Articolo abrogato dalla L.R. del 03/06/2008 n.33. L'articolo 44 così recitava: "1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito con apposito provvedimento della struttura regionale competente l'archivio dei materiali già autorizzati per il confezionamento dell'acqua minerale e dell'acqua di sorgente. L'archivio viene aggiornato annualmente e gli aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

2. L'utilizzazione dei materiali contenuti nell'archivio di cui al presente articolo è consentita alle ditte imbottigliatrici previa comunicazione da inviare al comune entro dieci giorni dalla data di inizio confezionamento.

3. I produttori dei materiali utilizzati per la produzione di preforme e contenitori per il confezionamento di acqua minerale e di acqua di sorgente possono presentare domanda di iscrizione nell'archivio secondo quanto disciplinato dal presente articolo con le modalità indicate nel regolamento regionale di cui all'articolo 49. "

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino