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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam.R. Umbria 13/08/2004, n. 1
Regolam.R. Umbria 13/08/2004, n. 1
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[Premessa] |
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TITOLO I - NORME GENERALI |
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TITOLO II - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DA PARTE DEI COMUNI |
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Art. 2. (Criteri generali)1. I Comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base: a) delle destinazioni d’uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati; b) dell’effettiva condizione di fruizione del territorio; c) della situazione topografica esistente; d) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attivit&ag |
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Art. 3. (Zone ricomprese nella classe I)1. Appartengono alla classe I, oltre a quanto indicato nella tabella A dell’allegato D, i parchi e le riserve naturali istituiti con legge ad eccezione dei centri abitati e delle aree ivi presenti in cui si svolgono at |
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Art. 4. (Zone da assegnare in classe II, III e IV)1. Per l’attribuzione delle classi II, III e IV di cui alla tabella A si considerano i seguenti parametri di valutazione: a) la densità di popolazione; b) la densità di esercizi commerciali e attività terziarie; c) la densità di attività artigianali; d) il volume di traffico stradale. 2. I parametri di cui al comma 1 vengono valutati secondo criteri che risultino appropriati alle caratteristiche della realtà territoriale da analizzare, in |
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Art. 5. (Zone da assegnare in classe V e VI)1. La classe V comprende insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza di attiv |
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Art. 6. (Contiguità tra zone acustiche)1. Tra aree inserite in classi acustiche con differenza di limite assoluto superiore a cinque dB(A) è necessario l’inserimento a scalare di zone di classe acustica intermedia, fatti salvi i |
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Art. 7. (Classificazione in zone acustiche dei territori comunali)1. Il Comune adotta la proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del proprio territorio, predisposta sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel presente regolamento. 2. La predisposizione della proposta preliminare di zonizzazione acustica di cui al comma 1 richiede specifiche competenze sia nel campo dell’acustica ambientale che in quello della pianificazione urbanistica e territoriale. Essa deve essere redatta da uno o pi&ug |
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Art. 8. (Elaborati relativi all’atto di adozione della classificazione acustica)1. L’atto di adozione della classificazione acustica deve comprendere almeno la seguente documentazione: |
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TITOLO III - PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO |
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Art. 9. (Procedure)1. Entro un anno dall’approvazione della classificazione acustica, i Comuni effettuano i rilievi sperimentali necessari per procedere alla verifica della corrispondenza dei livelli di rumore effettivo con le classi individuate nel territorio. 2. Entro due anni dall’approvazione della classificazione acustica i Comuni adottano il Piano di risanamento acustico di cui all’articolo 9 della l.r. 8/2002, qualora: a) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti all’articolo 2, comma 1, lettera g) della l. 447/1995; b) non sia possibile rispettare nella cla |
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Art. 10. (Aggiornamento del Piano di risanamento)1. Sulla base delle attività di controllo e di eventuali verifiche strumentali il Comune aggio |
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TITOLO IV - AREE DA DESTINARSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE |
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Art. 11. (Aree per attività temporanee)1. Nell’ambito delle operazioni di classificazione acustica i Comuni indicano le aree dove possono essere localizzate attività temporanee quali manifestazioni, concerti, teatri tenda, circhi, luna park e simili. Le aree devono avere caratteristiche tali da consentire il normale svol |
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TITOLO V - AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE |
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Art. 12. (Attività rumorose temporanee)1. Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. |
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Art. 13. (Cantieri)1. All’interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. 2. Le attività dei cantieri svolte in deroga ai limiti di cui all’articolo 2 della l. 447/1995 sono di norma limitate ai giorni feriali e l’orario di svolgimento delle stesse è contenuto tra le ore 08.00 e le ore 19.00. 3. Per le attività temporanee di cantieri che comportano il superamento dei valori di cui all’articolo 2 della l. 447/1995, il |
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Art. 14. (Autorizzazioni)1. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui al presente articolo, è necessaria l’autorizzazione da richiedere al Comune competente venti giorni prima dell’inizio dell’attività. 2. La domanda deve essere corredata da una relazione che contenga almeno i seguenti dati: |
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Art. 15. (Manifestazioni)1. Sono soggette alla presente disciplina le manifestazioni a carattere temporaneo quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive con l’impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito. 2. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della l. 447/1995 devono rispet |
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TITOLO VI - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI |
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Art. 16. (Progetto acustico)1. I progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 15 della l.r. 8/2002, ai sensi dell’articolo 31 della l. 457/1978, devono essere corredati dal progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto |
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TITOLO VII - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO |
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Art. 17. (Definizioni)1. Per clima acustico di una determinata area si intende la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che la caratterizzano nei tempi di riferimento diurno e notturno. |
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Art. 18. (Documentazione di previsione di clima acustico)1. Lo studio previsionale di clima acustico contiene almeno i seguenti elementi: a) caratterizzazione acustica del territorio circostante il sito sede dell’intervento: devono essere indicate le sorgenti presenti o influent |
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TITOLO VIII - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO |
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Art. 19. (Impatto acustico)1. Per impatto acustico si intende la determinazione dei livelli di immissione, determinati dalla realizzazione di una nuova opera o dall’insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell’ambiente. 2. Ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 8/2002, le opere soggette a valutazione di impa |
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Art. 20. (Documentazione relativa all’impatto acustico)1. La documentazione di impatto acustico contiene: a) descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell’opera; b) descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove sarà costruita l’opera o insediata l’attività; |
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TITOLO IX - PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE |
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Art. 21. (Piano di risanamento acustico)1. I titolari di imprese esercenti attività produttive, commerciali e servizi che producono li |
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Art. 22. (Contenuti del Piano)1. Nel Piano di risanamento acustico, redatto e sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale vengono indicati: a) caratt |
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Art. 23. (Approvazione e realizzazione del Piano)1. Il Comune valuta, con il supporto tecnico dell’ARPA, la congruità dei tempi indicati per l’esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all’entità dello scostamen |
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TITOLO X - PIANO REGIONALE TRIENNALE |
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Art. 24. (Predisposizione del Piano triennale regionale)1. Nella predisposizione del Piano regionale di intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico di cui all’articolo 10 della l.r. 8/2002, ai fini dell’individuazione del grado di priorità da associare agli interventi di risanamento proposti, la Giunta regionale si basa sugli indicatori base di cui al comma 2, nonché sulla valutazione di eventuali, specifiche esigenze di carattere socio ambientale o di pianificazione economica e territoriale collegate all’attuazione dell’intervento. |
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TITOLO XI - CONTROLLI E SANZIONI |
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Art. 25. (Controlli e sanzioni)1. Il Comune esercita l’attività di controllo avvalendosi del supporto dell’ARPA. |
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ALLEGATO A
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ALLEGATO B
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ALLEGATO C
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ALLEGATO DTABELLA A - Classe di appartenenza
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