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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam.R. Umbria 16/03/2009, n. 2
Regolam.R. Umbria 16/03/2009, n. 2
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento disciplina: |
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Art. 2 - (Elenco regionale delle imprese inadempienti)1. Il Servizio regionale competente in materia tiene e aggiorna l’elenco regionale delle imprese inadempienti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), di seguito denominato Elenco. |
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Art. 3 - (Inserimento nell’Elenco)1. Sono incluse nell’Elenco le imprese per le quali, al momento della comunicazione di inizio dei lavori o in sede di comunicazione di eventuali variazioni dei dati nella stessa contenuti, il committente o il responsabile dei lavori non presenti allo Sportello unico per l’edilizia del Comune competente per territorio, per ognuna delle imprese esecutrici, anche uno solo dei document |
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Art. 4 - (Procedura per l’inserimento nell’Elenco)1. Lo Sportello unico per l’edilizia del Comune competente per territorio qualora accerti, d’ufficio o a seguito di segnalazione del direttore dei lavori, una o più delle violazioni di cui all’articolo 3 |
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Art. 5 - (Procedura per il rilascio del certificato di agibilità)1. Per i lavori privati di cui all’articolo 11, comma 1 della l.r. 1/2004, qualora dal documento unico di regolarità contributiva risulti che l’impresa non sia in regola con la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori, il committente |
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Art. 6 - (Cause di cancellazione dall’Elenco)1. Costituiscono causa di cancellazione dell’impresa dall’Elenco: |
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Art. 7 - (Cancellazione dall’Elenco)1. Il Servizio regionale competente per materia, nei trenta giorni successivi al periodo di inserimen |
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Art. 8 - (Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria)1. Per i lavori privati individuati all’articolo 11, comma 1 della l.r. 1/2004, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 11 bis, comma 1 della l.r. 1/2004 è applicata: a) all’impresa che non sia risultata in regola, all’inizio dei lavori, con il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità contributiva; b) all’impresa che non sia risultata in regola, al termine dei lavori, con |
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Art. 9 - (Norma transitoria)1. Fino alla realizzazione e alla effettiva operatività della procedura telematica per la trasmis |
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