Articolo abrogato dalla L.R. 24/12/2013 n. 77. L’articolo 6 così recitava: “Art. 6 - (Segreteria tecnico operativa) - 1. La Segreteria tecnico operativa è assicurata dalle competenti strutture della Amministrazione regionale e provvede al complesso delle attività necessarie al funzionamento del Comitato Tecnico.”

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