1. L’articolo 9 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 - (Sanzioni amministrative)
1. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo rete non autostradale, per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l’autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00;
b) modificazioni dell’impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;
c) modificazione dell’impianto senza la preventiva comunicazione, da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;
d) omessa comunicazione di trasferimento della titolarità o d