1. L'articolo 27 della l.r. 24/1999, come modificata ed integrata dalla l.r. 26/2005, è sostituito dal seguente:
"Art. 27 - (Chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale)
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto, gli operatori effettuano la chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e festivi, fatta eccezione per quanto disposto all'articolo 26.
2. Ai fini di conseguire una maggiore uniformità a livello regionale, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, facoltativamente disposta dai comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto deve coincidere con il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio o il sabato pomeriggio. In caso di attività miste, ai fini della individuazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, il settore alime