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L. P. Trento 13/12/1999, n. 6

Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d’impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale.
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Capo I - Disposizioni generali

 

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Art. 1 - Finalità

1. In sintonia con gli indirizzi e i criteri stabiliti dal programma di sviluppo, la Provincia autonoma di Trento, riconoscendo il pari valore di tutti i settori economici, promuove in modo armonico il consolidamento e la crescita del sistema economico, valorizzandone le risorse locali e favorendo uno sviluppo locale ecosostenibile, ispirandosi alle seguenti finalità:

a) l'affermazione e il riconoscimento del ruolo sociale dell'impresa anche attraverso la diffusione di un'educazione imprenditoriale nel sistema scolastico e formativo nonché il perseguimento della qualità delle formule imprenditoriali; N72

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Capo II - Aiuti finanziari

 

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SEZIONE I - DISPOSIZIONI SUGLI AIUTI

 

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Art. 2 - Beneficiari degli aiuti

1. Gli interventi previsti da questa legge sono destinati al sostegno delle piccole, delle medie e delle grandi imprese operanti in provincia di Trento. N46

2. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti dalla prese

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Art. 3 - Aiuti per investimenti fissi

1. Possono essere agevolati gli investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, brevetti e in

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Art. 4 - Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale

1. Nel quadro degli aiuti previsti dall'articolo 3, possono essere agevolati gli investimenti finalizzati a:

a) lo sviluppo di tecnologie ecologicamente efficienti, in particolare di quelle dirette al risparmio e all'utilizzazione razionale di energia e di risorse naturali;

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Art. 5 - Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo

1. Possono essere agevolate le spese per la realizzazione di interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo sperimentale, come definite dalla Commissione europea. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità, anche differenziate, di esame e valutazione delle domande in relazione alle procedure di esame previste dagli articoli 13, 14 e 14 bis; in particolare sono definiti i casi in cui è richiesto il parere del comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22-bis

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Art. 6 - Prestiti partecipativi

1. L'adeguata patrimonializzazione delle piccole e medie imprese è perseguita mediante la concessione di contributi in conto capita

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Art. 7 - Aiuti per l’internazionalizzazione delle imprese

N49

1. Per favorire l’internazionalizzazione delle imprese verso paesi non appartenenti all’Unione europea e per promuovere i servizi turistici all’esterno dell’Unione europea possono essere concessi aiuti, anche sotto forma di buoni, alle piccole e medie imprese, a cooperative e consorzi costituiti da piccole e medie imprese, anche operanti nel settore agricolo, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e, sulla base di apposi

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Art. 7.1 - Rete dei referenti delle imprese trentine all'estero
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Art. 7-bis (Aiuti per la collaborazione tra scuole e imprese)

1. La Provincia promuove e sostiene la collaborazione tra le imprese e le istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di modalità di appre

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Art. 7-ter - Aiuti per il reinvestimento degli utili

1. Per favorire comportamenti aziendali virtuosi per lo sviluppo del capitale umano, sociale e fisso, la Provincia sostiene progetti di reinvestimento degli utili. A tal fine possono essere concessi contributi a fro

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Art. 8 - Aiuti specifici per la nuova imprenditorialità

1. Oltre agli aiuti previsti da questa sezione, alle piccole imprese di nuova costituzione promosse da neoimprenditori la Provincia può concedere contributi, fino a un importo massimo di 50.000 euro, a copertura dei costi di avviamento sostenuti "fino a cinque anni"

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Art. 8-bis - Aiuti per il riequilibrio territoriale

N50

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Art. 9 - Misure di intervento

1. Le misure degli aiuti finanziari sono determinate dalla Giunta provinciale.

2. Gli aiuti sono concessi nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, tenendo anche conto della regola del "de minimis".

3. Ai fini del riequilibrio territoriale la misura massima delle agevolazioni concedibili è aumentata, per le imprese aventi sede in zone montane caratterizzate da marginalità socio-economica, fino al 15 per cent

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Art. 10 - Tipologie

1. Gli aiuti finanziari possono assumere le seguenti tipologie:

a) contributi in conto capitale, in una o più soluzioni;

b) contributi in conto canoni per operazioni di leasing "operativo" N136.

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Art. 10-bis - Agevolazioni sull’IRAP

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Art. 11 - Aiuti specifici per risanamento, ristrutturazione o riconversione

1. Al fine di garantire posti di lavoro, la Provincia può altresì concedere specifici aiuti finalizzati al salvataggio e alla rist

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Art. 11-bis - Aiuti alle piccole imprese di autotrasporto per la cessazione dell'attività

1. Per razionalizzare l'offerta di autotrasporto e favorire la ricollocazione professionale dei titolari delle piccole imprese di autotrasporto la Provincia può concedere specifici aiuti, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), alle imprese di autotrasporto con meno di nove dipendenti che cessano l'attività, direttamente o indirettamente, e che hanno i seguenti requisiti:

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Art. 11-ter - Misure per il miglioramento della qualità del settore alberghiero

1. Per promuovere il miglioramento del

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SEZIONE II - PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

 

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Art. 12 - Presentazione delle domande

1. Le domande relative agli aiuti o agli interventi previsti da questa legge sono presentate presso la struttura provinciale competente; se la Giunta provinciale si avvale della facoltà di affidare loro l'istruttoria o l'anticipazione, le domande sono presentate presso gli enti di garanzia o gli enti creditizi.

2. Le domande sono esaminate secondo procedure di tipo automatico, valutativo o negoziale. La procedura automatica, che può essere limitata ad alcune tipologie di iniziati

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Art. 13 - Procedura automatica

1. Le fattispecie di domande per ottenere la concessione delle agevolazioni con procedura automatica sono individuate dai criteri e modalità per l'applicazione di questa legge previsti dall'articolo 35. I medesimi criteri individuano il limite massimo di spesa ammissibile, le misure di

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Art. 14 - Procedura valutativa

1. Le domande soggette a procedura valutativa sono esaminate sotto il profilo tecnico-amministrativo che concerne: la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa della spesa, N123 l'entità del contributo spettante.

1-bis. I criteri e modalità di cui all'articolo 35, anche in deroga ai profili d'esame indicati al comma 1, individuano disposizioni semplificate per la presentazione e per l'analisi delle domande N16 "in relazione a spese o ad aiuti finanziari non superiori a determinate soglie".

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Art. 14-bis - Procedura negoziale

N43

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Art. 14-ter - Accordi con altre istituzioni

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Art. 15 - Istruttoria da parte di enti di garanzia o enti creditizi

1. La Provincia, nel rispetto della normativa che disciplina l’attività contrattuale e previa stipula di apposite convenzioni, può affidare:

a) “ai confidi operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,” N51 "o loro consorzi" N75l’intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura, sia di tipo automatico che valutativo, in relazione alla concessione dei contributi, alla loro erogazione e al controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari, con l’obbligo di segnalare alla Provincia le violazioni comportanti revoca o altre sanzioni “, per i rispettivi settori economici di riferimento”;

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Art. 15-bis - Comitato per gli incentivi alle imprese

N25

1. È istituito il comitato per gli incentivi alle imprese, quale organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale in materia di incentivi alle imprese.

2. Il comitato per gli incentivi alle imprese è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti del comitato hanno l’obbligo di astenersi nel caso di situazioni di conflitto di interesse in relazione agli argomenti esaminati dal comitato. N46

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SEZIONE III - OBBLIGHI, SANZIONI E VERIFICHE
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Art. 16 - Obblighi dei richiedenti e controlli

1. La concessione delle agevolazioni di questa legge comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per periodi da stabilire, a seconda delle fattispecie, tra un minimo di 3 e un massimo di 10 anni. Per i beni mobili il periodo di vincolo, comunque, dev'essere inferiore a quello stabilito per gli immobili.

2. Possono essere fissati obblighi e vincoli che si ritengano necessari o opportuni in base agli obiettivi prefissi anche in aggiunta a quelli indicati al comma 1, nonché in relazione a interventi di aiuto per azioni diverse dall'investimento in beni. Se gli obblighi e i vincoli fissati ai sensi di questo comma riguardano i livelli occupazionali, il mantenimento e l'aumento degli stessi deve essere assicurato dall'impresa beneficiaria applicando ai propri dipendenti i contratti previsti dal comma 6, lettera c). N144

3. Il trasferimento totale o parziale dell'azienda, la trasformazione, la fusione e la scissione societaria non comportano v

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Art. 17 - Revoche

1. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 16 o dalle disposizioni attuative della legge si provvede alla revoca totale o parziale o alla riduzione dei contributi. In caso di recupero le somme erogate sono maggiorate degli interessi legali.

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Art. 18 - Verifica delle politiche di incentivazione

N52

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Capo III - Interventi di sistema

 

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SEZIONE I - RICERCA, STUDI E PROMOZIONE

 

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Art. 19 - Diffusione della ricerca scientifica

1. Al fine di favorire una migliore conoscenza e collaborazione tra gli istituti di ricerca operanti in ambito provinciale e le imprese locali, la Provincia pr

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Art. 19-bis - Misure per accrescere la qualificazione delle imprese

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Art. 20 - Premi di specializzazione e di aggiornamento

1. Allo scopo di migliorare e elevare il livello di qualità dei servizi e del management aziendale, la Provincia istituisce, anche

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Art. 21 - Progetti di formazione e servizi per la nuova imprenditorialità

1. La Giunta provinciale promuove progetti specifici di formazione e qualificazione imprenditoriale di tipo manageriale, funzionali a singole iniziative da realizzare a favore di soggetti che intendono avviare per la prima volta un'impresa, nonché delle impres

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Art. 22 - Azioni positive per l’imprenditoria femminile e giovanile

N49

1. La Provincia, tramite l’Agenzia del l

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Art. 22-bis - Responsabilità sociale dell'impresa

1. La Provincia promuove la sottoscrizione di protocolli e intese finalizzati al riconoscimento del principio della responsabilità sociale d'impresa e all'affermazione del principio

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Art. 23 - Iniziative per il sostegno delle imprese sui mercati

1. Per promuovere l'affermazione dei beni prodotti dalle imprese trentine sui mercati interni e esterni al mercato comune europeo, la Provincia può concludere accordi di programma con lo Stato o altri enti pubblici nonché realizzare, direttame

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Art. 23-bis - Marchio di qualità in ambito agroalimentare

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Art. 23-ter - Iniziative per la valorizzazione e la promozione del sistema territoriale, agricolo e agroalimentare, e per la cultura alimentare

1. Per valorizzare e promuovere il sistema territoriale, agricolo e agroalimentare, e la diffusione di una corretta cultura alimentare, anche per preservare la cultura co

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Art. 24 - Promozione e qualificazione delle attività economiche

1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere nuove iniziative economiche, mediante la ricerca di imprenditori interessati e l'assistenza tecnica agli stessi imprenditori, nonché la divulgazione delle opportunità offerte dal territorio trentino e dal sistema economico locale. La Provincia, inoltre, sostiene progetti volti al rafforzamento e alla qualificazione delle piccole imprese e, in genere, dell'imprenditorialità locale femminile e giovanile, nonché alla promozione e al supporto alla realizzazione di distretti tecnologici o di poli d'innovazione, comunque denominati.N63

1-bis. Tra le iniziative di cui al comma 1 sono compresi i premi volti alla presentazione di idee e

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Art. 24.1 - Finanziamento di borse di studio per promuovere l'innovazione nei settori economici

1. La Provincia, anche mediante l'ac

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Art. 24.2 - Attività di informazione e promozione degli strumenti di intervento

N50

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Art. 24-bis - Sostegno all'innovazione

N26

1. N102

2. "Per promuovere la diffusione di iniziative imprenditoriali nei settori innovativi o ad alta tecnologia

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SEZIONE I-bis - SERVIZI ALLE IMPRESE E RETI

N53

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Art. 24-ter - Ambito di applicazione

N50

1. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti da questa sezione i soggetti indicati nell’

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Art. 24-quater - Aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile

1. La Provincia promuove, anche attraverso il concorso con fondi europei, la nascita e sostiene le piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o giovanile, anche mediante rilevamento di attività preesistente.

2. Ai fini di questo articolo si considerano imprese di nuova costituzione quelle costituite o rilevate entro i termini indicati dall’articolo 8, comma 3; inoltre, si considerano imprese a partecipazione femminile o giovanile:

a) le imprese i

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Art. 24-quinquies - Aiuti alle imprese per servizi di consulenza

N50

1. Per sostenere la competitività delle piccole e medie imprese possono essere ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza acquisiti all’esterno dell’azienda per:

a) l’innovazione di prodotto, "anche attraverso il design di prodotto e il design dei servizi"N110, e di processo nonché, in generale, l’innovazione nelle strategie anche organizzative dell’impresa

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Art. 24-sexies - Aiuti alle imprese per servizi a favore dell’internazionalizzazione

N50

1. Per accrescere la proiezione internazionale dell’economia provinciale, rafforzare gli investimenti e la penetrazione commerciale all’estero delle piccole e medie imprese e incrementare il numero delle imprese che esportano stabilmente possono essere ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza specialistica acquisiti all’esterno del

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Art. 24-septies - Aiuti alle piccole imprese innovative in fase di avviamento
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Art. 24-octies - Aiuti per l’attività consortile

N50

1. Per favorire la costituzione di reti d’impresa stabili possono essere concessi contributi per la costituzione e l’attività di consorzi e di società consortili finalizzate all’esercizio delle seguenti attività:

a) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica;

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Art. 24-novies - Aiuti per le reti d’impresa

N50

1. Allo scopo di sostenere le aggregazioni tra imprese, anche transregionali e transnazionali, sono concesse agevolazioni per promuovere la stipulazione di contratti di rete, come definiti dall’articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla

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Art. 24-decies - Aiuti per diritti di proprietà industriale
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Art. 24-undecies - Aiuti per la conciliazione famiglia - lavoro

N50

1. La Provincia promuove la conciliazione famiglia - lavoro, anche attraverso la concessione di aiuti alle

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Art. 24-duodecies - Aiuti per il passaggio generazionale

N50

1. Per promuovere la conservazione del patrimonio di c

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Art. 24-terdecies - Aiuti alle imprese per servizi di assistenza tecnica

1. P

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SEZIONE I-ter - PROMOZIONE DEI DISTRETTI

N78

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23025 9627802
Art. 24-quater-decies - Distretti

N79

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e j), la Provincia riconosce e promuove l'aggregazione delle imprese in distretti, finalizzati a sviluppare una progettualità strategica in conformità agli obiettivi della programmazione, volta a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la crescita del tessuto economico, anche

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23025 9627803
Art. 24 quindecies - Altre forme distrettuali

N79

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SEZIONE II - AREE, IMMOBILI E INFRASTRUTTURE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE

 

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Art. 25 - Interventi per aree

1. La Provincia, i comuni e le società alle quali partecipano i comuni e eventualmente altri enti pubblici, unitamente a soggetti privati, acquisiscono o acquisiscono e apprestano, o eventualmente apprestano, aree e strutture per attività economiche, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore.

1-bis. La Provincia, inoltre, può apprestare aree di proprietà dei soggetti di cui al comma 1 o di altri soggetti, anche privati, su loro richiesta e con loro assenso sul progetto di apprestamento; l'apprestamento può essere parzialmente realizzato anche dai suddetti proprietari. Gli interventi di apprestamento sono regolati da una convenzione che prevede il rimborso alla Provincia o ai soggetti proprietari delle spese sostenute nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 35, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. N8

1ter. La Provincia può altresì acquisire, ai sensi dell'articolo 27, le aree necessarie per la realizzazione della viabilità interna, comprensiva delle relative opere di urbanizzazione, idonea a garantire o a migliorare l'accesso ai lotti dove sia prevista la realizzazione di infrastrutture per l'insediamento di attività economiche, purché tale viabilità sia prevista dai piani regolatori o dagli strumenti

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Art. 26 - Dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità

1. L'adozione da parte della Provincia e dei comuni dei piani di acquisizione delle aree o dei progetti delle opere di cui alla pres

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Art. 27 - Modi di acquisizione

1. Per l'acquisizione delle aree si applicano le norme di cui alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come da ultimo modificata dall'

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Art. 28 - Cessione e gestione di opere

1. La Provincia può cedere con apposito "provvedimento" N8, anche a titolo gratuito,

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Art. 29 - Vincolo di destinazione e divieto di subcessione

1. Le aree di cui alla presente sezione sono soggette a vincolo di destinazione a attività compatibili con la destinazione urbanisticamente prevista al momento della cessione in proprietà o della costituzione del diritto di superficie per un periodo di venti anni. Il vincolo, costituito nell'atto di vendita, o di costituzione del diritto di superficie, viene annotato nel libro fondiario e decorre dalla data di stipulazione del contratto. "Se gli enti indicati nell'articolo 25, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., acquistano o realizzano immobili da dare in locazione finanziaria, il vincolo sulle aree decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ma viene annotato nel libro fondiario al momento del riscatto del bene da parte del locatario."N15

1-bis. La cancellazione del vincolo e della relativa annotazione tavolare può essere autorizzata dalla Provincia, previa richiesta da parte dell'impresa nei confronti della quale, prima della scadenza del periodo previsto al comma 1, siano venuti meno gli obblighi di realizzazione dei progetti insediativi e

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Art. 30 - Consultazione tra enti

N12

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Art. 31 - Prezzo di cessione delle aree

1. Il prezzo per l'alienazione delle aree o per la costituzione del diritto di superficie di cui a questa sezione corrisponde al val

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Art. 32 - Obblighi contrattuali

1. Negli atti di vendita o di costituzione del diritto di superficie delle aree a prezzo agevolato, previsti dalla presente sezione, la Provincia o gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25, prevedono, mediante apposite clausole, che l'acquirente o il concessionario si assumano obblighi concernenti:

a) le modalità e i tempi per la

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Art. 33 - Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società Trentino sviluppo s.p.a. e Tecnofin strutture s.p.a.

N27

1. La Provincia può disporre a favore di Trentino sviluppo s.p.a.:

a) il finanziamento di un fondo da utilizzare per l'acquisizione della disponibilità ", del diritto di opzione all'acquisto"N56 o della titolarità - anche in comproprietà con enti locali, con imprese e con i consorzi di cui all'articolo 8 - per la realizzazione o la ristrutturazione di aree, di immobili e dei relativi impianti generali, arredi e attrezzature, da destinare ad attività economiche. Fra queste attività sono comprese le strutture destinate allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e attività connesse, gli impianti a fune a servizio di attività turistiche "o funzionali a esigenze di mobilità alternativa"N114, gli impianti tecnologici a carattere ambientale ", le infrastrutture dello sport all'aria aperta o ricreative che possono garantire la riqualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica locale, nell'ottica di destagionalizzare l'offerta, alla luce dei processi di cambiamento climatico in corso e della differente domanda turistica internazionale"N114. Il fondo è usato anche per interventi di manutenzione straordinaria o di rifacimento parziale o totale degli immobili acquisiti, nonché per l'assunzione di partecipazioni “, anche in forma di finanziamenti da soci e prestiti obbligazionari o di garanzie fideiussorie,” N82 funzionali al sostegno di iniziative economiche anche esterne al territorio provinciale, purché d'interesse per l'economia trentina;

a-bis) il finanziamento, nell'ambito del fondo previsto dalla lettera a) e con le modalità stabilite da quest'articolo, delle attività previste dagli articoli 8, 9, 11, 20 e 21 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020; nella convenzione prevista nel comma 2 dell'articolo 14 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 è espressamente prevista l'esclusione di finanziamenti per azioni di marketing turistico legate a concorsi di bellezza; N65

a-ter) il finanziamento, nell'ambito del fondo previsto dalla lettera a) e con le

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Art. 34 - Interventi per impianti tecnologici

N28

1. La Provincia può disporre che quote del fondo di cui all'articolo 33 vengano riservate per l’acquisto, la realizzazio

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23025 9627815
Art. 34-bis - Istituzione del fondo per la finanza d'impresa e disposizioni per il sostegno di progetti integrati a favore del sistema delle imprese

N29

1. Per sostenere il miglioramento della struttura finanziaria e l'innovazione dei modelli di finanza delle imprese è istituito il fondo per la finanza d'impresa.

2. Il fondo è alimentato da appositi stanziamenti sul bilancio provinciale ed è utilizzato per le seguenti finalità:

a) concessione di garanzie su finanziamenti, di controgaranzie e cogaranzie ai sensi dell'articolo 34-quater;

b) partecipazione al capitale delle imprese, anche attraverso banche o società sottoposte alla vigilanza della Ban

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23025 9627816
Art. 34-ter – Istituzione del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'economia

N66

1. Per migliorare l'efficacia delle misure di sostegno al consolidamento e alla crescita del sistema economico, all'innovazione, alla nuova imprenditorialità, all'internazionalizzazione delle imprese, al risparmio energetico e all'utilizzazione delle fonti alternative di energia è istituito il fondo per le agevolazioni a sostegno dell'economia.

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Sezione II-bis - Interventi per favorire l'attività di garanzia collettiva fidi
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Art. 34-ter 1 (Disposizioni per l'utilizzo di fondi regionali per la costituzione di fondi di rotazione ad alimentazione mista per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese)

N74

1. La Provincia può destinare risorse al finanziamento di fondi di rotazione finalizzati a sostenere gli investimenti e la gestione delle imprese, comprese quelle turistiche e alberghiere, nel rispetto della disciplina europea. I fondi sono gestiti da istituti bancari “o da società di locazione finanziaria” N86convenzionati con la Provincia che si impegnino ad alimentare tali fondi

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Art. 34-quater - Interventi in favore dell'attività di garanzia collettiva fidi

N31

1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese, la Provincia promuove lo sviluppo dei confidi presenti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia concede alle imprese aderenti ai confidi un contribut

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23025 9627820
Art. 34-quinquies - Affidamento dell'erogazione di contributi

N15

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23025 9627821
Art. 34-sexies - Strumenti a favore della finanza d'impresa
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Capo IV - Delibera di esecuzione e disposizioni transitorie e finali
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23025 9627823
Art. 35 - Criteri e modalità per l'applicazione della legge

N49

1. La Giunta provinciale, ispirandosi ai principi di semplificazione amministrativa previsti dall’articolo 19 (Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, stabilisce, con una o più deliberazioni, i criteri e le modalità per l’applicazione di questa legge e in particolare determina:

a) le priorità di intervento;

b) le tipologie di aiuti finanziari in relazione agli interventi disciplinati dalla legge e le eventuali incompatibilità tra i diversi aiuti e i benefici previsti dalla legislazione vigente, prevedendo e disciplinando in ogni caso il divieto di cumulo tra gli aiuti previsti da questa legge e i benefici stabiliti ai sensi dell’articolo 10 bis;

c) le soglie e le misure di aiuto, eventualmente differenziate in rapporto alle tipologie di aiuto, alle priorità di intervento, alle zone di diverso sviluppo socio-economico o al settore di appartenenza

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23025 9627824
Art. 35-bis - Misure straordinarie per la ripresa economica

N50

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23025 9627825
Art. 36 - Clausola di salvaguardia

1. Gli effetti delle disposizioni contenute nella presente legge che introducono misure qualificabili come aiuti di Stato ai sensi d

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Art. 36.1 - Conoscenza delle opportunità di incentivazione
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23025 9627827
Art. 36.2 - Coordinamento provinciale per la produttività e competitività

1. La Provincia istituisce il Coordinamento provinciale per la produttività e la competitività, che svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

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Art. 36-bis - Informazioni sull'attuazione della legge

N69

N50 "1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, che riguarda, in particolare:" N70

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23025 9627829
Art. 37 - Disposizioni transitorie

1. La Giunta provinciale adotta la deliberazione di cui all'articolo 35 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui ai capi II e III hanno effetto dalla data indicata nella prima deliberazione di attuazione adottata ai sensi dell'articolo 35.

3. Per le domande di agevolazione presentate pri

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23025 9627830
Art. 38 - Abrogazioni di leggi provinciali

N34

1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1998, n. 15;

b) legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

c) legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14 (Interventi per favorire l'esportazione di prodotti delle piccole e medie aziende operanti nella provincia, associate in cooperative), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 18 aprile 1988, n. 15;

d) legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 (Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, ad esclusione del capo I del titolo I; N35

e) legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36 (Promozione della comm

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Art. 38-bis - Coordinamento delle disposizioni in materia di rinegoziazione di mutui assistiti da agevolazioni provinciali di cui all'articolo 3 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3

N1

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Art. 39 - Modificazione alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia)

N60

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23025 9627833
Art. 40 - Agevolazioni previste da leggi dello Stato

1. La Provincia autonoma di Trento può altresì concedere le provvidenze di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti

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Capo V - Patti territoriali

 

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23025 9627835
Art. 41 - Patti territoriali

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate) è sostituito dal seguente:

"1. Sono strumenti della programmazione provinciale:

a) il programma di sviluppo provinciale;

b) il piano urbanistico provinciale;

c) il bilancio pluriennale e annuale della Provincia;

d) i patti territoriali;

e) i piani e programmi previsti dalle leggi provinciali di settore nonché i programmi di gestione definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

f) i progetti".

2. Dopo l'articolo 12-bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 è inserito il seguente:

"Art. 12-ter - Patti territoriali

1. Il patto territoriale è l'accordo promosso da enti locali, dalla Provincia, da parti sociali, da soggetti pubblici o privati, ivi comprese società finanziarie e istituti di credito, rivolto ad attuare un programma di interventi caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale ed ecosostenibile, costituente fondamentale espressione del principio del partenariato sociale. Esso rappresenta il mezzo per attuare un complesso integrato di interventi, anche di tipo infrastrutturale, finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitate a livello subprovinciale, da realizzare mediante il miglior coordinamento degli interventi nell'ambito degli strumenti normativi esistenti. Il patto rappresenta inoltre lo strumento di raccordo fra gli interventi di una pluralità di soggetti pubblici, finalizzati allo sviluppo integrato e al miglioramento della qualità e della produttività dei servizi pubblici.

2. Il patto territoriale è altresì uno strumento di attuazione de

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Capo VI - Disposizione in materia di commercio

N54

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Art. 42 - Sospensione di termine in materia di commercio

N54

1.

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Capo VII - Disposizioni finanziarie

 

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Art. 43 - Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A sono autorizzate le nuove spese come, indicate nei relativi articoli.

2. Per i fini di cui agli articoli richiamati

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Allegato - Omissis

 

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