L. R. Umbria 13/06/2014, n. 10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Umbria 13/06/2014, n. 10

Testo unico in materia di commercio.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente testo unico, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della

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Art. 2 - (Finalità e principi)

1. La Regione disciplina il settore delle attività commerciali nel rispetto dei principi europei e costituzionali e delle leggi statali in materia di tutela della concorrenza e del mercato, allo scopo di favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti, la promozione e l'internazionalizzazione del settore ed un equilibrato sviluppo delle attività commerciali, di migliorare la qualità della vita della popolazione e valorizzare il proprio territorio incrementandone l'attrattività anche per la promozione turistica.

2. La disciplina del presente testo unico persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela e la soddisfazione dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla trasparenza nella formazione dei prezzi, alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti mediante la scelta

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Art. 3 - (Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, in materia di commercio, e in particolare:

a) la cura dei rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni e con enti statali nelle materie di cui al presente testo unico;

b) il concorso alla elaborazione e alla attuazione delle politiche di sostegno e promozione nell'ambito delle politiche europee e nazionali di settore, ivi compreso il sostegno alla rea

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Art. 4 - (Funzioni dei comuni)

1. I comuni esercitano i compiti e le funzioni amministrative in materia di commercio non attribuite dal presente testo unico alla Regione o ad altri enti.

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Art. 5 - (Funzioni delle Camere di commercio)

1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente testo unico, la Regione e i comuni, nel rispetto di quanto pre

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Art. 6 - (Attività commerciali)

1. Ai fini del presente testo unico costituiscono attività commerciali:

a) il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa e le sue forme speciali;

b) il commercio su aree pubbliche;

c) le attività fieristiche;

d) la distribuzione dei carburanti per autotrazione;

e) la somministrazione di alimenti e bevande;

f) la vendita della stampa quotidiana e periodica.

2. Le attività commerciali di cui al comma 1 sono soggette al rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa di carattere igienico-sanitarie, ambientale

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CAPO II - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
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Art. 7 - (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. L'esercizio delle attività commerciali di cui al presente testo unico e delle attività di somministrazione al pubblico di alime

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Art. 8 - (Formazione professionale)

1. Il requisito professionale di cui all’articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010 è conseguito mediante il superamento di un esame all'esito della frequentazione di un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciut

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CAPO III - PROGRAMMAZIONE DISTRIBUTIVA
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Art. 9 - (Programmazione commerciale)

1. La programmazione commerciale ed urbanistica, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci, il buon governo del territorio, la tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;

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Art. 10 - (Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con le strategie definite dal documento annuale di programmazione, adotta il Piano triennale di indirizzo strategico del commercio, di seguito denominato Piano triennale, e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

2. Il Piano triennale contiene, in particolare:

a) l’individuazione delle attività di promozione a sostegno delle attività commerciali;

b) l’individuazione di forme di sostegno e tutela delle attività commerciali;

c)

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Art. 10-bis - (Sostenibilità sociale, ambientale e territoriale)

N32

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale e territoriale, gli interventi relativi al

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Art. 11 - (Programmazione comunale)

1. I comuni, al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale e nel rispetto di quanto disposto dal regolamento e dall'atto di indirizzo di cui all’articolo 10, commi 5 e 7, adottano, previa concertazione di cui all’articolo 13, un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento di tutte le attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio. Tale atto di programmazione tiene conto, altresì, delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico, nonché della tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali e paesaggistici, nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 18, comma 1, lettera j-bis). N53

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Art. 12 - (Progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori)

1. I comuni possono dotarsi di un progetto integrato di rivitalizzazione delle frazioni o altre aree di interesse del proprio territorio poste anche in posizione isolata dal capoluogo comunale.

2. Il progetto di cui al comma 1 prevede gli interven

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Art. 13 - (Concertazione)

1. La Regione e i comuni, ai fini del presente testo unico, attuano la concertazione intesa come esame preliminare degli atti di ind

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CAPO IV - STRUMENTI OPERATIVI
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Art. 14 - (Osservatorio regionale del commercio)

N27

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Art. 15 - (Centri di assistenza tecnica)

1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consort

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Art. 16 - (Agenzie per le imprese)

1. La Regione promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all’articolo 38 del decreto legge 25 giugn

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Art. 17 - (Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE)

1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 4 della

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TITOLO II - ATTIVITÀ COMMERCIALE
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CAPO I - COMMERCIO IN SEDE FISSA
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Art. 18 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono:

a) per decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);

b) per commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

c) per commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

d) per superficie di vendita di un esercizio di vicinato, di una media o di una grande struttura di vendita: la sola superficie destinata alle attività commerciali al dettaglio disciplinate dal decreto con esclusione della superficie destinata a pubblici esercizi, attività artigianali ed altre attività;

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Art. 19 - (Classificazione dei comuni)

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti dimensionali, nonché di ogni altra disposizione contenuta nel presente testo unico che faccia riferimento a categorie dimensionali dei comuni, gli stessi sono suddivisi nelle seguenti classi:

- Classe I - Comprendente i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

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Art. 19-bis - (Distretti del commercio)

N65

1. I Comuni, singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni datoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l’individuazione di un Distretto del commercio.

2. Il Distretto del commercio è definito come un partenariato pubblico-privato che agisce all’interno di un ambito territoriale - caratterizzato da funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale - con l’obiettivo di migliorarne l’attrattività commerciale e turistica, di sostenere la competitività delle imprese che vi operano, di rigenerare il tessuto urbano, di accrescere l’integrazione e la valorizzazione di tutte le risorse presenti, anche mediante la realizzazione di progetti volti a promuoverne e valorizzarne storia, cultura e tradizioni, nonché l’offerta d

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Art. 20 - (Settori merceologici)

1. N5

2. L’attività commerciale all’ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. N6

3. Gli esercizi “del settore non alimentare

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Art. 21 - (Negozi storici)

1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale.

2. Le attività commerciali di cui al comma 1 sono definite, agli effetti del presente testo unico, negozi storici.

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Art. 22 - (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato e nelle medie strutture di vendita inferiori M1)

1. Salvo quanto previsto all’articolo 22-bis, l’apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita inferiore M1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, da presentare, ai sensi dell’

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Art. 22-bis - (Aree tutelate)

N55

1. L’avvio dell’attività di vendita per gli esercizi di vicinato e le strutture di vendita di cui all’articolo 22 è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per i motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 18, comma 1, lettera j-bis), alla programmazione comunale di cui all’articolo 11, nel rispetto del Codice dei beni culturali

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Art. 23 - (Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita intermedie M2)

1. Fatto salvo quanto previsto per gli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita inferiori M1 di cui al comma 1 dell'articolo 22, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di

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Art. 24 - (Commercio al dettaglio nelle medie strutture superiori M3 e nelle grandi strutture di vendita)

1. “L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una grande struttura di vendita o di una media struttura superiore di tipologia M3 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.N10 La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3 è presentata dall'interessato al Comune territorialmente competente mediante il SUAPE. Alla domanda è allegato il progetto preliminare con la documentazione relativa alla destinazione d'uso dei suoli ed un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, i cui contenuti costituiscono elementi essenziali ai fini della valutazione. II Comune può disciplinare l'integrazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia e alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale.

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Art. 25 - (Procedimento di variante ai sensi dell’articolo 32, comma 6, della l.r. 1/2015)

N11

1. Per l'istruttoria della domanda di cui all’articolo 24 non è necessaria la pre

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Art. 26 - (Ripartizione del territorio regionale)

1. Ai fini del presente testo unico e secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 3, lettera b) del decreto, il territorio della R

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Art. 27 - (Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita)

N28

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Art. 28 - (Criteri e modalità per l'individuazione di aree per nuovi insediamenti)

N29

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Art. 29 - (Centri commerciali)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto, i centri commerciali costituiti da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente sono classificati come un'unica media o grande struttura, a norma dell’articolo 18, comma 1, lettere g) e h). La necessità di apposita e distinta autorizzazione per il centro commerciale non esime dal rispetto di quanto disposto agli articoli 22, 23 e 24,

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Art. 30 - (Vendita all'ingrosso)

1. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai p

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Art. 30-bis - (Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita)

N40

1. L’esercizio dell’attività di vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.

2. è esercizio specializzato nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita l’esercizio che effettua in modo esclusivo o prevalente l’attività di vendita dei seguenti prodotti e dei relativi complementi:

a) autoveic

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Art. 31 - (Vendite straordinarie e promozionali)

1. Le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti sono:

a) le vendite di liquidazione;

b) le vendite promozionali;

c) le vendite di fine stagione o saldi.

2. Le

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Art. 32 - (Pubblicità degli orari e dei prezzi)

1. Tutte le attività di vendita al dettaglio, comprese la vendita al pubblico di propri prodotti da parte di artigiani ed industriali e le attivit

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Art. 33 - (Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 2, 4, 5 e 7 è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro.

1-bis. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e le modifiche, secondo la disciplina del presente Capo, degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita in assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro. N56

1-ter. La violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione di cui al comma 1-bis, nonché la violazione delle prescrizioni di esercizio stabilite dal Comune ai sensi dell’articolo 22-bis, comma 4-bis, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 800,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro. N64

2. La mancata esposizione degli orari scelti e praticati, ivi compreso il mancato rispetto degli stessi, o la mancata esposizione dei prezzi secondo le modalità di cui all’articolo 32

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CAPO II - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
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Art. 34 - (Ambito di applicazione)

1. Con il presente testo unico la Regione disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del

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Art. 35 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo, si intendono per:

a) decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);

b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;

c) aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

d) mercato: l'area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità o, eventualmente, l'area privata espressamente autorizzata dal Comune stesso, composta da più posteggi, attrezzata e destinata all'esercizio d

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Art. 36 - (Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni)

1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

a) permanenti, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;

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Art. 37 - (Commercio su aree pubbliche)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o da società di persone o di capitali secondo le seguenti tipologie:

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Art. 38 - (Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche)

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione, ed a SCIA, se effettuato in forma itinerante.

2.

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Art. 39 - (Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri previsti dall'Intesa di cui all’articolo 70, comma 5, del

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Art. 40 - (Concessione di posteggio)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il Comune predispone appositi bandi e li invia, entro il primo lunedì di ciascun mese, alla redazione del Bollettino ufficiale telematico della Regione, che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

2. “Salvo quanto previsto al comma 2-bis,N9 la concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni, salvo diversa durata stabilita dal Comune, comunque non inferiore a sette anni, determinata sulla base delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati.

2-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall’Intesa di cui all’articolo 70, comma 5, del

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Art. 41 - (Subingresso nelle autorizzazioni su posto fisso)

1. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di cui all’articolo 39, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione al Comune sede del posteggio, del subingresso, unitamente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegandovi l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.

2. La comu

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Art. 42 - (Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante)

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA, trasmessa al Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 71, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 59/2010 e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti.

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Art. 43 - (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in pos

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Art. 44 - (Hobbisti)

1. Ai fini del presente testo unico, sono hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di 250,00 euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all’articolo 35, comma 1, lettere i) e j), senza l'autorizzazione o la SCIA di cui agli articoli 39 e 42, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1 del d.lgs. 59/2010. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto. Per l'esposizione

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Art. 45 - (Obbligo di regolarità contributiva)

1. Il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla sussistenza della regolarità contributiva di cui all’articolo 1, comma 1176 della l. 296/2006.

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Art. 46 - (Regolarizzazione e decadenza)

1. Il Comune, nel caso di accertata irregolarità contributiva dell'impresa, intima al titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di provvedere a regolarizzare la propria posizi

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1222850 12192712
Art. 47 - (Decadenza, sospensione delle autorizzazioni e confisca)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46, comma 3, l'autorizzazione è dichiarata decaduta:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall’articolo 71 del d.lgs. 59/2010;

b) nel caso in c

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Art. 48 - (Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere)

1. I comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già esistenti, compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale.

2. I comuni, anche su richiesta da parte di almeno il sessanta per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata e, anche su richiesta di almeno l'ottanta per cento degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero m

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1222850 12192714
Art. 49 - (Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati)

1. La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai comuni in presenza delle seguenti condizioni:

a) caduta sistematica della domanda;

b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività;

c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la

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Art. 50 - (Trasferimento dei mercati)

1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o defi

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1222850 12192716
Art. 51 - (Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche)

1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:

a) alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;

b) alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi;

c) alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze;

d)

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Art. 52 - (Dati relativi al commercio su aree pubbliche)

N42

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Art. 53 - (Assegnazione temporanea di posteggi)

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 40, e, salvo diversa determinazione del Comune stesso, indipendentemente dai prodot

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1222850 12192719
Art. 54 - (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)

1. La Giunta regionale predispone “nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione”

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Art. 55 - (Computo delle presenze)

1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore par

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Art. 56 - (Aree private messe a disposizione)

1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scopert

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Art. 57 - (Sanzioni)

1. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.500,00, oltre all'immediata ed obbligatoria confisca delle merci e delle attrezzature, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione di cui all’articolo 39 ovvero fuori territorio, nonché chiunque eserciti l'attività di commercio in forma itinerante in assenza della abilitazione di cui all’articolo 42.

2. Sono ricompresi nell'ipotesi prevista al comma 1 l'esercizio in Umbria del commercio itinerante da parte di soggetti in possesso di sola autorizzazione di cui all’articolo 39, rilasciata dal Comune di altra Regione, l'occupazione di posteggi in mercati per i quali non si possi

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TITOLO III - FIERE, MOSTRE E ESPOSIZIONI
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Art. 58 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) attività fieristiche: la presentazione, promozione o commercializzazione, limitata nel tempo, di beni e servizi, in modo da offrire al pubblico dei visitatori, con un unico evento, una rassegna sufficientemente rappresentativa, in rapporto alla qualifica riconosciuta, del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa è rivolta;

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Art. 59 - (Funzioni della Regione)

1. Con il presente titolo la Regione, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative di cui all’articolo 3 in materia

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Art. 60 - (Tipologie delle attività fieristiche)

1. Le attività fieristiche possono essere esercitate secondo le seguenti tipologie:

a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentaz

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Art. 61 - (Classificazione e localizzazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici e produttivi cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi della iniziat

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Art. 62 - (Attribuzione della qualifica)

1. L'amministrazione competente provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica di cui all’articolo 61, comma 1 sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione fieristica presentato dal soggetto richiedente, tenendo conto:

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Art. 63 - (Manifestazione fieristica)

1. L'esercizio delle manifestazioni fieristiche è riservato ai soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 58, comma 1, lettere b) e c) ed è subordinato al riconoscimento o alla conferma della qualifica di cui all’articolo 61, comma 1, nonché all'inserimento nel calendario regionale o comunale di cui agli articoli 64 e 65.

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Art. 64 - (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)

N19

1. La Giunta regionale predispone, nell’ambito delle banche dati di interesse regionale di cui all’articolo

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Art. 65 - (Calendario comunale)

N30

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Art. 66 - (Riconoscimento, vigilanza e controllo degli enti fieristici regionali)

1. Gli enti che si costituiscono in Umbria per l'esercizio dell'attività di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regi

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Art. 67 - (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque organizza manifestazioni fieristiche in date e località con denominazione, tipologia, qualifica e modalità diverse da

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TITOLO IV - DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI
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Art. 68 - (Rete regionale distribuzione carburanti)

1. Il presente titolo disciplina la rete distributiva dei carburanti per autotrazione, perseguendo le seguenti finalità:

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Art. 69 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) rete di distribuzione di carburanti per autotrazione: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione degli impianti di cui alle lettere i) e j);

b) carburanti: le benzine, il gasolio, il GPL, il gas metano, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti in commercio conformi ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della Commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);

c) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, composto da:

1) una o più pompe o altro sistema di adduzione;

2) uno o più contatori o misuratori del volume di carburante erogato;

3) un disp

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1222850 12192737
Art. 70 - (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative agli impianti delle autostrade e dei raccordi autostradali concernenti:

a) il rilascio delle concessi

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Art. 71 - (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, sulla base di quanto stabilito dalle norme regolamentari di cui all’articolo 72, esercitano le funzioni amministrative relative agli impianti della rete ordinaria concernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;

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1222850 12192739
Art. 72 - (Norme di attuazione)

N22

1. Per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali la Giunta regionale, con proprio regolamento, stabilisce:

a) la definizione degli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coere

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1222850 12192740
Art. 73 - (Orario di servizio)

1. L'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, ivi compresi i servizi accessori e le attività comme

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1222850 12192741
Art. 74 - (Disciplina urbanistica e servizi accessori)

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto delle norme regolamentari di cui all’articolo 72, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765). Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.

2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto dell’

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1222850 12192742
Art. 75 - (Incompatibilità degli impianti esistenti)

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo, anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i comuni, nel rispetto di quanto previsto da

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1222850 12192743
Art. 76 - (Incompatibilità assoluta)

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:

a) gli impianti situati in zone pedona

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1222850 12192744
Art. 77 - (Incompatibilità relativa)

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa:

a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno e fuori dei centri abitati;

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1222850 12192745
Art. 78 - (Nuovi impianti)

1. I nuovi impianti possono erogare uno o più dei seguenti prodotti: benzina e gasolio, metano, GPL, idrogeno o relative miscele. I nuovi impianti possono essere altresì dotati di postazioni per la ricarica elettrica.

2. I nuovi impianti sono dotati di:

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1222850 12192746
Art. 79 - (Subentri e mutamenti di gestione)

1. I soggetti che subentrano nella titolarità degli impianti di distribuzione di carburante comunicano ai comuni competenti, che pr

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1222850 12192747
Art. 80 - (Impianti senza gestore)

1. Gli impianti nuovi e quelli esistenti N23 possono svolgere l'a

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1222850 12192748
Art. 81 - (Modifiche degli impianti)

1. Costituisce modifica all'impianto:

a) la variazione del numero delle colonnine;

b) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

c) la sostituzione di uno o

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Art. 82 - (Collaudo degli impianti)

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al Comune dove ha sede l'impianto, in caso di impianti stradali, “e di impianti ad uso privato,N9 o alla Regione, in caso di impianti autostradali.

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1222850 12192750
Art. 83 - (Sospensione e decadenza)

1. Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile per altri dodici mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza.

2. Al termine del periodo di sospensione dell'attività dell'impianto

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1222850 12192751
Art. 84 - (Monitoraggio)

N24

1. Il servizio regionale competente in materia

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1222850 12192752
Art. 85 - (Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente titolo è esercitata dalla Regione e dai comuni. I titolari delle

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1222850 12192753
Art. 86 - (Sanzioni amministrative)

1. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo rete non autostradale, per la violazione delle disposizioni di cui al presente testo unico e del regolamento di cui all’articolo 72, comma 2, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l'autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00;

b) modificazioni dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;

c) modificazione dell'impianto senza la preventiva SCIA, da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;

d) omessa comunicazione di trasferimento della titolarità o di cambio della gestione, da eu

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1222850 12192754
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 87 - (Disposizioni in materia di aiuti di stato)

1. La concessione di benefici pubblici previsti dal presente testo unico avviene nel rispetto della normativa europea in tema di aiu

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1222850 12192756
Art. 88 - (Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri di cui agli articoli 9, 10 c. 2 let. j), 15 e 16 si fa fronte con lo stanziamento previsto alla unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in

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1222850 12192757
Art. 89 - (Norme transitorie e finali)

1. Le norme regolamentari di cui agli articoli 10 comma 5, 15, comma 5, 21 comma 4, 45 comma 4 e 72 sono adottate dalla Giunta regionale entro “il 31 dicembre 2017N26.

1-bis. Il Piano triennale di cui al comma 1 dell’articolo 10 è approvato entro sei mesi dall’approvazione del Regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 10. N13

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TITOLO VI - ABROGAZIONI
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Art. 90 - (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono e restano abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con il presente testo. Sono e restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:

omissis

i) legge regionale 9 aprile 1998, n. 12 (Disposizioni in materia di rilascio dei nulla-osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita);

j) legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 114/1998);

k) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione decreto legislativo 31 aprile 1998, n. 114);

l) legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione);

m) legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

o) legge regionale 2 maggio 2007, n. 11 (Modificazioni della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete d

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