico di funzioni. Esse rappresentano aree omogenee di attività dei centri di responsabilità amministrativa e sono articolate in strutture di secondo livello. A ciascuna di esse è preposto un dirigente di primo livello, nominato con le modalità e nel rispetto dei criteri stabiliti dagli articoli 20 e 21. 3. Le strutture di secondo livello sono strutture organizzative stabili, temporanee o di progetto, articolazione di quelle di primo livello, preposte allo svolgimento di attività e compiti di carattere omogeneo, ivi compresi quelle di studio, ricerca e collaborazione, aventi continuità operativa e autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria. A ciascuna di esse è preposto un dirigente respon |
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Art. 6 - (Individuazione delle strutture e determinazione delle dotazioni organiche)1. Negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, gli organi di direzione politico-amministrativa istituiscono le strutture organizzative dirigenziali permanenti, temporanee o di progetto e ne definiscono contestualmente l'articolazione, le competen |
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TITOLO II - ORGANIZZAZIONE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI PER LA GIUNTA E IL CONSIGLIO REGIONALE |
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Art. 7 - (Coordinamento e attività di direzione politico-amministrativa)1. Il Presidente della Regione si avvale, per il coordinamento e l'esercizio dell'at |
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Art. 8 - (Ufficio di Gabinetto)1. Presso la Presidenza della Regione, è istituito l'Ufficio di Gabinetto, con funzioni di supporto del Presidente della Regione, in particolare: a) nella cura e nel coordinamento delle attrib |
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Art. 9 - (Segretario generale)1. Presso la Presidenza della Regione, è istituito il Segretario generale della Regione, di seguito denominato Segretario generale. L'incarico di Segretario generale è conferito ad un dirigente appartenente alla qualifica unica dirigenziale, in possesso di laurea magistrale e con un'anzianità di almeno cinque anni nella predetta qualifica con incarico di dirigente di primo livello. L'incarico di Segretario generale può essere conferito anche a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, in possesso di laurea magistrale e con un'esperienza professio |
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Art. 10 - (Conferimento dell'incarico di Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto)1. Gli incarichi dirigenziali fiduciari di Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, all'inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico. Tali incarichi sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento. |
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Art. 11 - (Incarichi fiduciari e di diretta collaborazione)1. I posti di Capo dell'Ufficio dei rapporti istituzionali, di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, di Capo dell'Osservatorio economico e sociale, di Capo della Protezione civile, di Capo e Vice Capo Ufficio stampa e di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta sono incarichi dirigenziali fiduciari, conferiti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dalla presente legge per i restanti incarichi dirigenziali di pari livello, fatto salvo quanto specificamente previsto per tali due ultimi incarichi dall'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del rela |
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Art. 11-bis - (Veterinario regionale)1. L'incarico di |
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Art. 12 - (Segretari particolari)1. Alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e degli assessori regionali è posto un segretario particolare. 2. I segretari particolari, collocati al di fuori della dotazione organica, possono essere scelti tra il personale regionale o tra personale esterno all'Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti generali ric |
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Art. 13 - (Segreterie dei componenti della Giunta regionale)1. Il Presidente della Regione si avvale di una segreteria composta, oltre che dal segretario particolare che ne è responsabile, da un massimo di cinque dipendenti regionali appartenenti alle categorie, ivi collocati in assegnazione temporanea. |
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Art. 14 - (Disposizioni particolari per il Consiglio regionale)1. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale e dei suoi organi interni previste dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale), relativamente al personale del Consiglio regionale al quale la presente legge si applica fino all'approvazione di una nuova disciplina sull'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale e sul personale assegnato all'organico del Consiglio stesso, da approvarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi: a) distinzione tra le funzioni di direzione politico-amministrativa e di direzione amministrativa; b) unicità dello stato giuridico e del trattamento economico del personale; |
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CAPO II - UFFICIO STAMPA |
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Art. 15 - (Funzioni e organizzazione degli Uffici stampa)1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono dotarsi, anche in forma associata, di un Ufficio stampa, la cui attività è indirizzata, in particolare: a) alla cura dell'informazione giornalistica, compresa l'in |
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Art. 15-bis - (Capo Ufficio stampa e Vice Capo Ufficio stampa)1. L'Ufficio stampa della Giunta regionale è diretto da un addetto responsabile, che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un Vice Capo Ufficio stampa, entrambi in possesso di laurea e iscritti negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui alla L. 69/1963, assunti con contratto |
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Art. 15-ter - (Addetti stampa e collaboratori addetti stampa)1. Nella Giunta regionale, oltre al Capo e al Vice Capo Ufficio Stampa, fa parte dell'Ufficio Stampa un numero di addetti stampa o collaboratori addetti stampa non superiore a tre. 2. Negli altri en |
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Art. 15-quater - (Trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza) |
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CAPO II-bis - DISCIPLINA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO FORESTALE DELLA VALLE D’AOSTA NELL’AMBITO DEL COMPARTO SICUREZZA E SOCCORSO VALLE D’AOSTA |
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Art. 15-quinquies - (Personale in regime di diritto pubblico)1. In deroga all’articolo 2 e in ragione della specificità del ruolo e dello stato giuridico nonché della peculiarità dei compiti e delle funzioni svolte, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, appartenente all’area operativa-tecnica, escluso il personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, e di quello con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria appartenente al Corpo forestale della Valle d’Aosta è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo specifiche leggi regionali e la sua disciplina si armonizza con quanto previsto dalla normativa statale in materia, rispettivamente, di Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di Forze di polizia a ordinamento civile, in particolare per gli aspetti assistenziali, assicurativi, ordinamentali e retributivi, in quanto compatibile con le previsioni del presente capo, nonché con l’assetto ordinamentale della Regione e con l’organizzazione dei servizi antincendi. 2. L’ordinamento, le funzioni e le modalità di accesso ai due Corpi regionali di cui al comma 1 sono stabiliti dalle leggi regionali di cui al medesimo comma, nonché da specifiche disposizioni attuative e organizzative. 3. Il rapporto di impiego del personale regionale di cui al presente articolo è regolato, nell’ambito di un autonomo comparto di negoziazione denominato “Sicurezza e Soccorso Valle d’Aosta”, comprendente due separate aree di negoziazione, da appositi accordi negoziali stipulati dal Presidente della |
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CAPO III - DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE |
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Art. 16 - (Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi)1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, articolata su due livelli, come di seguito indicato, in relazione alle scelte organizzative effettuate da ciascuno degli enti di cui all'articolo 1, comma 1: |
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Art. 17 - (Graduazione delle strutture organizzative dirigenziali)1. Le strutture organizzative dirigenziali, anche temporanee o di progetto, sono graduate in funzione dei seguenti parametri di riferimento: a) |
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Art. 18 - (Accesso alla qualifica unica dirigenziale)1. L'accesso alla qualifica unica dirigenziale avviene per concorso per esami, cui possono partecipare: a) i di |
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Art. 19 - (Albo dei dirigenti)1. I dirigenti della qualifica unica dirigenziale appartenenti agli enti di cui all' |
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Art. 20 - (Criteri generali per il conferimento degli incarichi)1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura organizzativa interessata, delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze dirigenziali eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre pubbliche amministrazioni, purché attinenti all'incarico da conferire. 2. L'attribuzione degli incarichi è |
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Art. 21 - (Incarichi dirigenziali di primo livello)1. Gli incarichi di dirigente di primo livello sono conferiti al personale della qualifica unica dirigenziale, in possesso di laurea magistrale, con un'anzianità di almeno tre anni nella qualifica dirigenziale. 2. L'incarico di dirigente di primo livello può essere conferito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, commi 5 e 5-bis, anche a soggetti esterni all'ente in possesso di laurea magistrale e con un'esperienza professionale, almeno quinquennale, mat |
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Art. 22 - (Incarichi dirigenziali di secondo livello)1. Gli incarichi di dirigente di secondo livello sono conferiti al personale della qualifica unica dirigenziale. 2. Gli incarichi di dirigente di secondo livello sono conferiti dal competente organo di direzione politico-amministrativa dell'ente, su proposta del dirigente di primo livello laddove esistente, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. In caso di primo conferimento, la durata d |
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Art. 23 - (Trattamento economico della dirigenza)1. La retribuzione del personale dirigenziale è determinata dal contratto collettiv |
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Art. 24 - (Assegnazione di quote del bilancio)1. Gli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente assegnano a ciascuna struttura organizzativa dirigenziale, con gli obiettivi strategici ed |
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Art. 25 - (Formazione ed aggiornamento della dirigenza)1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono strumenti per la valorizzazione delle c |
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Art. 26 - (Assenza, impedimento e vacanza)1. In caso di assenza o impedimento, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di un dirigente di secondo livello, le relative funzioni sono affidate al dirigente di primo livello sovraordinato o, in mancanza del primo livello dirigenziale, ad altro dirigente. In caso di assenza o impedimento, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di un dirigente di primo livello, le relative funzioni sono affidate ad altro dirigente di secondo livello appartenente alla medesima struttura organizzativa, individuato dal dirigente di primo livello interessato. Per periodi di durata superiore a sessanta giorni, le relative funzioni dirigenziali possono esser |
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Art. 27 - (Assunzione di incarichi dirigenziali negli enti o nelle società partecipati) |
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Art. 28 - (Revoca degli incarichi dirigenziali e destinazione ad altro incarico)1. La revoca degli incarichi dirigenziali con destinazione ad altro incarico può essere disposta dagli organi che li hanno conferiti soltanto nei seguen |
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Art. 29 - (Responsabilità dirigenziale e Comitato dei garanti)1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare, i dirigenti sono responsabili del risultato della gestione amministrativa, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro attribuite, dell'osservanza degli indirizzi e delle direttive generali emanati dagli organi di direzione politico-amministrativa e del raggiungimento degli obiettivi assegnati. |
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CAPO IV - TRASPARENZA E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE |
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Art. 30 - (Interventi per la trasparenza)1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, garantiscono la massima trasparenza della propria azione or |
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Art. 31 - (Sistema di misurazione e valutazione della performance)1. Al fine di valutare la performance organizzativa ed individuale, gli enti di cui |
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Art. 32 - (Performance organizzativa)1. La performance organizzativa concerne: a) l'attuazione di piani e programmi e la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi e i riflessi in te |
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Art. 33 - (Performance individuale dei dirigenti)1. La performance individuale dei dirigenti è collegata: |
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Art. 34 - (Performance individuale del personale)1. La performance individuale del personale è misurata dai dirigenti sulla base del |
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Art. 35 - (Trasparenza della performance)1. Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance e di garantire la massima trasparenza, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto della Commissi |
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Art. 36 - (Commissione indipendente di valutazione della performance)1. La Commissione indipendente di valutazione della performance è istituita presso la Presidenza della Regione ed è composta da tre membri; essa svolge, in particolare, riferendo direttamente agli organi di direzione politico-amministrativa, ai quali comunica le criticità riscontrate e suggerisce gli eventuali correttivi da adottare, le seguenti funzioni per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1: a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance; |
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Art. 37 - (Merito e premi)1. Al fine di favorire il merito e la produttività dei singoli, gli enti di cui all'articolo |
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Art. 38 - (Pubblicazione sul sito istituzionale)1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un'apposita sezione, denominata Trasparenza, valutazione e merito, contenente: a) i curricula vitae, i compensi annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale di coloro che compongono gli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente; b) i curricula vitae, le retribuzioni annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti; c) i tassi di assenza e presenza del personale distinti per struttura dirige |
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CAPO V - ORGANICI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE |
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Art. 39 - (Istituzione degli organici)1. Il personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è inquadrato in un unico ruolo per ogni ente. 2. Il personale dell'Amministrazione regionale, inquadrato nel ruolo unico regionale, è suddivis |
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Art. 40 - (Assegnazione del personale alle strutture)1. L'assegnazione delle risorse umane alle strutture organizzative dirigenziali, anche a seguito di riorganizzazioni parziali, è effettuata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d), dagli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente, tenuto co |
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Art. 41 - (Reclutamento)1. L'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene sulla base di programmi annuali, che costituiscono articolazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno, mediante procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscono l'accesso dall'esterno. Per le figure professionali di categoria A, l'assunzione può essere disposta mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego. N73 2. Le assunzioni obbligatorie da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono effettuate nei casi e con le modalità stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere, mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego, procedure selettive riservate o procedure selettive con riserva di posti. L'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa è estesa anche al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli e alle sorelle qualora unici superstiti, del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere, del personale professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del personale della Polizia locale, deceduti nell'espletamento del servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio in conseguenza dell'espletamento del servizio medesimo. In tali casi, l'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa avviene previa domanda degli interessati, fermo restando il possesso dei previsti requisiti, con diritto di prelazione presso i Corpi ove prestava servizio il dipendente deceduto o divenuto permanen |
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Art. 42 - (Utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato)1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono procedere all'assunzione di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, pieno o parziale, per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, escluso il periodo di ferie. Le modalità per le assunzioni a tempo determinato sono stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 41, comma 11; nelle more dell'adozione del predetto regolamento, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13 del r.r. 6/1996. |
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Art. 43 - (Mobilità)1. I provvedimenti di organizzazione, nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e con l'obiettivo di perseguire l'ottimale distribuzione delle risorse umane, la loro riconversione e l'arricchimento professionale, disciplinano i criteri e le modalità per l'attuazione della mobilità interna e tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci, garantendo pubblicità e trasparenza nelle relative procedure, definite da apposito accordo collettivo, anche al fine di assicurare il riequilibrio tra carenze ed eccedenze di organico e la ricollocazione di personale con riduzione di capacità lavorativa certificata dai competenti organi sanitari. N16 2. Il per |
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Art. 44 - (Gestione del personale in disponibilità)1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, le eccedenze di personale restano disciplinate dalla normativa statale vigente, ferma restando la titolarità delle prerogative ivi previste in capo alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo regionale di lavoro. |
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Art. 45 - (Comando e distacco)1. La mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando, limitatamente a posti vacanti della dotazione organica degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, da e verso altri enti pubblici, su richiesta motivata dell'ente e previo assenso del dipendente interessato. 1-bis. Nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, la mobilità mediante comando o distacco è possibile, per il personale del comparto unico regionale, anche verso l'Azienda U.S.L. e le società partecipate e controllate, direttamente o indirettamente, per il tramite di Finaosta spa, nonché verso le società partecipate dagli enti locali. |
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TITOLO III - RELAZIONI SINDACALI |
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CAPO I - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA |
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Art. 46 - (Oggetto, ambito di applicazione e finalità)1. Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione collettiva region |
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Art. 47 - (Contratto collettivo di comparto, di settore e decentrato)1. La contrattazione collettiva per il personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è articolata su tre livelli: di comparto, di settore e decentrato. 2. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS) di cui all'articolo 53, in rappresentanza della parte pubblica, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 54. 3. La contrattazione collettiva di comparto determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e le materie relative alle relazioni sindacali, disciplinando gli istituti e le modalità della partecipazione. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici e quelle afferenti alle attribuzioni dirigenziali. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione dei trattamenti accessori |
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Art. 48 - (Procedimento di contrattazione di comparto)1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARRS e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva di comparto mediante la partecipazione al Comitato regionale per le politiche contrattuali, di seguito denominato Comitato. 2. Il Comitato è istituito presso la Presidenza della Regione ed è nominato, con deliberazione della Giunta regionale, all'inizio della legislatura per la durata della stessa. Il Comitato è composto, oltre che dal Presidente della Regione che lo presiede, da cinque membri, di cui due in rappresentanza dell'Amministrazione regionale nominati dalla Giunta regionale, due in rappresentanza degli enti locali, designati dal Consiglio permanente degli enti locali, e uno designato congiuntamente dagli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1. Alla scadenza, i membri del Comitato in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, degli enti |
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Art. 49 - (Tutela retributiva)1. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto c |
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Art. 50 - (Aree di contrattazione)1. Nell'ambito del comparto unico di co |
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Art. 51 - (Interpretazione autentica dei contratti collettivi)1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti o degli accordi |
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Art. 52 - (Trattamento economico)1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, è definito dal contratto collettivo di comparto. Gli en |
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Art. 53 - (Agenzia regionale per le relazioni sindacali) |
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Art. 53-bis - (Comitato regionale per le relazioni sindacali)1. Il Comitato regionale per le relazioni sindacali (CRRS) è istituito presso la Presidenza della Regione e si avvale per il suo funzionamento della struttura regionale competente in materia di personale. Il CRRS ha la piena titolarità giuridica della contrattazione di primo livello e di tutte le attività attribuitegli dalla presente legge. I costi di gestione della delegazione sono ripartiti per numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio. La misura annua del contributo individuale è definita, sentito il CRRS, con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. 2. Il CRRS esercita a livello regionale, in rappresentanza degli enti d |
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CAPO II - RAPPRESENTANZA E PREROGATIVE SINDACALI |
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Art. 54 - (Rappresentatività sindacale)1. Le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo hanno diritto a partecipare alla contrattazione collettiva di comparto o di settore. 2. Sono rappresentative le organizzazioni sindacali che nel comparto o nell'area contrattuale separata della dirigenza abbiano una rappresentativit |
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Art. 55 - (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro)1. La libertà e l'attività sindacale nei luoghi di lavoro restano regolate dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). 2. In ogni ente di cui all'articolo 1, comma 1, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 54, è costituita, mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori, una rappresentanza sindacale interna del personale per ogni area contrattuale di riferimento. |
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Art. 56 - (Diritti sindacali)1. I distacchi, le aspettative, i permessi e le altre prerogative sindacali sono det |
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TITOLO IV - RAPPORTO DI LAVORO |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 57 - (Mansioni)1. È compito dei dirigenti curare l'inserimento di ogni dipendente nella propria struttura, attraverso una chiara definizione del ruolo organizzativo ricoperto, delle responsabilit� |
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Art. 58 - (Progressioni economiche)1. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione dei dirigenti, sono inquadrati in almeno quattro categor |
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Art. 59 - (Attribuzione temporanea di mansioni superiori)1. Per oggettive esigenze di servizio possono essere conferite ai dipendenti mansioni superiori: a) N84 nel caso di vacanza di un posto della dotazione organica, per un periodo non superiore a sei mesi dal verificarsi della vacanza, prorogabili di ulteriori sei mesi; |
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Art. 60 - (Incarichi aggiuntivi)1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono conferire al proprio personale, |
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Art. 61 - (Identificazione del personale)1. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a rendere con |
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Art. 62 - (Infermità per causa di servizio)1. Il dipendente che abbia contratto un'infermità imputabile a causa di servizio pu |
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Art. 64 - (Collocamento a riposo d'ufficio)1. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono collocati a riposo d'ufficio: |
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Art. 65 - (Trattenimento in servizio oltre i limiti di età o di servizio)1. Il collocamento a riposo può essere differito su richiesta dell'ente o del dipendente. 2. Nel caso di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), gli enti possono, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo, differire il collocamento a riposo per proprie esigenze funzionali e organizzative, previo asse |
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Art. 66 - (Pari opportunità)1. Al fine di garantire pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, in particolare: |
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Art. 67 - (Orario di lavoro)1. L'orario di lavoro dei dipendenti è, di norma, articolato su trentasei ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio. 2. L'orario di servizio deve assicurare il funzionamento degli uffici, di norma, sia nelle ore antimeridiane sia in quelle pomeridiane. |
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Art. 68 - (Aspettativa per cariche pubbliche elettive)1. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare, del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza, che resta a carico del medesimo. |
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Art. 69 - (Codice di comportamento)1. La Giunta r |
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CAPO II - ATTIVITÀ EXTRAIMPIEGO |
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Art. 70 - (Attività compatibili)1. Il dipendente può svolgere, senza necessità di preventiva autorizzazione, le seguenti attività extraimpiego: a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica come autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali; |
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Art. 71 - (Incarichi extraimpiego autorizzabili)1. Il dipendente può assumere, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza: a) incarichi esterni, per i quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da altri enti pubblici o da soggetti privati che non siano in conflitto, anche potenziale, con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso; N79 b) cariche in società sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, società cooperative, associazioni e fondazioni, per le quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto, anche potenziale, con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso; |
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Art. 72 - (Attività incompatibili)1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70 e 71, il dipendente non può esercitare alcun commercio, industria o professione o assumere impieghi alle dipendenze di enti pubblici o soggetti privati. L'esercizio delle pr |
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CAPO III - RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI |
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CAPO III-bis - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELELAVORO |
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Art. 73-bis - (Finalità e oggetto)1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, promuovono le attività di telelavoro e ne diffondono la conoscenza tra i loro dipendenti. |
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Art. 73-ter - (Definizione e modalità di svolgimento del telelavoro)1. Per telelavoro si intende la prestazione di lavoro effettu |
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Art. 73-sexies - (Disciplina del telelavoro)1. Il contratto collettivo regionale di lavoro adegua la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro alle specifiche modalità di svolgimento del telelavoro, gara |
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CAPO III-ter - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE |
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Art. 73-septies - (Finalità e oggetto) |
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Art. 73-octies - (Definizione) |
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Art. 73-novies - (Attuazione del lavoro agile)1. Il contratto individuale di lavoro determina le condizioni di svolgim |
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Art. 73-decies - (Piano organizzativo del lavoro agile)1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile, di seguito denominato piano, quale sezione del documento di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). 2. Il piano, previa definizione dei profili professionali per i quali non è possibile prestare attività lavorativa in modalità agile, indi |
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Art. 73-undecies - (Disciplina del lavoro agile)1. Il contratto collettivo regionale di lavoro adegua la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro alle specifiche m |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 74 - (Modificazioni di leggi)1. La rubrica dell’articolo 48 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è sostituita dalla seguente: «Controllo di regolarità contabile sugli atti». |
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Art. 75 - (Disposizione di coordinamento)1. Ogni riferimento contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali alla legge reg |
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Art. 76 - (Disposizioni transitorie)1. Gli incarichi dirigenziali di primo, secondo e terzo livello, ivi compreso l'incarico di Segretario generale e quelli fiduciari, in essere nell'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza naturale o alla diversa scadenza stabilita per contratto. I nuovi incarichi dirigenziali sono conferiti in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. Nelle more della graduazione delle strutture organizzative dirigenziali da effettuarsi nel rispetto dei criteri e secondo le modalità di cui all'articolo 17, le strutture organizzative di primo livello e quelle di secondo e di terzo livello dirigenziale sono automaticamente inquadrate, rispettivamente, al primo e al secondo livello dirigenziale, con le attribuzioni in essere e fatto salvo, per i dirigenti preposti, il mantenimento della retribuzione di posizione in godimento al momento dell'inquadramento fino al conferimento del nuovo incarico dirigenziale o alla nuova graduazione; per il caso dell'istituzione di nuove strutture organizzative dirigenziali, stabili, temporanee o di progetto, la graduazione è effettuata sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I requisiti professionali previsti p |
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Art. 77 - (Abrogazioni)1. Sono o restano abrogati: a) la legge regionale 28 luglio 1956, n. 3; b) la legge regionale 30 gennaio 1962, n. 2; c) la legge regionale 10 novembre 1966, n. 13; d) la legge regionale 7 maggio 1975, n. 19; e) la legge regionale 21 giugno 1977, n. 44; g) la legge regionale 3 aprile 1979, n. 15; h) la legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, ad eccezione dell'articolo 39; i) la legge regionale 11 luglio 1980, n. 27; j) la legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49; k) la legge regionale 21 aprile 1981, n. 23; l) la legge regionale 10 maggio 1983, n. 32; m) la legge regionale 26 aprile 1984, n. 12; n) la legge regionale 21 maggio 1985, n. 35; o) la legge regionale 1° aprile 1986, n. 12, ad eccezione degli articoli 5, 6 e 7; p) la legge regionale 12 maggio 1986, n. 23; q) la legge regionale 16 settembre 1986, n. 54; r) la legge regionale 29 gennaio 1988, n. 11; s) la legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13; t) la legge regionale 16 maggio 1988, n. 36; |
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