Articolo abrogato dalla L.R. 24/12/2013 n. 77. L’articolo 5 così recitava: “Art. 5 - (Segretario Generale) - 1. Il segretario generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la conferenza di bacino, tra i membri del comitato tecnico di cui all’articolo 4, comma 2.

2. Il Segretario Generale:

a) presiede il Comitato Tecnico e adotta gli atti necessari al suo funzionamento esercitando, in conformità alle norme che regolano la dirigenza regionale, le funzioni di funzionario delegato ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1997, n. 14 (Disciplina delle aperture di credito per il pagamento delle spese regionali);

b) riferisce alla Giunta regionale e alla Conferenza di bacino sullo stato di attuazione del piano di bacino.

3. Il Segretario si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni di un apposita Segreteria Tecnico Operativa.”

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