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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Umbria 04/12/2013, n. 5
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Regolam. R. Umbria 04/12/2013, n. 5
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TITOLO I - NORME GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Il presente regolamento in attuazione dell’articolo 62, commi 1, lettera e) e 1 bis) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 R (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), disciplina: |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni di cui al Titolo II si applicano per l’attuazione degli insediamenti di cui al regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 R (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, dell |
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TITOLO II - MODALITÀ ATTUATIVE DEL PRG |
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Art. 3 - (Obbligatorietà del piano attuativo)1. L’approvazione del piano attuativo di cui al Titolo III della l.r. 11/2005 R è obbligatoria esclusivamente nei casi seguenti: a) interventi negli insediamenti che rivestono valore storico culturale di cui all’articolo 18 del r.r. 7/2010, ad eccezione dei seguenti interventi: 1) di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) della l.r. 1/2004 R e di ristrutturazione edilizia che non comporti aumento della superficie utile coperta o modifiche della sagoma e dell’area di sedime preesistenti; 2) cambiamento di destinazione d’uso ai |
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Art. 4 - (Modalità di attuazione diretta condizionata)1. L’attuazione diretta delle previsioni degli strumenti urbanistici generali mediante il rilascio del titolo abilitativo, condizionato alla stipula preliminare di apposita convenzione o atto d’obbligo nei casi in cui il comune valuti la necessità di regolare i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi nonché delle infrastrutture e opere di urbanizzazione, è obbligatoria esclusivamente nei casi seguenti: a) interventi relativi ai nuovi insediamenti prevalentemente residenziali di cui all’articolo 21 del r.r. 7/2010 che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio ovvero |
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Art. 5 - (Varianti al piano attuativo)1. Le varianti di piani attuativi convenzionati che riguardano modifiche delle previsioni all’i |
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Art. 6 - (Piano attuativo)1. Il piano attuativo o la modalità di attuazione diretta condizionata interessano insediament |
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Art. 7 - (Attrezzature e servizi)1. Gli interventi negli insediamenti per attrezzature e servizi di cui all’articolo 17 del r.r. |
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Art. 8 - (Convenzione o atto d’obbligo)1. Le convenzioni o gli atti d’obbligo di cui agli articoli 3 e 4 contengono gli elementi dello |
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TITOLO III - ELABORATI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI |
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Art. 9 - (Modalità di redazione e di rappresentazione degli elaborati)1. In sede di redazione del PRG di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 11/2005 i comuni garantiscono la corrispondenza |
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Art. 10 - (Documento programmatico)1. Il documento programmatico contenente gli indirizzi per la parte strutturale del PRG è composto dagli elaborati di cui all’articolo 9, comma 2 della l.r. 11/2005, quali in particolare: a) la relazione che illustra e riporta le informazioni di carattere storico, geografico, morfologico, idrogeologico, naturalistico, ambientale e paesaggist |
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Art. 11 - (PRG - parte strutturale)1. Sono elaborati della parte strutturale del PRG: a) la relazione che illustra in particolare: 1) lo stato di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente con riferimento alle previsioni residenziali, produttive e per servizi in esso contenute e del loro stato di attuazione, in rapporto a specifiche normative del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e del Piano paesaggistico regionale (PPR); 2) la descrizione delle componenti strutturali del territorio comunale identificate con specifico riferimento a quelli di cui all’articolo 3, comma 1 della l.r. 11/2005 ed alle previsioni del PTCP e |
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Art. 12 - (PRG - parte operativa)1. Sono elaborati della parte operativa del PRG: a) la relazione illustrativa delle scelte compiute e della loro conformità con quanto stabilito nella parte strutturale, con il dettaglio degli elementi di maggior rilevanza dei contenuti previsti all’articolo 4 della l.r. 11/2005 e all’Allegato 1 del r.r. 7/2010; b) la relazione geologica, idrogeologica ed idraulica in prospettiva sismica e gli eventuali elementi di microzonazione sismica, di cui alla d.g.r. 377/2010, di pertinenza delle parti di territorio |
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Art. 13 - w(Piano attuativo)1. Il Piano attuativo è costituito dai seguenti elaborati minimi: a) relazione tecnico e descrittiva contenente: 1) la descrizione delle caratteristiche morfologiche dell’ambito di intervento; 2) le previsioni dello strumento urbanistico generale; 3) il fabbisogno e il dimensionamento di aree per dotazioni territoriali e/o l’eventuale monetizzazione delle stesse; 4) l’illustrazione delle motivazioni e dei criteri previsti per gli interventi con riferimento alle previsioni di PRG; b) documentazione relativa all’assetto proprietario del piano attuativo contenente: 1) l’elenco dei nominativi dei proprietari o aventi titolo delle aree interessate dal piano attuativo, con le relative percentuali di proprietà rispetto alla superficie totale ed il relativo valore catastale anche ai fini di quanto previsto all’articolo 22 della l.r. 11/2005; 2) l’elenco dei nominativi proprietari o aventi titolo delle aree comprese nel piano attuativo da espropriare o vincolare in caso di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista di cui agli articoli 21 e 22 della l.r. 11/2005; 3) la distribuzione delle quantità edificatorie derivanti da perequazione, compensazione e premialità; c) documentazione fotografica con indica |
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Art. 14 - (Schema di convenzione tipo)1. Lo schema di convenzione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m) è redatto sulla |
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TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 15 - (Norme finali e transitorie)1. Le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano anche ai piani attuativi approvati e convenzionati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono requi |
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Allegato 1 - Convenzione urbanistica “tipo” del piano attuativoParte di provvedimento in formato grafico |
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20/11/2024
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