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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 25/02/2000, n. 16
L. R. Toscana 25/02/2000, n. 16
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/08/2021, n. 29
- L.R. 07/08/2020, n. 83
- L.R. 29/11/2011, n. 65
- L.R. 14/12/2009, n. 75
- L.R. 21/11/2008, n. 62
- L.R. 19/11/2001, n. 58
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Art. 1 - (Ambiti della legge)1. La presente legge detta norme per il riordino delle funzioni nelle materie di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutic |
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TITOLO I - IGIENE PUBBLICA E DELLA NUTRIZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE, MEDICINA LEGALE |
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Art. 2 - (Competenze della Regione)1. La Regione esercita compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di cui al presente titolo, fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla presente legge e da norme statali. Inoltre, limitatamente alla propria funzione di autorità competente, tali compiti sono svolti per i procedimenti e le competenze di cui agli articoli 1 e 9 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, come recepito dal |
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Art. 3 - (Competenze del Presidente della Giunta regionale)1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dei competenti uffici e acquisito ogni elemento di informazione da parte dell'A |
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Art. 4 (Competenze del Comune)1. Il comune adotta i provvedimenti di autorizzazione o concessione in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e igiene degli alimenti, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall’articolo 2. Il comune inoltre adotta i provvedimenti di riconoscimento e riceve le dichiarazioni di inizio di attività ai fini della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Il comune dispone l |
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Art. 5 - (Regolamenti comunali)1. Il Sindaco acquisisce obbligatoriamente il parere dell'Azienda U.S.L. per l'adozione e la modificazione dei regolamenti comunali di |
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Art. 6 - (Vigilanza sanitaria e personale incaricato delle attività ispettive)1. Le attività amministrative, di ispezione, vigilanza e controllo in materia di igiene e sanità pubblica e di veterinaria sono pr |
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Art. 7 - (Competenze delle Aziende UU.SS.LL.)1. Salve le diverse disposizioni espressamente previste dalla normativa statale e regionale, spettano alle Aziende UU.SS.LL. tutte le attività in materia di igiene e sanità pubblica, igiene degli alimenti, sanità pubblica veterinaria, medicina legale e igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché le attività istruttorie, di vigilanza e di controllo previste per lo svolgimento delle competenze del Sindaco ai sensi dell'art. 4 e della Regione ai sensi degli artt. 2 e 3. 1-bis. Le Aziende UUSSLL, con riferimento ai procedimenti ed alle competenze di cui all’articolo 9 del regolamento 2017/625/UE e dell’articolo 2 del d.lgs. 27/2021, |
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Art. 8 - (Norme per lo svolgimento della vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari)1. L'attività di vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari di cui al precedente articolo è disposta dal direttore generale dell'Azienda U.S.L. dove ha sede lo sta |
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Art. 9 - (Utenza pubblica dei servizi delle Aziende UU.SS.LL.)1. Salvo quanto previsto agli artt. 2, 3 e 4 e fatte salve le norme vigenti, gli enti pubblici, per l'esercizio delle funzioni di ri |
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Art. 10 - (Accertamenti ed indagini delle Aziende UU.SS.LL. a favore dei privati)1. Gli accertamenti e le indagini a favore di privati sono svolte dalle strutture organizzative delle Aziende uu.ss.ll assicurando i |
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Art. 11 - (Soppressione di organi collegiali sanitari)1. Le Aziende UU.SS.LL. continuano a svolgere le funzioni dei seguenti organi già soppressi: |
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Art. 12 - (Figure tecniche negli organi collegiali sanitari non soppressi)1. Nelle commissioni, comitati e collegi non soppressi dalla presente legge e non regolati dalla legge regionale 19 aprile 1982 n. 33 e successive modificazioni, a norma delle previgenti leggi statali, la presenza, qu |
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TITOLO II - TITOLO III - OMISSIS
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