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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Umbria 04/12/2013, n. 6
Regolam. R. Umbria 04/12/2013, n. 6
Regolam. R. Umbria 04/12/2013, n. 6
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale |
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TITOLO I - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 2 - (Oneri di urbanizzazione)1. Costituiscono mutamento della destinazione d’uso degli edifici, di cui all’articolo 24, comma 3 della l.r. 1/2004, gli interventi che comportano il passaggio tra le seguenti categorie, indipendentemente dalle diverse tipologie di attività riconducibili alle stesse: a) resid |
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CAPO II - ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PER SERVIZI |
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Art. 3 - (Incidenza economica per insediamenti residenziali e per servizi)1. L’incidenza economica per ogni metro quadrato di superficie utile coperta di edifici residenziali e per servizi, riferita alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 R (Disciplina di attuazione dell’art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 R (Norme per l’attivit |
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Art. 4 - (Contributo di urbanizzazione per edifici residenziali e servizi)1. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per edifici residenziali e per servizi, ai fini di quanto previsto dall’articolo 24, comma 1 e dall’articolo 28, comma 2 della l.r. 1/2004, è determinata dal comune applicando valori percentuali alla incidenza economica di cui all’articolo 3 per ogni mq. di superficie utile coperta dell’edificio. 2. I valori percentuali di cui al comma 1 sono previsti tenendo conto dei seguenti criteri: a) l’entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita: |
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CAPO III - ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI |
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Art. 5 - (Incidenza economica per insediamenti produttivi)1. L’incidenza economica per ogni mq. di superficie utile coperta di edifici per attività produttive, riferita alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 3, comma 1 del r.r. 9/2008, è determinata dal comune considerando i costi delle opere necessarie alla infrastrutturazione di uno o più insediamenti produttivi tipo, aventi caratteristiche dimensionali, tipologiche, insediative e ambientali |
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Art. 6 - (Contributo di urbanizzazione per edifici per attività produttive)1. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli edifici per attività produttive, ai fini del contributo previsto all’articolo 28, comma 1 della l.r. 1/2004, è determinata dal comune applicando valori percentuali alla incidenza economica di cui all’articolo 5 per og |
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CAPO IV - MODALITÀ APPLICATIVE |
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Art. 7 - (Opere di urbanizzazione con piano attuativo)1. L’attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio mediante piano attuativo convenzionato ai sensi del Titolo III della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), ovvero mediante attuazione diretta con titolo abilitativo condizionato a convenzione o atto d’ |
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Art. 8 - (Opere di urbanizzazione con intervento diretto)1. A scomputo totale o parziale della quota di contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il costo di costruzione, il comune p |
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CAPO V - PROVENTI |
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Art. 9 - (Proventi per organizzazioni religiose)1. Il comune, previa intesa con le organizzazioni religiose i cui rapporti sono regolati con lo Stato, destina una quota non inferiore all’otto per cento dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, risultanti dalla relazione annuale consuntiva allegata al bilancio, per chiese ed altri edifici per servizi religiosi. |
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TITOLO II - COSTO DI COSTRUZIONE |
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CAPO I - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE |
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Art. 10 - (Costo unitario di costruzione dei nuovi edifici residenziali)1. Il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici residenziali o ampliamento di quelli esistenti, riferito a metro qu |
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Art. 11 - (Superficie)1. La superficie alla quale si applica il costo unitario a metro quadrato di cui all’articolo 10, ai fini della determinazione del costo di costr |
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Art. 12 - (Criteri per edifici con caratteristiche superiori)1. Il comune, ai fini della eventuale identificazione degli edifici con caratteristiche superiori di cui all’ar |
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CAPO II - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE |
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Art. 13 - (Criteri per determinare la quota del contributo per edifici residenziali)1. Il comune determina la quota del contributo per gli edifici di nuova costruzione residenziali o ampliamento di quelli esistenti, commisurato al costo di costruzione stabilito in applicazione del Capo I. La quota di contributo è determinata sulla base di apposita aliquota stabilita dal comune ai sensi dell’articolo 25, comma 4 della l.r. 1/2004, non inferiore al cinque per cento e non superiore al venti per cento del costo determinato. 2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2004 si applica quanto previsto all’articolo 25, comma 5 della l.r. 1/2004, senza computare il costo degli i |
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Art. 14 - (Determinazione della quota di contributo per edifici non destinati alla residenza)1. Il comune, ai sensi dell’articolo 28, comma 2 della l.r. 1/2004, determina la quota di contributo affer |
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TITOLO III - EQUIPARAZIONI, RIDUZIONI E AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO |
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Art. 16 - (Riduzione del contributo)1. Il comune, fatti salvi casi di riduzione o esonero previsti all’articolo 26 della l.r. 1/2004, all’articolo 12 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici), nonché previsti dal presente regolamento, prevede, in favore di edifici che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla l.r. 17/2008, la riduzione del contributo di costruzione del trenta per cento in caso di certi |
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Art. 17 - (Aggiornamento del contributo)1. Ai fini dell’articolo 16, comma 4 e dell’art. 20, comma 1, lett. b) della l.r. 1/2004, il contributo di costruzione non è dovuto per opere edilizie di completamento relative a edifici che risultano completamente realizzati per le parti strutturali. 2. Ai fini dell’articolo 16, comma 4 della l.r. 1/2004, per le opere di completamento, qualora gli edifici non risultano completamente realizzati per le parti strutturali, il contributo di c |
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TITOLO IV - NORME TRANSITORIE, FINALI |
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Art. 18 - (Norme transitorie e finali)1. Per le varianti in corso d’opera presentate dalla data del 1 gennaio 2016, che comportano aumento della superficie utile coperta degli edifici o modifica della destinazione d’uso, relative ad interventi il cui contributo di costruzione è stato determinato in sede del relativo titolo abilitativo ai sensi delle disposizioni previgenti alla stessa data, il contributo stesso è determinato ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, con riferimento alla sola superficie |
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