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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 23/07/2003, n. 13
L. R. Umbria 23/07/2003, n. 13
- L.R. 02/05/2007, n. 11
- L.R. 16/02/2010, n. 15
- L.R. 06/05/2013, n. 10
- Sent. C. Cost. 15/05/2014, n. 125
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TITOLO I - NORME GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge disciplina la rete distributiva dei carburanti per autotrazione, perseguendo le seguenti finalità: |
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“Art. 2 - (Definizioni)N10 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) rete di distribuzione di carburanti per autotrazione: l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano e biodiesel per autotrazione, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio ivi comprese le colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione degli impianti di cui alle lettere i) e j); b) carburanti: le benzine, il gasolio, il GPL, il gas metano, il biodiesel per autotrazione, l’olio lubrificante e tutti gli altri carburanti in commercio conformi ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell’autoveicolo (CUNA); c) distributore: l’insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell’impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, composto da: 1. una o più pompe o altro sistema di adduzione; 2. uno o più contatori o misuratori del volume di carburante erogato; 3. un disp |
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“Art. 3 - (Norme regolamentari)N10 1. Per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce: a) la definizione degli indirizzi per l’ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell’efficienza della rete e l’incremento dei servizi resi all’utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia |
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“Art. 3-bis - (Orario di servizio)N11 1. |
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Art. 4 - (Atti regionali di indirizzo e coordinamento) |
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“Art. 4-bis - (Disciplina urbanistica e servizi accessori)N11 1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto delle norme regolamentari di cui all’articolo 3, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale. 2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto dell’articolo 28, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 R (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 |
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“Art. 4-ter - (Incompatibilità degli impianti esistenti)N11 1. Allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento del s |
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“Art. 4-quater - (Incompatibilità assoluta)N11 1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta: |
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“Art. 4-quinquies - (Incompatibilità relativa)N11 1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa: a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all’interno e |
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“TITOLO I BIS - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI SITUATI LUNGO LA RETE AUTOSTRADALE ED I RACCORDI AUTOSTRADALI” |
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“Art. 5 - (Funzioni della Regione)N10 1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative agli impianti delle autostrade e dei raccordi autostradali concernenti: |
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“TITOLO I TER - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI SITUATI LUNGO LA RETE NON AUTOSTRADALE” |
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“Art. 6 - (Funzioni dei Comuni)N10 1. I Comuni, sulla base di quanto stabilito dalle norme regolamentari di cui all’articolo 3, esercitano le funzioni amministrative relative agli impianti della rete ordinaria concernenti: a) il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti; |
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“Art. 7 - (Nuovi impianti)N10 1. I nuovi impianti erogano benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell’obbligo. È ammessa l’apertura di nuovi impianti che erogano soltanto metano o GPL. |
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“Art. 7 bis - (Subentri e mutamenti di gestione)N1 1 |
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“Art. 7-ter - (Impianti senza gestore)N11 1. Possono essere installati nuovi impianti dotati di apparecchiature self |
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“Art. 7-quater - (Modifiche degli impianti) |
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“Art. 7-quinquies - (Collaudo degli impianti)N11 1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l’autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo richiesto dall’interessato al Comune dove ha sede l’impianto o alla Regione a seconda che si tratti di impianti stradali o autostradali. |
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“Art. 7-sexies - (Sospensione e decadenza)N11 1. Il titolare dell’autorizzazione comunica al Comune la sospensione temporanea dell’attività degli impianti per un periodo non superiore a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile per altri dodici mesi qualora non ostino le esigenze dell’utenza. |
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TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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“Art. 8 - (Monitoraggio e osservatorio)N10 1. La struttura regionale competente in materia di commercio procede alla costante verifica dei dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione de |
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“Art. 8-bis - (Vigilanza e controllo)N11 1. |
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“Art. 9 - (Sanzioni amministrative)N1 1. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo rete non autostradale, per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, “comma 2” N12, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l’autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00; b) modificazioni dell’impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00; c) modificazione dell’impianto senza la preventiva “SCIA” N12, da euro 1.000,00 a euro 3.000,00; d) omessa comunicazione di trasferimento della titolarità o di cambio della gestione, da euro 500,00 a euro 1.500,00; |
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Art. 10 - (Norme di prima applicazione)1. Le norme regolamentari di cui all'articolo 3 sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta g |
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Art. 11 - (Norme transitorie e finali)1. Fino alla determinazione da parte dei comuni degli indici di edificabilità, di cui all'art. 6 comma 2 lett. b), le superfici minime consentite sono quelle previste dalle vigenti norme regionali. 2. Coloro c |
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Art. 12 - (Abrogazione)1. È abrogata la legge regionale 8 novembre 1990, n. 42. |
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