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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 09/11/1994, n. 86
L.R. Toscana 09/11/1994, n. 86
- L.R. 31/10/2001, n. 53
- Errata corrige in B.U. 11/10/1995, n. 63
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 1 - (Finalità)1. La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali nel territorio della Regione Toscana. |
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Articolo 2 - (Natura dei beni)1. Le acque minerali e termali, esistenti nel territorio della Regione Toscana fanno parte del patrimonio indisponibile della Region |
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Articolo 3 - (Amministrazione dei beni)1. La ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali sono subordinate al rilascio del permesso di ricerca e della concessi |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA |
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Articolo 4 - (Permesso di ricerca)1. La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi è munito del relativo permesso. |
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Articolo 5 - (Limiti del permesso)1. Il permesso di ricerca non può essere accordato per un’area superiore a duecento ettari e non può avere validità superiore a |
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Articolo 6 - (Istanza)1. L’istanza per ottenere il permesso di ricerca è presentata alla Giunta regionale. 2. L’istanza deve essere corredata dai seguenti elementi: a) da una mappa dell’area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su planimetria in scala 1:5000; b) da un progetto di ricerca contenente il programma dei lavori ch |
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Articolo 7 - (Istanze concorrenti e priorità)1. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenz |
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Articolo 8 - (Rilascio del permesso)1. Il permesso di ricerca è deliberato dalla Giunta regionale, sentita l’Amministrazione provinciale, il Comune o i Comuni interessati per territorio, previa istruttoria tecnica dell’Ufficio del Genio Civile. 2. L’Amministrazione provinciale, nonché il Com |
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Articolo 9 - (Contenuto del permesso)1. Il provvedimento regionale relativo al permesso di ricerca deve contenere: a) le generalità del titolare e il suo domicilio, da eleggersi in un Comune della Provinc |
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Articolo 10 - (Diritto proporzionale - Tassa di rilascio)1. Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di lire 7.680 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del permesso. |
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Articolo 11 - (Notificazione del permesso)1. Il titolare del permesso, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, deve notificare l’avvio della ricerca ai proprie |
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Articolo 12 - (Informazioni e controllo)1. Il ricercatore, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve trasmettere alla Giunta regionale una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti. |
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Articolo 13 - (Proroga del permesso)1. Il permesso può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo massimo di due anni, previa constatazione delle opere eseguite e de |
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Articolo 14 - (Trasferimento del permesso)1. Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l’autorizzazione della Giunta regionale. L’autorizzazione deve essere richiesta dal titolare del permesso ed è subordinata al possesso, d |
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Articolo 15 - (Cessazione del permesso)1. Il permesso di ricerca cessa, oltre che per scadenza del termine, per: |
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Articolo 16 - (Rinuncia)1. La dichiarazione di rinuncia deve essere presentata per iscritto alla Giunta regionale, comunicata al Sindaco o ai Sindaci dei Co |
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Articolo 17 - (Decadenza)1. La Giunta regionale pronuncia la decadenza del permesso nei seguenti casi: a) quando non si è dato inizio ai lavori nel termine stabilito o gli stessi siano rimasti sospes |
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Articolo 18 - (Revoca) |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE |
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Articolo 20 - (Concessione)1. La coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui l’Amministrazione regionale abbia accertato l’esistenza e la |
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Articolo 21 - (Istanza di concessione)1. L’istanza per ottenere la concessione deve essere presentata alla Giunta regionale con i seguenti allegati: a) planimetria a scala 1:25000 con indicazione del perimetro della concessione; b) il programma generale di coltivazione, nel quale devono essere indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, la spesa prevista, i mezzi per farvi fronte e i tempi di attuazione; c) studio di dettaglio del bacino idrogeologico comprendente: - l’inquadramento geologico, stratigrafico e tettonico dell’area; - climatologia; - bilancio idrogeologico; - ge |
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Articolo 22 - (Rilascio e durata delle concessioni)1. La concessione è rilasciata dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni vigenti, previo parere conforme del Comune o dei Comuni interessati in merito alla compatibilità delle opere previste con gli strumenti urbanistici. 2. Qualora il parere di cui al primo comma sia negativo, la Giunta regionale può chiedere al Comune l’adozione |
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Articolo 23 - (Contenuto della concessione)1. La concessione è deliberata dalla Giunta regionale e contiene: a) l’indicazione delle generalità del concessionario e del suo domicilio, che deve essere eletto in un Comune della Provincia ove è svolta l’attività; b) la durata della concessione; |
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Articolo 24 - (Diritto proporzionale - Tassa di concessione - Contribuzione agli oneri diretti e indiretti)1. Il titolare della concessione deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area di concessione: a) di lire 100.000 con un minimo di 5.000.000 per le acque minerali; b) di lire 30.000 con un minimo di 1.000.000 per le acque termali; |
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Articolo 25 - (Deposito cauzionale)1. Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il titolare è tenuto a depositare alla Giunta regionale una cauzione mediant |
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Articolo 26 - (Ulteriori obblighi)1. Il concessionario, oltre all’osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto a: |
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Articolo 27 - (Programma dei lavori)1. Entro l’ultimo trimestre di ciascun anno deve essere inviato alla Giunta regionale il programma dei lavori che il concessionari |
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Articolo 28 - (Esercizio della concessione)1. Le concessioni devono essere tenute in attività; qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, la Giunta regionale può consen |
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Articolo 29 - (Preferenze per il rilascio della concessione)1. L’istanza di concessione presentata dal ricercatore, fatto salvo il possesso dei necessari requisiti soggettivi di cui al precedente art. 21, costituisce elemento di preferenza in caso di conco |
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Articolo 30 - (Area di salvaguardia)1. Per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali oggetto di sfruttamento, sono stabilite delle aree |
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Articolo 31 - (Zone di rispetto)1. Le zone di rispetto sono indicate nel provvedimento di concessione, ai sensi dell’art. 23, primo comma, lett. c) della presente legge e sono delimitate in relazione alla situazione locale di vulnerabilità a rischio per le falde acquifere. 2. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni: |
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Articolo 32 - (Zone di protezione ambientale)1. Nelle zone di protezione ambientale devono essere adottate dalla Giunta regionale misure relative alla destinazione del territori |
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Articolo 33 - (Accesso ai fondi)1. I proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per |
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Articolo 34 - (Pubblica utilità)1. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per la protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica del giacimento, per la captazione, la conduzione, l’adduzione ed il contenimento delle acque m |
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Articolo 35 - (Concessione edilizia)1. Per la realizzazione delle opere comprese nel programma generale di coltivazione, approvato ai sensi dell’art. 23, secondo comma, lett. b), e nel programma annuale di cui all’art. 27 della presente legge, ivi comprese quelle previste |
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Articolo 36 - (Pertinenze)1. Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione delle acque minerali e termali. |
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Articolo 37 - (Ipoteche)1. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili. |
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Articolo 38 - (Modificazioni dell’estensione dell’area concessa)1. Il limite di superficie contenuto nel provvedimento di concessione può essere aumentato o diminuito su richiesta del concessiona |
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Articolo 39 - (Gestione unitaria)1. Qualora più concessioni di coltivazione si riferiscano ad un unico bacino acquifero, al fine di conseguire una più razionale coltivazione, salvaguardia e riproducibilità |
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Articolo 40 - (Trasferimento della concessione)1. La concessione non può essere trasferita per atto tra vivi senza l’autorizzazione della Giunta regionale. L’autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della concessione ed è subordinata al possesso, da pa |
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Articolo 41 - (Contratti di somministrazione)1. I contratti di somministrazione sono nulli senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale. |
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Articolo 42 - (Trasformazioni e modifiche delle società)1. Quando il titolare della concessione è una società, ogni atto di modifica della ragione sociale o di trasformazione della stessa è soggetto alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, nel rispetto della L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata ed integrata dalla L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed i |
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Articolo 43 - (Fallimento)1. In caso di fallimento del titolare la Giunta regionale pronuncia la decadenza della concessione. |
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Articolo 44 - (Successione mortis causa)1. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita con deliberazione della Giunta regionale all’erede che ne fa |
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Articolo 45 - (Informazioni ed attività ispettive)1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogn |
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Articolo 46 - (Cessazione della concessione)1. La concessione cessa: a |
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Articolo 47 - (Scadenza del termine - Rinnovo della concessione)1. La concessione può essere rinnovata con la medesima procedura e secondo gli stessi criteri stabiliti dalla presente legge per il rilascio e la durata del provvedimento originario, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli. 2. Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve presentare la relativa istanza un anno prima della scadenza prevista, second |
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Articolo 48 - (Rinuncia)1. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve fare espressa dichiarazione alla Giunta regionale, senza opporre a |
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Articolo 49 - (Decadenza)1. La decadenza della concessione è pronunciata con deliberazione della Giunta regionale quando il titolare della concessione: a) non adempia agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione; b) quando siano venuti meno i requisiti soggettivi di cui all’art. 21; |
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Articolo 50 - (Pubblicità)1. Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale dell |
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Articolo 51 - (Revoca)1. La concessione può essere revocata per sopravvenute prevalenti ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato dalla Gi |
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Articolo 52 - (Nuova concessione)1. La Giunta regionale può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di |
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TITOLO IV - VIGILANZA, CONTROLLI |
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Articolo 55 - (Registro)1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali devono tenere un registro aggiornato di tutti gli interventi effettuati sul |
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Articolo 56 - (Installazione di apparecchiature di misura)1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali in esercizio hanno l� |
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TITOLO V - SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Articolo 57 - (Sanzioni amministrative)1. Chiunque intraprenda o effettui la ricerca di acque minerali o termali senza permesso o in difformità di quanto in esso previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 8.000.000 e alla contestuale sospensione di ogni attività. 2. Chiunque intraprenda o effettui la coltivazione di giaci |
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Articolo 58 - (Norma transitoria e finale)1. I permessi di ricerca e le concessioni vigenti all’atto della entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza originariamente stabilita. 2. I soggetti che già utilizzano i giacimenti di acque minerali o termali in assenza di concessione, sono obbligati a richiederla entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge pena la sospensione dell’attività. |
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