Articolo abrogato dalla L.R. del 03/06/2008 n.33. L'articolo 43 così recitava: "1. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui al presente capo è disciplinato dal comune in conformità alle norme tecniche indicate nel regolamento regionale di cui all'articolo 49 e deve concludersi entro i termini previsti dai regolamenti comunali e comunque non oltre sessanta giorni dalla richiesta. In attesa dell'approvazione dei regolamenti comunali il termine per la conclusione del procedimento è fissato in trenta giorni.

2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 41 sono soggette a pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT)."

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