Articolo abrogato dalla L.R. 03/11/2016, n. 12.

L’articolo 14 così recitava:

“Art. 14 - (Osservatorio regionale del commercio)

1. L'Osservatorio regionale del commercio, istituito in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), ha sede presso il servizio regionale competente in materia di commercio e svolge attività di monitoraggio della rete distributiva nonché della dinamica dell'occupazione del settore.

2. L'Osservatorio regionale, ha la finalità di:

a) implementare lo sviluppo della banca dati quale parte della più ampia banca dati regionale SUAPE;

b) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore del presente testo unico;

c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;

d) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;

e) fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni.

3. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale.

4. La Giunta regionale riferisce annualmente all'Assemblea legislativa regionale sull'attività dell'Osservatorio.”

Dalla redazione