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Regolam.R. Umbria 24/11/2006, n. 12

Disciplina per la formazione dell’elenco regionale di esperti in beni ambientali ed architettonici. Art. 12, comma 1, lett. c) della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia).
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[Premessa]



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Art. 1 - (Finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti e le modalità ai fini della formazione dell&

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Art. 2 - (Definizione dell’elenco)

1. L’elenco regionale di esperti in beni ambientali ed architettonici è costituito dalle

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Art. 3 - (Requisiti per l’iscrizione nell’elenco)

1. All’elenco regionale di cui al presente regolamento, di seguito denominato elenco regionale, possono essere iscritti laureati nelle discipline indicate all’articolo 4 a condizione che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

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Art. 4 - (Classi di laurea ammissibili)

1. Possono essere iscritti all’elenco regionale sezione A esperti in beni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a):

a) i soggetti in possesso della laurea conseguita nelle seguenti discipline di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000 (determinazione delle classi di lauree universitarie):

1) classe 4 - scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile;

2) classe 7 - urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

3) classe 8 - ingegneria civile e ambientale;

4) classe 20 - scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

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Art. 5 - (Domanda di iscrizione)

1. Per essere iscritti in una delle due sezioni di cui all’articolo 2 o in entrambe, gli interessati devono presentare alla Regione Umbria, Direzione ambiente, territorio ed infrastrutture, i seguenti documenti:

a) domanda di iscrizione nella quale il richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

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Art. 6 - (Commissione esaminatrice)

1. L’iscrizione nell’elenco regionale è disposta sulla base delle proposte formula

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Art. 7 - (Procedimento)

1. L’istruttoria preliminare delle richieste di iscrizione è svolta dal Servizio regionale che cura l’attività di segreteria della Commissione di cui all’articolo 6.

2. La Commissione di cui all’articolo 6, per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco regionale si riunisce con cadenza semestrale per l’esame delle domande di iscrizione pervenute nel semestre precedente.

3. I lavori della Commissione esaminatrice si chiudono ogni volta entro il termine di sessanta giorni dalla prima seduta della Commiss

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Art. 8 - (Requisiti professionali)

1. Nell’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco regionale, la Commissione esaminatrice procede sulla base dei seguenti requisiti professionali:

a) per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni la valutazione è effettuata considerando l’attività effettivamente svolta dal richiedente all’interno dell’Amministrazione e l’attinenza della medesima con le materie riconducibili alle competenze della commissione comunale per la qualità architettonica e

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Art. 9 - (Crediti formativi degli iscritti nell’elenco regionale)

1. La partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione professionale, organizzati dalla pubblica

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Art. 10 - (Compiti dei Comuni)

1. I Comuni, in applicazione dell’articolo 4, comma 4, lettera b), della L.R. 1/2004, scelgono due esperti ciascuno in una delle sezioni di cui all’elenco regionale previste all’articolo 2.

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Art. 11 - (Norme transitorie)

1. Gli iscritti nell’elenco di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 34, al fine di costituire le due sezioni previste dall’articolo 2, possono presentare apposita domanda, redatta secondo le modalità di cui all’articolo 5.

2. La Regione provvede a comunicare tempestivamente ai componenti dell’elenco di cui al comma

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