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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 16/12/2014, n. 77
L. R. Toscana 16/12/2014, n. 77
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PREAMBOLOIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto; Vista la raccomandazione (2002/413/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa; Visto il protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (Protocollo ICZM - Integrated Coastal Zone Management), adottato nell’ambito della Conferenza diplomatica plenipotenziaria tenutasi a Madrid nei giorni 20 e 21 gennaio 2008, ed entrato in vigore il 24 marzo 2011; Vista la Carta di Bologna 2012 (Carta delle regioni europee per la promozione di un quadro comune di azioni strategiche dirette alla protezione e sviluppo sostenibile delle aree costiere del Mediterraneo), a cui ha aderito anche la Regione Toscana; |
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Art. 1 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 91/19981. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 R (Norme per la difesa del suolo), è sostituita dalla seguente: “c) progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri definite di competenza regionale dal documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera di cui all’articolo 16 bis;”. 2. Dopo il comma 1 quinquies d |
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Art. 2 - Modifiche all’articolo 14 della l.r. 91/19981. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 sono aggiunte le |
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Art. 3 - Inserimento del titolo IV bis nella l.r. 91/19981. Dopo l’articolo 16 del titolo IV della l.r. 91/1998 è inserito il seguente: “Ti |
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Art 4 - Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 91/19981. Dopo l'articolo 16 nel titolo IV bis della l.r. 91/1998 è inserito il seguente: “Art. 16 bis (Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera) — 1. Nell’ambito del PAER di cui alla l.r. 14/2007, sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per il recupero e riequilibrio della fascia costiera, con riferimento a ciascuna unità fisiografica appositamente individuata, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, con particolare riferimento all’individuazione delle aree a ris |
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Art. 5 - Inserimento dell'articolo 16 ter nella l.r. 91/19981. Dopo l'articolo 16 bis della l.r. 91/1998 è inserito il seguente: “Art. 16 ter (Monitoraggio) — 1. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, la Regione effettua il monit |
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Art. 6 - Inserimento dell'articolo 16 quater nella l.r. 91/19981. Dopo l’articolo 16 ter della l.r. 91/1998 è inserito il seguente: “Art. 16 quater (Conferenza permanente per la tutela della costa) — 1. Al fine di garantire la condivisione delle scelte programmatorie e di raccordare e coordinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, è istituita, presso la Giunta regionale, la Conferenza permanente per la tutela della costa, di seguito definita “conferenza”, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento. In particolare la conferenza: |
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Art. 7 - Inserimento dell'articolo 16 quinquies nella l.r. 91/19981. Dopo l’articolo 16 quater della l.r. 91/1998 è inserito il seguente: “Art. 16 quinquies (Sistema informativo regionale della costa) — 1. Nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo svilu |
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Art. 8 - Inserimento dell'articolo 16 sexies nella l.r. 91/19981. Dopo l’articolo 16 quinques della l.r. 91/1998 è inserito il seguente: “Art. 16 sexies - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 20, della l.r. 88/1998 |
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Art. 9 - Norma finanziaria1. Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio reg |
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