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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Umbria 03/11/2008, n. 9
Regolam. R. Umbria 03/11/2008, n. 9
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[Premessa] |
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CAPO I - OGGETTO |
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CAPO II - GRANDEZZE URBANISTICHE |
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Art. 2 - (Superficie territoriale - St)1. Si definisce superficie territoriale la superficie di una porzione di territorio definito o perimetrato dallo strumento urbanistico generale, comprensivo delle aree già edificate o destinate all’edificazione e delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per |
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Art. 3 - (Superficie per opere di urbanizzazione primaria)1. Le opere di urbanizzazione primaria, definite dall’articolo 24, comma 7 della l.r. 1/2004, riguardano: strade locali e urbane, compresi i percorsi ciclo pedonali, spazi di sosta o di parcheggio di quartiere, fognature, rete idrica, reti di distribuzione tecnologiche e per le telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato di quartiere e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi, piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale. Gli strumenti urbanistici prevedono, sulla base del rego |
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Art. 4 - (Superficie per opere di urbanizzazione secondaria)1. Le opere di urbanizzazione secondaria, definite dall’articolo 24, comma 8 della l.r. 1/2004, riguardano: asili nido e scuole d’infanzia, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore |
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Art. 5 - (Superficie fondiaria - Sf)1. Si definisce superficie fondiaria la superficie del terreno già edificato e/o destinato all’edificazione, al netto delle superfici destinate dallo strumento urbanistico generale e dal piano attuativo alle urbanizzazioni |
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Art. 6 - (Superficie asservita - Sa)1. Si definisce superficie asservita la superficie territoriale o fondiaria, espressa in metri quadrati, necessaria a legittimare l’edificazione rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. 2. Le aree asservite ad un edificio per l’applicazio |
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Art. 7 - (Area di sedime - As)1. Si definisce area di sedime l’area, misurata in metri quadrati, ottenuta dalla proiezione sul piano orizzontale delle murature e delle strutture portanti esterne della costruzione sovrastante il piano di campagna e delle parti di costruzioni entroterra non ricoperte superiormente da terreno vegetale di idoneo spessore come |
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Art. 8 - (Superficie permeabile e impermeabile Sp - Si)1. Si definisce superficie permeabile la parte di superficie fondiaria priva di costruzioni sia fuori terra che interrate e di pavimentazione impermeabile, sistemata a verde o comunque con soluzioni filtranti alternative destinata principalmente a migliorare la qualità dell’intervento e del contesto urbano, in grado di assorbire diret |
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Art. 9 - (Perimetro di un edificio - Pe)1. Si definisce perimetro di un edificio il perimetro delimitato da qualunque struttura edificata fuo |
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Art. 10 - (Quota di spiccato - Qs)1. Si definisce quota di spiccato la quota del terreno sistemato nel punto di contatto con la parete del prospetto dell’edificio, rappresentato dal piano stradale o dal piano del marciap |
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Art. 11 - (Linea di spiccato - Ls)1. Si definisce linea di spiccato la linea, sulla quale giacciono i punti coincidenti con le quote di |
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Art. 12 - (Sagoma di un edificio - Se)1. Si definisce sagoma di un edificio la figura plano volumetrica ottenuta dal contorno esterno dell’edifici |
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CAPO III - INDICI |
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Art. 13 - (Indice di utilizzazione territoriale - Iut)1. Si definisce indice di utilizzazione territoriale il rapporto massimo consentito in una porzione d |
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Art. 14 - (Indice di utilizzazione fondiaria - Iuf)1. Si definisce indice di utilizzazione fondiaria il rapporto massimo consentito tra la superficie ut |
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Art. 15 - (Indice di copertura - Ic)1. Si definisce indice di copertura il rapporto, espresso in mq/mq o in percentuale, tra l’area |
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Art. 16 - (Indice di permeabilità - Ip)1. Si definisce indice di permeabilità, espresso in mq/mq o in percentuale, l’indice dat |
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CAPO IV - GRANDEZZE EDILIZIE |
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Art. 17 - (Superficie utile coperta - Suc)1. Si definisce superficie utile coperta la sommatoria, espressa in metri quadrati, delle superfici coperte di ogni piano dell’edificio, misurate all’esterno dei muri o comunque delle strutture portanti perimetrali, da computare con le seguenti modalità: a) nel caso in cui l’altezza utile interna dei piani o parti di essi di edifici ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. Nella medesima fattispecie, per gli edifici a destinazione diversa da quella residenziale situati all’interno delle zone specificamente previste dal PRG e per i piani completamente interrati di qualsiasi edificio, lo strumento urbanistico può prevedere un divisore maggiore; b) la superficie utile coperta dei piani interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o comunque scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso escludendo dal computo le superfici delle pareti per l’accesso al piano indicate all’articolo 18, comma 3, lettera c). La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto alla linea di spiccato di cui all’articolo 11; c) non costituisce incremento della superficie utile coperta l’inserimento di nuovi piani all’interno di edifici esistenti a destinazione artigianale e industriale, fermo restando il rispetto |
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Art. 18 - (Altezza di un edificio - Ae)1. Si definisce altezza di un edificio la distanza massima verticale, misurata in metri lineari, nel modo seguente: a) nel caso di edifici con coperture inclinate, è la distanza, misurata in gronda, intercorrente tra la linea di spiccato, di cui all’articolo 10 e l’intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con l’intradosso della falda della copertura, posta al livello più alto dell’edificio stesso considerando anche i corpi di fabbrica arretrati. Qualora l’inclinazione delle falde della copertura sia superiore al trentacinque per cento, l’alte |
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Art. 19 - (Altezza di una facciata di un edificio - Af)1. Si definisce altezza di una facciata di un edificio, l’altezza di ogni prospetto del corpo di fabbrica om |
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Art. 20 - (Altezza utile di un piano di un edificio e altezza utile di un locale - Au)1. Si definisce altezza utile di un piano o di un locale la distanza netta tra il pavimento ed il soffitto o controsoffitto, misurata senza tener cont |
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Art. 21 - (Opere Pertinenziali - Op)1. Si definiscono opere pertinenziali i manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprietà, di subordinazione funzionale o ornamentale, con uno o più edifici principali di cui fanno parte e sono caratterizzati: a) dalla oggettiva strumentalità; b) dalla limitata dimensione; c) dalla univoca destinazione d’uso; d) dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 30 metri lineari dall’edificio principale o ricadenti, comunque, all’interno del lotto in zone B, C, D ed F e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie o qualora si tratti di opere di recinzione o di muri di sostegno; e) dal rapporto di proprietà o di altro titolo equipollente. 2. Le opere pertinenziali, ove siano verificate le caratteristiche di cui sopra e comunque fatte salve le disposizioni del regolamento comunale per l’attività edilizia o dello strumento urbanistico, sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono così differenziate: a) opere pertinenziali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2004, eseguibili senza titolo abilitativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo: 1) i manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali (quali acqua, telefono, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione, telecomunicazioni), se posti al di sotto del livello del terreno sistemato ovvero se emergenti da questo, purché aventi superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 3,00 ed a |
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Art. 22 - (Definizione di edificio esistente)1. Si definiscono edifici quelli presenti sul territorio comunale e legittimati da titolo abilitativo o già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 R o per quelli anteriori, se già esistenti alla data di entrata in vigore di normative che prevedevano l’obbligo di atti autorizzatori per realizzare interventi edilizi. |
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CAPO V - DISTANZE |
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Art. 23 - (Distanze tra edifici - De)1. Per distanza tra edifici deve intendersi il minor segmento orizzontale congiungente le pareti fronteggianti in senso orizzontale. La distanza si applica quando le pareti sono fronteggianti per oltre metri lineari 1,00. 2. Negli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della l.r. 1/2004 le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti. 3. Nei centri e nuclei storici (zone di tipo A di cui al d.m. 1444/1968) per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f) e all’articolo 13, comma 1, lettera c) della l.r. 1/2004, o per eventuali nuove costruzioni ammesse, le dist |
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Art. 24 - (Distanze dai confini - Dc)1. Per distanza dai confini deve intendersi il segmento orizzontale valutato in senso radiale, tra il perimetro dell’edificio di cui all’articolo 9 ed il confine. 2. Per gli interventi edilizi sono prescritte le distanze minime come di seguito indicate: a) dai confini: metri lineari 5 nel caso di edifici con altezza superiore a 2,40 metri lineari; b) dai confini: metri lineari 3,00 nel caso di edifici che costituiscono opere pertinenziali realizzate in applicazione dell’articolo |
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Art. 25 - (Distanze dalle strade - Ds)1. La distanza dalla strada è il segmento orizzontale, valutato in senso radiale, tra il perimetro dell’edificio di cui all’articolo 9 ed il confine della sede stradale, completa degli elementi di cui all’articolo 3, comma 3. 2. All’interno dei centri abitati le distanze minime non derogabil |
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CAPO VI - NORME FINALI |
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Art. 26 - (Volume urbanistico di un edificio)1. Qualora lo strumento urbanistico generale utilizzi indici volumetrici, il calcolo delle quantità urbanistiche ammesse si effettua applicando detti indici alla superficie fondiaria o territoriale di cui agli articoli 2 e 5. 2. Ai fini del rispetto della densità dello strumento urbanistico generale, il volume degli edifici è quello fuori te |
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Art. 27 - (Norme finali e transitorie)1. Sono fatte salve le previsioni vigenti di strumenti urbanistici generali riferite alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g) della l.r. 31/1997 e all’articolo 4, comma 2, lettera g) della l.r. 11/2005, ovvero di piani attuativi adottati alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento. 2. Sono fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le modalità per definire le altezze massime, le superfici utili coperte e il volume degli edifici qualora siano contenute nello strumento urbanistico generale approvato alla data di pubblicazione nel BUR del presente regola |
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