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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Umbria 18/02/2015, n. 2
Regolam. R. Umbria 18/02/2015, n. 2
Regolam. R. Umbria 18/02/2015, n. 2
Regolam. R. Umbria 18/02/2015, n. 2
- Regolam. R. 13/07/2023, n. 5
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TITOLO I - Norme regolamentari in materia edilizia |
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Capo I - Norme per regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione, nonché per i requisiti e standard di qualità della rete viaria e per gli interventi di edilizia sostenibile, di cui all’articolo 245, comma 1, lettera a) del Testo Unico |
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Sezione I - Oggetto |
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Art. 1 - Oggetto1. Le norme del presente Capo I, in attuazione dell’articolo 245, comma 1, lettera a) del Testo unico "Gover |
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Sezione II - Grandezze urbanistiche |
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Art. 2 - Superficie territoriale - St.1. Si definisce superficie territoriale la superficie di una porzione di territorio definito o perimetrato dallo strumento urbanistico generale, comprensivo delle aree già edificate o destinate all’edificazione e delle aree per opere d |
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Art. 3 - Opere di urbanizzazione primaria1. Le opere di urbanizzazione primaria riguardano: strade locali e urbane, compresi i percorsi ciclo pedonali, spazi di sosta o di parcheggio di quartiere, fognature, rete idrica, reti di distribuzione tecnologiche e per le telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato di quartiere e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi di quartiere, piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale. Gli strumenti urbanistici prevedono, sulla base |
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Art. 4 - Opere di urbanizzazione secondaria1. Le opere di urbanizzazione secondaria, riguardano: asili nido e scuole d’infanzia, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, ch |
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Art. 5 - Superficie fondiaria - Sf1. Si definisce superficie fondiaria la superficie del terreno già edificato e/o destinato all’edificazione, al netto delle superfici destinate dal PRG, parte operativa o dal piano at |
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Art. 6 - Superficie asservita - Sa1. Si definisce superficie asservita la superficie territoriale o fondiaria, espressa in metri quadrati, necessaria a legittimare l’edificazione rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. 2. Le aree asservite ad un edificio per l’applicazione deg |
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Art. 7 - Area di sedime - As1. Si definisce area di sedime l’area, misurata in metri quadrati, ottenuta dalla proiezione sul piano orizzontale delle murature e delle strutture portanti esterne della costruzione sovrastante il piano di campagna e delle parti di costruzioni entroterra non ricoperte superiormente da terreno vegetale di idoneo spessore come previsto all’articolo 8, comma 2, lettera b). 2. So |
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Art. 8 - Superficie permeabile e impermeabile - Sp - Si1. Si definisce superficie permeabile ai fini dell’applicazione dell’articolo 33 la parte di superficie fondiaria libera da costruzioni sia fuori terra che interrate e da pavimentazione impermeabile, sistemata a verde o comunque con soluzioni filtranti alternative destinata principalmente a migliorare la qualità dell’interve |
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Art. 9 - Perimetro di un edificio - Pe1. Si definisce perimetro di un edificio il poligono definito dalla proiezione sul piano della struttura edifi |
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Art. 10 - Quota di spiccato - Qs1. Si definisce quota di spiccato la quota del terreno sistemato nel punto di contatto con la parete del prospetto dell’edificio, rappresentato dal piano stradale o dal pia |
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Art. 11 - Linea di spiccato - Ls1. Si definisce linea di spiccato la linea, sulla quale giacciono i punti coincidenti con le quote di spiccato |
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Art. 12 - Sagoma di un edificio - Se1. Si definisce sagoma di un edificio la figura planovolumetrica ottenuta dal contorno esterno dell’edificio |
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Sezione III - Indici |
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Art. 13 - Indice di utilizzazione territoriale - Iut1. Si definisce indice di utilizzazione territoriale il rapporto massimo consentito in una porzione di territo |
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Art. 14 - Indice di utilizzazione fondiaria - Iuf1. Si definisce indice di utilizzazione fondiaria il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coper |
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Art. 15 - Indice di copertura - Ic1. Si definisce indice di copertura il rapporto, espresso in mq/mq o in percentuale, tra l’area di sedime de |
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Art. 16 - Indice di permeabilità - Ip1. Si definisce indice di permeabilità, espresso in mq/mq o in percentuale, l’indice dato dal rapporto tra |
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Sezione IV - Grandezze edilizie |
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Art. 17 - Superficie utile coperta - Suc1. Si definisce superficie utile coperta la sommatoria, espressa in metri quadrati, delle superfici coperte di ogni piano dell’edificio, misurate all’esterno dei muri o comunque delle strutture portanti perimetrali, da computare con le seguenti modalità: a) nel caso in cui l’altezza utile interna dei piani o parti di essi di edifici residenziali ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. Nel caso di piani di edifici con strutture di copertura inclinate, la suddetta modalità di conteggio della superficie utile coperta, si applica qualora la quota minima di imposta delle strutture di copertura medesime sia superiore a metri lineari 2,80; b) la superficie utile coperta dei piani interrati e seminterrati è conteggiata moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o comunque scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso, escludendo dal computo le superfici delle pareti per l’accesso al piano indicate all’articolo 18, comma 3, lettera c). La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto alla linea di spiccato di cui all’articolo 11; c) non costituisce incremento della superficie utile coperta, e rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia, l’inserimento o l’eliminazione di nuovi piani all’interno di edifici esistenti, che non determini modifiche della sagoma dell’edificio, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di quelle in materia di dotazioni territoriali e funzionali, nonché di contributo di costruzione; N3 d) per gli interventi da effettuare nelle zone agricole la superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano naturale di campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato deve comunque far parte di edifici costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato o seminterrato che ecceda quella del piano sovrastante deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente interrato o seminterrato, si computa la sua intera superficie utile coperta. Non costituisce superficie utile coperta la realizzazione, per la durata dell’attività zootecnica, da parte dell’impresa agricola, di manufatti a struttura leggera, appoggiati al suolo, senza opere fondali fisse, coperte con teli mobili, per lo stoccaggio stagionale di foraggio e altri prodotti per l’alimentazione degli animali. Non costituiscono super |
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Art. 18 - Altezza di un edificio - Ae1. Si definisce altezza di un edificio la distanza massima verticale, misurata in metri lineari: a) nel caso di edifici con coperture inclinate, la distanza, misurata in gronda, intercorrente tra la quota di spiccato, di cui all’articolo 10 e l’intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con l’intradosso della falda della copertura, posta al livello più alto dell’edificio stesso, considerando anche i corpi di fabbrica arretrati. Qualora l’inclinazione delle falde della copertura sia superiore al trentacinque per cento, l’altezza dell’edificio è misurata con riferimento alla distanza media tra la linea di colmo e l’estradosso dell’ultimo solaio. P |
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Art. 19 - Altezza di una facciata di un edificio - Af1. Si definisce altezza di una facciata di un edificio, l’altezza di ogni prospetto del corpo di fabbrica om |
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Art. 20 - Altezza utile di un piano di un edificio e altezza utile di un locale - Au1. Si definisce altezza utile di un piano o di un locale la distanza netta tra il pavimento ed il soffitto o controsoffitto, misurata senza tener co |
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Art. 21 - Opere Pertinenziali - Op1. Si definiscono opere pertinenziali i manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprietà, di subordinazione funzionale o ornamentale, con uno o più edifici principali di cui fanno parte e sono caratterizzati: a) dalla oggettiva strumentalità; b) dalla limitata dimensione; c) dalla univoca destinazione d’uso; d) dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 30 metri lineari dall’edificio principale o ricadenti, comunque, all’interno del lotto di insediamenti di cui agli articoli 91, 94, 95, 96 e 97, o da realizzare nelle aree pubbliche indipendentemente dalla presenza di edifici e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie o qualora si tratti di opere di recinzione o di muri di sostegno; e) dal rapporto di proprietà o di altro titolo equipollente. 2. Le opere pertinenziali, ove siano verificate le caratteristiche di cui al comma 1 e comunque fatte salve le disposizioni del regolamento comunale per l’attività edilizia e dello strumento urbanistico, sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono differenziate secondo quanto previsto ai commi 3 e 4. 3. Le opere pertinenziali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e), punto 6 e all’articolo 118, comma 1, lettera d) del TU, eseguibili senza titolo abilitativo purché, ai sensi dello stesso articolo 118, comma 4 del TU, non riguardino gli edifici di interesse storico - artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, di cui alla Delib. G.R. 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. b) legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell’edilizia tradizionale), sono: a) i m |
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Art. 22 - Definizione di edificio esistente1. Si definiscono edifici esistenti quelli presenti sul territorio comunale e legittimati da titolo abilitativo o comunque esistenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 ). |
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Sezione V - Distanze |
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Art. 23 - Distanze tra edifici - De1. Per distanza tra edifici deve intendersi il minor segmento orizzontale congiungente le pareti fronteggianti in senso orizzontale. La distanza si applica quando le pareti sono fronteggianti per oltre metri lineari 1. 2. Negli interventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d) del TU le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti. 3. Negli insediamenti che rivestono valore storico-culturale di cui all’articolo 92, per gli interventi consentiti le distanze tra gli edifici rispettano le disposizioni del codice civile. 4. Per tutti gli altri interventi edilizi diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3, fatto salvo quanto previsto all’articolo 17, comma 5, sono prescritte distanze minime tra edif |
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Art. 24 - Distanze dai confini - Dc1. Per distanza dai confini deve intendersi il segmento orizzontale valutato in senso radiale, tra il perimetro dell’edificio di cui all’articolo 9 ed il confine. 2. Per gli edifici di nuova costruzione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 17, comma 5, per gli extra-spessori murari, sono prescritte le distanze minime come di seguito indicate: a) dai confini: metri lineari 5 nel caso di edifici con altezza superiore a metri lineari 2,40; b) dai confini: metri lineari 3 nel caso di edifici fuori terra aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40; c) dai comparti o ambiti o zone edificabili a destina |
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Art. 25 - Distanze dalle strade - Ds1. La distanza dalla strada è il segmento orizzontale, valutato in senso radiale, tra il perimetro dell’edificio di cui all’articolo 9 ed il confine della sede stradale, completa degli elementi di cui all’articolo 3, comma 3. 2. All’interno dei centri abitati le distanze minime non derogabili tra edifici ed il confine stradale sono previste nel PRG e/o nel regolamento comunale per l’attività edilizia. La distanza minima è stabilita in metri lineari 5. 3. In caso di ampliamento, anche interrato, o sopraelevaz |
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Sezione VI - Rete viaria |
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Art. 26 - Requisiti e standard di qualità della rete viaria1. La rete viaria regionale, provinciale e comunale è realizzata in conformità al regolamento viario di cui all’articolo 169 del TU e alla classificazione tecnico-funzionale di cui agli articoli 97, 98 e 99 dello stesso TU, oltre a quanto previsto dalle direttive regionali, nonché nel rispetto dei seguenti requisiti e standard di qualità: a) devono essere previsti spazi riservati a itinerari ciclabili e pedonali, opportunamente segnalati e, di norma, protetti, nonché privi di barriere architettoniche; b) le protezioni stradali, le opere d’art |
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Art. 27 - Requisiti e standard di qualità per la pedonalità1. La pedonalità è realizzata in conformità alla classificazione tecnico-funzionale di cui agli articoli 97, 98 e 99 del TU, a quanto previsto dalle direttive regionali e nel rispetto dei requisiti |
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Art. 28 - Requisiti e standard di qualità per gli itinerari ciclabili1. Per itinerari ciclabili si intendono percorsi urbani ed extra - urbani lungo i quali vengono predisposti particolari apprestamenti, al fine di agevolare il transito delle biciclette in condizioni di sicurezza, nonché le aree destinate al loro parcheggio. |
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Art. 29 - Requisiti e standard di qualità per i parcheggi1. I parcheggi pubblici rispondono ai seguenti requisiti e finalità: a) ridurre l’afflusso dei veicoli privati nei centri urbani, mediante l’interscambio con mezzi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano; b) favorire la fluidità del traffico veicolare, soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico, sulle strade di scorrimento, di interquartiere e di quartiere; c) agevolar |
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Art. 30 - Requisiti e standard di qualità per i sistemi di mobilità alternativa1. Per sistema di mobilità alternativa si intende un impianto o una infrastruttura meccanizzata in grado di assicurare la continuità di itinerari pedonali, integrati con i sistemi di trasporto convenzionali privati e pubblici su gomma o su ferro. |
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Art. 31 -Segnaletica e cartografia1. La Giunta regionale definisce la tipologia e le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la ca |
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Sezione VII - Edilizia sostenibile |
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Art. 32 - Recupero dell’acqua piovana.1. L’acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici è raccolta e riutilizzata per uso sia pubblico che privato al fine del razionale impiego delle risorse idriche ed è riutilizzata, tra l’altro, per i seguenti scopi: a) manutenzione delle aree verdi pubbliche o private; b) alimentazione integrativa delle reti antincendio. 2. I piani attuativi r |
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Art. 33 - Permeabilità dei suoli1. Al fine di tutelare i corpi idrici e garantire il loro ricarico naturale, le percentuali minime di permeabilità dei suoli da calcolare sull’intera superficie del lotto, libera da costr |
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Art. 34 - Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e sistemi di riscaldamento1. Negli edifici di nuova costruzione, in quelli oggetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e in quelli oggetto di ristrutturazione urbanistica è obbligatoria l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.” e degli obblighi previsti dall’allegato III del medesimo d.lgs.. L’impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi è evidenziata e dettagliata dal progettista con le modalità di cui al paragrafo 4 dell’allegato III. N21 2. Negli edifici residen |
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Art. 35 - Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti1. Al fine di ridurre il carico ambientale prodotto dall’attività edilizia è privilegiato l’utilizzo di materiali e componenti edilizie con caratteristiche d |
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Capo II - Norme regolamentari in materia di contributo di costruzione di cui all’articolo 245, comma 1, lettera b) del TU |
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Art. 36 - Oggetto1. Le norme del presente Capo II, in attuazione dell’articolo 245, comma 1, lettera b) del TU, regolamentano |
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Sezione I - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria |
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Art. 37 - Oneri di urbanizzazione1. Costituiscono mutamento della destinazione d’uso degli edifici o di singole unità immobiliari, ai fini dell’articolo 131, comma 3 del TU e del presente Capo, gli interventi che comportano il passaggio tra le seguenti categorie, indipendentemente dalle diverse tipologie di attività riconducibili alle stesse: a) residenziale; |
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Art. 38 - Incidenza economica oneri di urbanizzazione per insediamenti residenziali e per servizi1. L’incidenza economica per ogni metro quadrato di superficie utile coperta di edifici residenziali e per servizi, riferita alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 3, comma 1 è determinata dal comune considerando i costi delle opere necessarie alla infrastrutturazione di uno o più insediamenti residenziali e per servizi tipo, av |
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Art. 39 - Contributo di urbanizzazione per edifici residenziali e servizi1. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per edifici residenziali e per servizi, ai fini di quanto previsto dall’articolo 131, comma 1 e dall’articolo 135, comma 2 del TU, è determinata dal comune applicando valori percentuali alla incidenza economica di cui all’articolo 38 per ogni metro quadrato di superficie utile coperta dell’edificio. 2. I valori percentuali di cui al comma 1 sono previsti tenendo conto dei seguenti criteri: a) l’entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria |
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Art. 40 - Incidenza economica oneri di urbanizzazione per insediamenti produttivi1. L’incidenza economica per ogni metro quadrato di superficie utile coperta di edifici per attività produttive, riferita alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 3, comma 1, è determinata dal comune considerando i costi delle opere necessarie alla infrastrutturazione di uno o più insediamenti produttivi tipo, aventi caratteristiche dimensionali, tipologiche, insediative e ambientali rico |
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Art. 41 - Contributo di urbanizzazione per edifici per attività produttive1. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli edifici per attività produttive, ai fini del contributo previsto all’articolo 135, comma 1 del TU, è determinata dal comune applicando valori percentuali alla incidenza economica di cui all’articolo 40 per ogni m |
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Art. 42 - Opere di urbanizzazione con piano attuativo1. L’attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio mediante piano attuativo convenzionato ai sensi del Titolo III, Capo I del TU, ovvero mediante attuazione diretta con titolo abilitativo condizionato a convenzione o atto d’obbligo, comporta, in base alle indicazioni del comune, l’assunzione |
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Art. 43 - Opere di urbanizzazione con intervento diretto1. A scomputo totale o parziale della quota di contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il costo di costruzione, il comu |
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Art. 44 - Proventi per organizzazioni religiose1. Il comune, previa intesa con le organizzazioni religiose i cui rapporti sono regolati con lo Stato, destina una quota non inferiore all’otto per cento dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, risultanti dalla relazione annuale consuntiva allegata al bilancio, per chiese ed altri edifici per servizi religiosi. |
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Sezione II - Costo di costruzione |
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Art. 45 - Costo unitario di costruzione dei nuovi edifici residenziali1. Il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici residenziali o ampliamento di quelli esistenti, riferito a metro quadrato di superficie di cui all’articolo 132, comma 1 del TU, è determinato in misura pari a euro/mq. |
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Art. 46 - Superficie1. La superficie alla quale si applica il costo unitario a metro quadrato di cui all’articolo 45, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell’edificio, è costituita |
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Art. 47 - Criteri per edifici con caratteristiche superiori1. Il comune, ai fini della eventuale identificazione degli edifici con caratteristiche superiori di cui all’articolo 132, comma |
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Art. 48 - Criteri per determinare la quota del contributo sul costo di costruzione per edifici residenziali1. Il comune determina la quota del contributo per gli edifici di nuova costruzione residenziali o ampliamento di quelli esistenti, commisurato al costo di costruzione stabilito. La quota di contributo è determinata sulla base di apposita aliquota stabilita dal comune ai sensi dell’articolo 132, comma 4 del TU, non inferiore al cinque per cento e non superiore al venti per cento del costo determinato. 2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d) del TU si applica quanto previsto all’articolo 132, comma 5 del TU, senza co |
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Art. 49 - Determinazione della quota di contributo sul costo di costruzione per edifici non destinati alla residenza1. Il comune, ai sensi dell’articolo 135, comma 2 del TU, determina la quota di contributo afferente gli int |
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Sezione III - Equiparazioni, riduzioni e aggiornamento del contributo |
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Art. 50 - Equiparazione degli oneri di urbanizzazione1. Il comune, negli insediamenti di cui all’articolo 130, comma 5 del TU, stabilisce gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in conformit |
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Art. 51 - Riduzione del contributo1. Il comune, fatti salvi casi di riduzione o esonero previsti all’articolo 133 del TU, nonché previsti dalle presenti norme regolamentari e dall’articolo 9, comma 2 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica) prevede, in favore di edifici che conseguono la certificazione di sostenibilità ambien |
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Art. 52 - Aggiornamento del contributo1. Ai fini dell’articolo 121, comma 4 e dell’articolo 124, comma 1, lettera b) del TU, il contributo di costruzione non è dovuto per opere edilizie di completamento relative a edifici che risultano completamente realizzati per le parti strutturali. 2. Ai fini dell’articolo 121, comma 4 del TU, per le opere di completamento, qualora gli edifici non risultino completamente realizzati per le parti strutturali, il contributo di costruzio |
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Capo III - Norme per definire i requisiti e le modalità ai fini della formazione dell’elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici, di cui all’articolo 245, comma 1, lettera c) del TU |
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Art. 53 - Oggetto1. Le norme del presente Capo III, in attuazione dell’articolo 245, comma 1, lettera c) del TU, stabiliscono |
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Art. 54 - Definizione e requisiti per l’iscrizione nell’elenco regionale1. L’elenco regionale di esperti in beni ambientali ed architettonici è costituito dalle seguenti due sezioni: a) sezione A: esperti in beni ambientali; b) sezione B: esperti in beni archit |
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Art. 55 - Classi di laurea ammissibili1. Possono essere iscritti all’elenco regionale sezione A esperti in beni ambientali di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a) i soggetti in possesso: a) della laurea conseguita nelle seguenti discipline di cui al D.M. 4 agosto 2000 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica (Determinazione delle classi di lauree universitarie): 1) classe 4 - scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile; 2) classe 7 - urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 3) classe 8 - ingegneria civile e ambientale; 4) classe 20 - scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; |
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Art. 56 - Domanda di iscrizione1. Per essere iscritti in una delle due sezioni dell’elenco regionale di cui all’articolo 54 o in entrambe, gli interessati presentano alla Regione domanda di iscrizione nella quale il richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislat |
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Art. 57 - Procedimento per l’iscrizione nell’elenco regionale1. La struttura regionale competente |
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Art. 58 - Aggiornamento dell’elenco regionale1. L’aggiornamento dell’elenco regionale conseguente alla richiesta di cancellazione dal medesimo, alla presa d’atto in caso di decesso, ad eventuali provvedimenti cautelativi dell’Aut |
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Art. 59 - Requisiti professionali1. Nell’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco regionale, la struttura regionale competente in materia procede sulla base dei seguenti requisiti professionali: a) per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni la valutazione è effettuata considerando l’attività effettivamente svolta dal richiedente all’interno dell’Amministrazione e l’attinenza della medesima con le materie riconducibili alle competenze della commissione comunale per la qualità architettoni |
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Art. 60 - Crediti formativi degli iscritti nell’elenco regionale1. La partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione professionale, organizzati dalla pubblica amministr |
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Art. 61 - Compiti dei comuni1. I comuni scelgono ai fini della costituzione della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all’articolo 112 del TU, due esperti ciascuno in una delle sezioni dell’elenco regionale previste all’articolo 54, comma |
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Capo IV - Norme per definire le modalità di verifica del mancato rilascio da parte degli organi competenti del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 116, ai fini della formazione dell’elenco delle imprese inadempienti, nonché definire le modalità e le procedure per l’applicazione della sanzione alle imprese non in regola, di cui all’articolo 245, comma 1, lettera d) del TU |
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Art. 62 - Oggetto1. Le norme del presente Capo IV, in attuazione dell’articolo 245, comma 1, lettera d) del TU, disciplinano: |
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Art. 63 - Elenco regionale delle imprese inadempienti1. La struttura regionale competente in materia tiene e aggiorna l’elenco regionale delle imprese inadempienti di cui all’articolo 62, comma 1, lettera b), di seguito denominato Elenco |
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Art. 64 - Inserimento nell’Elenco1. Sono incluse nell’Elenco le imprese per le quali, al momento della comunicazione di inizio dei lavori o in sede di comunicazione di eventuali variazioni dei dati nella stessa contenuti, il committente o il responsabile dei lavori non presenti allo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE) di cui all’articolo 113 del TU del Comune competente per territorio, per ognuna delle imprese esecutrici, anche uno solo dei documenti prev |
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Art. 65 - Procedura per l’inserimento nell’Elenco1. Il SUAPE del comune competente per territorio qualora accerti, d’ufficio o a seguito di segnalazione del direttore dei lavori, una o più delle violazioni di cui all’articolo 64, ne dà immediata comunicazione, con posta e |
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Art. 66 - Procedura per l’agibilità degli edifici1. Per i lavori privati di cui all’articolo 116, comma 1, lettera d) del TU, qualora dal documento unico di regolarità contributiva risulti che l’impresa non sia in regola con la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori, il committente sospende, ai sens |
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Art. 67 - Cancellazione dall’Elenco1. Costituiscono causa di cancellazione dell’impresa dall’Elenco: |
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Art. 68 - Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria1. Per i lavori privati individuati all’articolo 116, comma 1 del TU, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 117, comma 1 del TU è applicata: a) all’impresa che non sia risultata in regola, all’inizio dei lavori, con il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità contributiva; b) all’impresa che non sia risultata in regola, al termine dei lavori, con il documento unico di regol |
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Capo V - Norme regolamentari per l’individuazione delle produzioni agricole, le tipologie degli impianti e le caratteristiche edilizie degli edifici da realizzare in zona agricola, in deroga all’indice di utilizzazione, di cui all’articolo 245, comma 1, lettera f) del TU |
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Art. 69 - Oggetto1. Le norme del presente Capo V, in attuazione dell’articolo 245, comma 1, lettera f) del TU, disciplinano g |
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Art. 70 - Produzioni agricole tipiche di qualità1. Il presente regolamento fa proprie le definizioni delle produzioni agricole tipiche di qualità conformemente ai regolamenti della Comunità europea (CE) di seguito indicati: |
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Art. 71 - Produzioni agricole ad alta redditività1. Sono definite produzioni agricole ad alta redditività quelle la cui produzione lorda, stabilita attraverso |
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Art. 72 - Produzioni agricole a seguito di piani regionali.1. La Regione, a seguito di piani di riconversione produttiva ed in coerenza con la programmazione regionale d |
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Art. 73 - Attuazione degli interventi1. La realizzazione di nuovi edifici previsti all’articolo 90, commi 5 e 6 del TU per le produzioni agricole di cui agli articoli 70, 71 e 72 è effettuata, qualora l’applicazione dell’articolo 90, commi 2, 9 e 10 del TU non consenta ulteriore edificazione, applicando l’indice di utilizzazione territoriale in deroga nel rispetto delle seguenti modalità, f |
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Art. 74 - Tipologie degli impianti1. L’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale in deroga di cui al presente regolamento è co |
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Art. 75 - Caratteristiche degli interventi1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti sono realizz |
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Art. 76 - Titolo abilitativo1. Qualora il piano aziendale convenzionato approvato contenga, oltre agli elementi previsti dalla Delib. G.R. 2 agosto 2006, n. 13 |
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TITOLO II - Norme regolamentari in materia urbanistica |
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Capo I - Norme regolamentari per le dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e situazioni insediative di cui all’articolo 246, comma 1, lettere a) e b) del TU |
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Sezione I - Principi generali |
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Art. 77 - Oggetto e ambito di applicazione1. Le norme del presente Capo I, in attuazione dell’articolo 246, comma 1, lettere a) e b) del TU, contengono disposizioni relative: a) alla determinazione delle dotazioni territoriali e funzionali minime di cui all’articolo 246, comma 1, lettera a) del TU, in riferimento alle diverse situazioni inse |
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Sezione II - Indirizzi per servizi e dotazioni territoriali e funzionali |
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Art. 78 - Definizione degli indirizzi per servizi e dotazioni territoriali e funzionali1. Il PRG, parte strutturale, definisce gli indirizzi urbanistici per attrezzature pubbliche, di pubblica utilità o di interesse generale o collettivo, che costituiscono le dotazioni territoriali e funzionali previste agli articoli 84, 85, 86, 87 e 88, per la disciplina del PRG, parte operativa. |
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Art. 79 - Fabbisogni e dimensionamento delle dotazioni territoriali e funzionali1. Il PRG, parte strutturale determina il fabbisogno pregresso e futuro dei servizi, spazi e attrezzature che costituiscono le dotazioni territoriali e funzionali di cui agli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 in riferimento: |
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Art. 80 - Determinazione degli abitanti e degli utenti1. Ai fini della determinazione delle dotazioni territoriali e funzionali di cui agli articoli 83 e 84, il numero degli abitanti e degli utenti è determinato in rapporto a: |
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Art. 81 - Determinazione dei bacini di utenza1. Al fine del fabbisogno e del dimensionamento di cui all’articolo 79 si assumono come significativi i seguenti bacini d’utenza rispetto ai quali sono riferiti i necessari servizi, spazi ed attrezzature: a) bacini di utenza di livello elementare |
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Art. 82 - Requisiti di qualità prestazionali1. I requisiti di qualità prestazionali delle diverse categorie o tipologie di servizi e attrezzature sono verificati dal PRG, parte operativa, almeno sulla base dei seguenti criteri generali: a) assicurare una localizzazione ottimale dei servizi e delle attrezzature ai fini della qualità dell’ambiente urbano, utilizzando suoli morfologicamente adatti e ben esposti sotto il profilo del soleggiamento e della ventilazione, nonché garantendo l’accessibilità rispetto ai principali sistemi infrastrutturali stradali, pedonali, ciclabili e ai punti di interscambio della mobili |
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Art. 83 - Modalità per le previsioni delle dotazioni territoriali e funzionali1. Il PRG, parte strutturale, fissa i criteri in base ai quali il PRG, parte operativa provvede a soddisfare s |
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Sezione III - Dotazioni territoriali e funzionali |
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Art. 84 - Dotazioni territoriali e funzionali di aree destinate a servizi e attrezzature di interesse comunale e sovracomunale1. Il PRG prevede la dotazione di aree per i seguenti servizi e attrezzature di interesse comunale e sovracomunale: a) grandi infrastrutture per parcheggio anche di interscambio tra sistemi di trasporto, centri merci e per sistemi di mobilità alternativa, autostazioni e scali ferroviari; b) istruzione superiore all’obbligo ed universitaria; |
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Art. 85 - Dotazioni territoriali e funzionali minime di aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali1. Le dotazioni territoriali e funzionali minime, per spazi pubblici al servizio di nuovi insediamenti residenziali di cui all’articolo 95 sono determinate nel rispetto dei valori minimi di seguito riportati, espressi in metro quadrato per abitante insediato o da insediare: a) asilo nido, scuola d’infanzia, scuola primaria e secondaria di 1° grado,.................. 4; b) attrezzature di interesse comune,............................................................................ 4; c) spazi pubblici di quartiere attrezzati a verde comprensivi di piazze, di altri spazi liberi per atti |
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Art. 86 - Dotazioni territoriali e funzionali minime al servizio di edifici e insediamenti per servizi e produttivi1. Le quantità minime di aree per dotazioni al servizio di edifici e insediamenti per servizi, compresa la ristorazione, sono stabilite in 70 metri quadrati di spazio per parcheggio, ed in 30 metri quadrati per verde, ogni 100 metri quadrati di superficie utile coperta adibita alle attività. 2. Le quantità minime di spazi al servizio di edifici e insediamenti produttivi sono stabilite in misura non inferiore al dieci per cento dell’intera superficie territoriale o fondiaria dell’area destinata a tali insediamenti per aree a parcheggio e, in misura non inferiore |
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Art. 87 - Dotazioni territoriali e funzionali minime per le attività commerciali1. La dotazione territoriale e funzionale minima per parcheggi al servizio di attività commerciali, dimensionati, unitamente alle corsie di distribuzione, come previsto all’articolo 3, comma 4, è determinata in modo progressivo rispetto a frazioni della superficie di vendita, nel modo seguente: a) un posto auto ogni 22 metri quadrati di superficie di vendita fino a 250 metri quadrati; b) un posto auto ogni 20 metri quadrati di superficie di vendita da 251 metri quadrati e fino a 900 metri quadrati; c) un posto auto ogni 15 metri quadrati di superficie di v |
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Art. 88 - Modalità per la definizione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali1. Il Comune, con atto del consiglio comunale, stabilisce, per le dotazioni territoriali e funzionali al servizio di edifici e insediamenti residenziali previste all’articolo 85, i casi e le modalità in cui: a) le aree possono essere reperite in tutto o in parte anche all’esterno dei comparti residenziali, in aree classificate dal PRG per attrezzature e servizi; b) il corrispettivo valore delle aree di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) può essere, in tutto o in parte, monetizzato, in alternativa alla loro sistemazione e cessione o in alternativa alla sola cessione, definendone il valor |
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Sezione IV - Situazioni insediative |
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Art. 89 - Situazioni insediative del PRG1. Il PRG, parte operativa, in attuazione delle disposizioni previste agli articoli 7, comma 1, lettera p), e 22 del TU, individua e disciplina le parti del territorio comunale costituenti le diverse situazioni insediative distinte in i |
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Art. 90 - Caratteristiche degli insediamenti1. Gli insediamenti del PRG sono definiti dalla presenza di fenomeni territoriali, tessuti insediativi e presenze paesaggistico-ambientali, al fine di definire l’insieme delle caratteristiche di gestione urbanistico-ambientale e di modalità d’intervento. 2. Per gli insediamenti, il PRG, parte operativa, in base alle acquisizioni del sistema delle conoscenze e de |
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Art. 91 - Insediamenti per attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico o di interesse generale o collettivo1. Gli insediamenti per attrezzature e servizi sono le parti del territorio destinate a realizzare le dotazioni territoriali e funzionali necessarie a garantire i livelli di qualità urbana ed ecologico-ambientale, costituite dall’insieme dei servizi, spazi ed attrezzature pubbliche, di p |
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Art. 92 - Insediamenti esistenti che rivestono valore storico e culturale1. Sono gli insediamenti urbani che rivestono carattere storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le aree circostanti che |
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Art. 93 - Insediamenti sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico, architettonico e culturale1. Gli insediamenti non compresi all’articolo 92 sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interess |
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Art. 94 - Insediamenti prevalentemente residenziali esistenti1. Gli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti sono le parti del territorio totalmente o parzialmente insediate per almeno il settanta per cento in termi |
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Art. 95 - Nuovi insediamenti prevalentemente residenziali1. I nuovi insediamenti prevalentemente residenziali sono le parti del territorio oggetto di trasformazione in |
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Art. 96 - Insediamenti produttivi e per servizi esistenti e di nuova previsione1. Gli insediamenti produttivi e per servizi esistenti e di nuova previsione sono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, produttive, industriali, artigianali e p |
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Art. 97 - Insediamenti produttivi e per servizi dismessi1. Gli insediamenti produttivi e per servizi dismessi sono le parti del territorio non destinato ad uso agricolo, totalmente o pre |
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Art. 98 - Rappresentazione cartografica delle informazioni e contenuti del PRG1. La rappresentazione dei dati sui contenuti del PRG previsti dagli articoli 21 e 22 del TU, dalle presenti norme regolamentari e da atti regionali di indirizzo tecnico, ai fini |
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Capo II - Norme regolamentari per la disciplina sulla obbligatorietà della formazione del piano attuativo o del titolo abilitativo condizionato e per gli elaborati del piano regolatore generale, del piano attuativo e relativo schema di convenzione di cui all’articolo 246, comma 1, lettere c), d), e) del TU |
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Sezione I - Norme generali |
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Art. 99 - Oggetto1. Le norme del presente Capo II, in attuazione dell’articolo 246, comma 1, lettere c), d), e) del TU, disciplinano: a) l’obbligato |
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Art. 100 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni di cui al presente Capo, Sezione II si applicano per l’attuazione degli insediamenti di c |
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Sezione II - Modalità attuative del PRG |
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Art. 101 - Obbligatorietà del piano attuativo1. L’approvazione del piano attuativo di cui al Titolo III, Capo I, è obbligatoria esclusivamente nei casi seguenti: a) interventi negli insediamenti che rivestono valore storico culturale di cui all’articolo 92, ad eccezione di quelli previsti ad attuazione diretta dall’articolo 64, comma 1 del TU e dei casi di modalità di attuazione diretta condizionata di cui all’articolo 102 delle presenti norme regolamentari per gli interventi premiali previsti all’articolo 47 del TU; b) interventi relativi ai nuovi insediamenti prevalentemente residenziali di cui all’articolo 95, ad eccezione di quelli che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta |
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Art. 102 - Modalità di attuazione diretta condizionata1. L’attuazione diretta delle previsioni degli strumenti urbanistici generali mediante il rilascio del titolo abilitativo, condizionato alla stipula preliminare di apposita convenzione o atto d’obbligo nei casi in cui il comune valuti la necessità di regolare i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi nonché delle infrastrutture e opere di urbanizzazione, è obbligatoria esclusivamente nei casi seguenti: a) interventi relativi ai nuovi insediamenti prevalentemente residenziali di cui all’articolo 95 che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 1.000 metri quadrati; |
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Art. 103 - Varianti al piano attuativo1. Le varianti di piani attuativi convenzionati, fatti salvi i casi di decadenza di cui all’articolo 57, comma 4 del TU, che riguardano modifiche delle previsioni all’interno del pia |
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Art. 104 - Piano attuativo1. Il piano attuativo o la modalità di attuazione diretta condizionata interessano insediamenti o parti di es |
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Art. 105 - Attrezzature e servizi1. Gli interventi negli insediamenti per attrezzature e servizi di cui all’articolo 91 di iniziativa privata |
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Art. 106 - Convenzione o atto d’obbligo1. Le convenzioni o gli atti d’obbligo di cui agli articoli 101 e 102 contengono gli elementi dello schema d |
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Sezione III - Elaborati degli strumenti urbanistici |
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Art. 107 - Modalità di redazione e di rappresentazione degli elaborati1. In sede di redazione del PRG i comuni assicurano la corrispondenza delle componenti, dei temi e dei codici specifici, |
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Art. 108 - Documento programmatico1. Il documento programmatico contenente gli indirizzi per la parte strutturale del PRG è composto dagli elaborati di cui all’articolo 24, comma 2 del TU, quali in particolare: a) la relazione che illustra e riporta le informazioni di carattere storico, geografico, morfologico, idrogeologico, naturalistico, ambientale e paesaggis |
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Art. 109 - PRG - parte strutturale1. Sono elaborati della parte strutturale del PRG, limitatamente ai contenuti previsti all’articolo 21 del TU: a) la relazione che illustra in particolare: 1) lo stato di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente con riferimento alle previsioni residenziali, produttive e per servizi in esso contenute e del loro stato di attuazione, in rapporto a specifiche normative del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e del Piano paesaggistico regionale (PPR); 2) la descrizione delle componenti strutturali del territorio comunale identificate con specifico riferimento a quelli di cui all’articolo 21, com |
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Art. 110 - PRG - parte operativa1. Sono elaborati della parte operativa del PRG, limitatamente ai contenuti previsti all’articolo 22 del TU: a) la relazione illustrativa delle scelte compiute e della loro conformità con quanto stabilito nella parte strutturale, con il dettaglio degli elementi di maggior rilevanza dei contenuti previsti all’articolo 22 del TU e all’Allegato 1 delle presenti norme regolamentari; |
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Art. 111 - Piano attuativo1. Il Piano attuativo è costituito dai seguenti elaborati minimi: a) relazione tecnica e descrittiva contenente: 1) la descrizione delle caratteristiche morfologiche dell’ambito di intervento; 2) le previsioni dello strumento urbanistico generale; 3) il fabbisogno e il dimensionamento di aree per dotazioni territoriali e/o l’eventuale monetizzazione delle stesse; 4) l’illustrazione delle motivazioni e dei criteri previsti per gli interventi con riferimento alle previsioni di PRG; b) documentazione relativa all’assetto proprietario del piano attuativo contenente: 1) l’elenco dei nominativi dei proprietari o aventi titolo delle aree interessate dal piano attuativo, con le relative percentuali di proprietà rispetto alla superficie totale ed il relativo valore catastale anche ai fini di quanto previsto all’articolo 54, comma 3 del TU; 2) l’elenco dei nominativi proprietari o aventi titolo delle aree comprese nel piano attuativo da espropriare o vincolare in caso di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista di cui agli articoli 53 e 54 del TU; 3) la distribuzione delle quantità edificatorie derivanti da perequazione, compensazione e premialità; c) documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei coni visuali di ripresa; |
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Art. 112 - Schema di convenzione tipo1. Lo schema di convenzione di cui all’articolo 111, comma 1, lettera m) è redatto sulla base dello Schema |
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TITOLO III - Norme regolamentari per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico di cui all’articolo 247, comma 1, del TU |
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Capo I - Norme generali |
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Art. 113 - Oggetto1. Le norme del presente Titolo III dettano: |
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Capo II - Classificazione acustica del territorio |
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Art. 114 - Criteri generali1. I comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base: a) delle destinazioni d’uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati; b) dell’effettiva condizione di fruizione del territorio; c) della situazione topografica esistente; d) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT |
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Art. 115 - Zone ricomprese nella classe I1. Appartengono alla classe I, oltre a quanto indicato nella Tabella A dell’Allegato 6), parte integrante e sostanziale delle presenti norme regolamentari, i parchi e le riserve naturali istituiti con legge ad eccezione dei centri |
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Art. 116 - Zone da assegnare in classe II, III e IV1. Per l’attribuzione delle classi II, III e IV di cui alla Tabella A dell’Allegato 6) delle presenti norme regolamentari si considerano i seguenti parametri di valutazione: a) la densità di popolazione; b) la densità di esercizi commerciali e attività terziarie; c) la densità di attività artigianali; d) il volume di traffico stradale. 2. I parametri di cui al comma 1 vengono valutati secondo criteri che risultino appropriati alle caratteristiche della realtà territoriale da analizzare, in bassa, media, alta densità e p |
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Art. 117 - Zone da assegnare in classe V e VI1. La classe V comprende insediamenti di tipo industriale - artigianale, con limitata presenza di attività te |
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Art. 118 - Contiguità tra zone acustiche1. Tra aree inserite in classi acustiche con differenza di limite assoluto superiore a cinque dB(A) è necessario l’inserimento a scalare di zone di classe acustica intermedia, fatti salvi i casi |
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Art. 119 - Classificazione in zone acustiche dei territori comunali1. Il comune adotta la proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del proprio territorio, predisposta sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel presente regolamento. 2. La predisposizione della proposta preliminare di zonizzazione acustica di cui al comma 1 richiede specifiche competenze sia nel campo dell’acustica ambientale che in quello della pianificazione urbanistica e territoriale. Essa deve essere |
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Art. 120 - Elaborati relativi all’atto di adozione della classificazione acustica1. L’atto di adozione della classificazione acustica deve comprendere almeno la seguente documentazione: |
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Capo III - Piani comunali di risanamento acustico |
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Art. 121 - Procedure1. Entro un anno dall’approvazione della classificazione acustica, i comuni effettuano i rilievi sperimentali necessari per procedere alla verifica della corrispondenza dei livelli di rumore effettivo con le classi individuate nel territorio. 2. Entro due anni dall’approvazione della classificazione acustica i comuni adottano il Piano di risanamento acustico di cui all’articolo 190 del TU, qualora: a) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti all’articolo 2, comma 1, lettera g) della L. 447/1995; |
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Art. 122 - Aggiornamento del Piano di risanamento acustico1. Sulla base delle attività di controllo e di eventuali verifiche strumentali il comune aggiorna, con cadenz |
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Capo IV - Aree per attività temporanee |
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Art. 123 - Aree per attività temporanee1. Nell’ambito delle operazioni di classificazione acustica i comuni indicano le aree dove possono essere localizzate attività temporanee quali manifestazioni, concerti, teatri tenda, circhi, luna park e simili. Le aree devono avere caratteristiche tali da consentire il no |
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Capo V - Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee |
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Art. 124 - Attività rumorose temporanee1. Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. |
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Art. 125 - Cantieri1. All’interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. 2. Le attività dei cantieri svolte in deroga ai limiti di cui all’articolo 2 della L. 447/1995 sono di norma limitate ai giorni feriali e l’orario di svolgimento delle stesse è contenuto tra le ore 08.00 e le ore 19.00. 3. Per le attività temporanee di cantieri che comportano il superamento dei valori di cui all |
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Art. 126 - Autorizzazioni per le attività di cantiere1. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui al presente articolo, è necessaria l’autorizzazione da richiedere al comune competente venti giorni prima dell’inizio dell’attività. 2. La domanda deve essere corredata da una relazione che contenga almeno i seguenti dati: |
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Art. 127 - Manifestazioni1. Sono soggette alla presente disciplina le manifestazioni a carattere temporaneo quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive con l’impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito. |
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Capo VI - Requisiti acustici passivi degli edifici |
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Capo VII - Valutazione previsionale di clima acustico |
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Art. 129 - Valutazione previsionale di clima acustico1. Per clima acustico di una determinata area si intende la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che la caratterizzano nei tempi di riferimento diurno e notturno. 2. Per valutazione previsionale di clima acustico si intende la conoscenza dei livelli di rumore presenti in un’area, anche in riferimento alle previsioni urbanistiche. La valutazione deve essere acquisita preventivamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) s |
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Art. 130 - Documentazione di previsione di clima acustico1. La valutazione previsionale di clima acustico contiene almeno i seguenti elementi: a) caratterizzazione acustica del territorio circostante il sito sede dell’intervento con indicazione delle sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell |
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Capo VIII - Valutazione di impatto acustico |
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Art. 131 - Impatto acustico1. Per impatto acustico si intende la determinazione dei livelli di immissione, determinati dalla realizzazione di una nuova opera o dall’insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell’ambiente. 2. Ai sensi dell’articolo 193 del TU, le opere soggette a valutazione di impatto acus |
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Art. 132 - Documentazione relativa all’impatto acustico1. La documentazione di impatto acustico, predisposta da tecnici competenti in acustica ambientale, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività di interesse. 2. La documentazione di impatto acustico contiene: a) descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche |
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Capo IX - Piani di risanamento acustico delle imprese |
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Art. 133 - Piano di risanamento acustico1. I titolari di imprese esercenti attività produttive e servizi che producono livelli di rumorosità ecceden |
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Art. 134 - Contenuti del piano di risanamento acustico1. Nel Piano di risanamento acustico, redatto e sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale vengono indicati: a) |
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Art. 135 - Approvazione e realizzazione del Piano di risanamento acustico1. Il comune valuta, con il supporto tecnico dell’ARPA, la congruità dei tempi indicati per l’esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all’entità dello scostamento dai limiti di l |
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Capo X - Piano regionale di intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico |
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Art. 136 - Predisposizione del Piano regionale di intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico1. Nella predisposizione del Piano regionale di intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico di cui all’articolo 191 del TU, ai fini dell’individuazione del grado di priorità da associare agli interventi di risanamento proposti, la Giunta regionale si basa sugli indicatori base di cui al comma 2, nonché sulla valutazione di eventuali, specifiche esigenze di carattere socio-ambientale o di pianificazione economica e territoriale collegate all’attuazione dell’intervento. |
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Capo XI - Controlli e sanzioni |
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Art. 137 - Controlli e sanzioni1. Il comune esercita l’attività di controllo avvalendosi del supporto dell’ARPA. Le violazioni alle pres |
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TITOLO IV - Norme transitorie e finali |
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Capo I - Norme finali generali |
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Art. 138 - Prevalenza delle norme1. Le presenti norme regolamentari, ai sensi dell’articolo 243, commi 5 e 6 del TU, prevalgono su quelle deg |
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Capo II - Norme transitorie e finali del Titolo I, Capo I |
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Art. 139 - Norme transitorie relative al volume urbanistico1. Qualora lo strumento urbanistico generale vigente alla data di entrata in vigore delle presenti norme regolamentari utilizzi indici volumetrici, il calcolo delle quantità urbanistiche ammesse si effettua applicando detti indici alla superficie fondiaria o territoriale di cui agli articoli 2 e 5. |
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Art. 140 - Norme finali e transitorie1. Sono fatte salve le previsioni di piani attuativi adottati alla data del 12 novembre 2008. |
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Capo III - Norme transitorie e finali del Titolo I, Capo II |
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Art. 141 - Norme transitorie e finali1. Per le varianti in corso d’opera di progetti edilizi presentati dalla data del 1° gennaio 2016, che comportano aumento della superficie utile coperta degli edifici o modifica della destinazione d’uso, relative ad interventi il cui contributo di costruzione è stato determinato in sede del relativo titolo abilitativo ai sensi delle disposizioni previgenti alla stessa data, il contributo stesso è determinato ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, con riferimento alla sola superficie utile coperta in aumento o al cambio di destinazione d’uso. 2. I comuni adottano i provvedimenti comunali in applicazione delle norme regolamentari di cui al Titolo |
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Capo IV - Norme transitorie e finale del Titolo II, Capo I |
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Capo V - Norme transitorie e finali del Titolo II, Capo II |
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Art. 143 - Norme finali e transitorie1. Le disposizioni di cui all’articolo 103 si applicano anche ai piani attuativi approvati e convenzionati alla data di entrata in vigore del Reg. reg. 4 dicembre 2013, n. 5 (Disciplina sulla obbligatorietà della formazione del piano attuativo e per gli elaborati del Piano regolatore generale e del piano attuativo convenzionato, di cui all’articolo 62, comma 1, lettere e), f) e g) del |
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TITOLO V - Abrogazioni |
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Art. 144 - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti norme regolamentari sono abrogati i seguenti regolamenti regionali: a) Reg. reg. 13 agosto 2004, n. 1 (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 - Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico); b) Reg. reg. 24 novembre 2006, n. 12 (Disciplina per la formazione dell’elenco regionale di esperti in beni ambientali ed architettonici - articolo 12, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 "Norme per l’attività edilizia"); c) Reg. reg. 28 maggio 2007, n. 5 (Norme per l’individuazione delle specialità produttive, le tipologie degli impianti e le caratteristiche edilizie degli edifici da realizzare in zona agricola, in deroga all’indice di utilizzazione territoriale - Art. 62, comma 1, lettera h), della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11 ); |
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22/11/2024
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