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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.P. Trento 22/09/1987, n. 11-51/Legisl.
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- D.P.G.P. 09/06/1995, n. 8-22/Leg.
- D.P.G.P. 17/01/1995, n. 1-15/Leg.
- D.P.G.P. 14/01/1993, n. 2-81/Leg.
- D.P.G.P. 14/01/1993, n. 1-80/Leg.
- D.P.G.P. 22/11/1991, n. 19-49/Leg.
- D.P.G.P. 26/10/1990, n. 15-28/Leg.
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Capo I - Disposizioni preliminari |
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Art. 1 - Denominazioni1. La le |
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Art. 2 - Piani orientativi1. I piani orientativi di cui all'art. 5 della L.P. saranno approvati dalla Giunta provinc |
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Capo II - Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico |
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Art. 3 - Parametri di congruità e compatibilità1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, della L.P., per il dimensionamento degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci tra loro interdipendenti, si dovrà tenere conto: |
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Art. 4 - Linee funiviarie di dimensioni limitate1. Si considerano impianti di dimensioni limitate ai fini dell'art. 2, comma 2, della L.P. |
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Art. 5 - Caratteristiche dei veicoli degli impianti di linea di prima categoria1. Le caratteristiche dei veicoli degli impianti realizzanti linee di prima categoria, di cui all'art. 9 della L.P., sono: |
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Art. 6 - Domanda di concessione1. La documentazione a corredo della domanda di concessione di linee funiviarie di cui all'art. 10 della L.P. deve essere integrata da: a) una relazione geologica e geotecnica concernente sia la stabilità di insieme della zona interessata dall'impianto e dalle eventuali piste da sci servite da questo, sia l'individuazione dei problemi che la natura e le caratteristiche geotecniche dei terreni pongono nelle scelte delle soluzioni progettuali, redatta in conformità alle norme tecniche in vigore per le indagini sui terreni e per l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; b) il piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe di cui all’articolo 31/1; N10 c) una relazione forestale, redatta da un tecnico professionista, che in riferimento all'unità idrografica interessata dagli interventi e alle relative caratteristiche morfologiche e dei suoli e ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad evitare, ridurre e, se del caso, compensare gli effetti negativi di |
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Art. 7 - Istruttoria della domanda1. Le relazioni scritte previste dall'articolo 11, comma 5, del |
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Art. 8 - Deposito cauzionale1. L'entità della quota del deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dell'impianto funiviario “o delle variazioni sostanziali del medesimo” N45 è fissata in: |
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Art. 8-bis - Progetto definitivo funiviario1. Il progetto funiviario definitivo previsto dall'articolo 25 della L.P. individua compiutamente l'opera nelle sue linee generali e negli elementi |
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Art. 9 - Modifica della concessione1. Ai fini della modifica della concessione sono da considerare variazioni sostanziali nelle caratteristiche della linea: 1) la sostituzione dell'impianto realizzante |
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Art. 10 - Rinnovo della concessione1. Almeno otto mesi prima della scadenza della concessione “la struttura provinciale competente in materia di impianti a fune e piste da sci ne dà comunicazione all'interessato mediante l'ut |
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Art. 11 - Tariffe, orari, modalità di trasporto, copertura assicurativa RC1. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione sia i criteri generali per la determinazione delle tariffe di corsa semplice, sulla base delle caratteristiche principali dell'impianto, sia il margine di oscillazione consentito, in più ed in meno, rispetto al valore nominale così determinato. 2. I biglietti forfettari emessi sugli impianti di trasporto a fune appartenenti ad un sistema devono avere validità su tutti gli impianti dello stesso. Per sistema si intende l'insieme di due o più impianti, anche di tipo diverso, fra loro interconnessi o funzionalmente interdipendenti. 3 |
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Art. 12 - Collaudo funzionale1. In calce alla domanda di collaudo, il direttore dei lavori deve attestare che l'opera è stata eseguita sotto la sua sorveglianza, in conformità al progetto approvato e che egli ha effettuato pers |
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Art. 13 - Oneri di sorveglianzaLa misura del contributo annuo, che il concessionario è tenuto a versare alla Provincia quale corrispettivo delle spese di sorveglianza, è fissato in: |
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Art. 14 - Vigilanza tecnica sull'impianto |
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Art. 15 - Statistica1. Ai fini statistici di cui all'art. 31 della L.P., nelle stazioni di partenza di tutti g |
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Art. 16 - Contrassegno distintivo1. Il contrassegno distintivo di riconoscimento del personale addetto agli impianti e a co |
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Capo III - Disciplina delle piste da sci |
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Art. 17 - Tipologie delle piste da sci |
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Art. 18 - Requisiti tecnici delle piste1. Tutte le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici: a) l'andamento della pista deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocità, l'involontario od improvviso stacco degli sci dal fondo; gli eventuali cambiamenti di pendenza dovranno essere opportunamente raccordati; b) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze tali che, durante il periodo di esercizio della pista, possano affiorare o comunque costituire pericolo per gli sciatori; c) “la pista non deve attraversare” N46 strade carrozzabili aperte al traffico invernale e tracciati utilizzati da sciovie, slittinovie ed altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte |
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Art. 19 - Classificazione delle piste da discesa |
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Art. 20 - Classificazione delle piste da fondo1. Le piste da fondo si suddividono, in base alla funzione e al rispettivo grado di difficoltà, in campo scuola, pista facile, pista di media difficoltà, pista difficile e pista di collegamento. N4 2. Il campo scuola è costituito da |
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Art. 20-bis - Classificazione dei tracciati escursionistici |
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Art. 21 - Segnaletica1. La pista da sci deve essere dotata della necessaria segnaletica. 2. I segnali devono essere conformi, per dimensione, forma, colore, funzionalit� |
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Art. 22 - Piste di dimensioni limitate1. Ai fini previsti dall'articolo 2, comma 2, della L.P. si considerano di dimensioni limitate i tracciati escursionistici, le piste da discesa, da fondo e da slittino aventi le seguenti caratteristiche: a) la pista da discesa ha una lunghezza non superiore a metri 750 e superficie non superiore a 2 ettari; nel calcolo della superficie utile ai fini della soglia si computano oltre al pia |
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Art. 23 - Assenso preliminare per l'apprestamento di piste da sci: modalità di presentazione della domanda e requisiti del progetto1. La domanda di assenso preliminare ai sensi dell'articolo 4 della L.P. per l'apprestamento di piste da sci non collegate alla costruzione di nuovi impianti funiviari o alla modifica di quelli esistenti deve essere corredata della seguente documentazione: |
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Art. 24 - Autorizzazione all'apprestamento di piste da sci: requisiti del progetto esecutivo1. La domanda di autorizzazione all'apprestamento di pista/e da sci deve essere presentata “alla struttura provinciale competente in materia di piste da sci” N46 corredata della seguente documentazione: a) progetto esecutivo della pista, redatto in conformità alle disposizioni di cui al successivo terzo comma; b) relazione illustrante le caratteristiche tecniche della pista ed i lavori da effettuare, con l'indicazione dei relativi tempi tecnici di attuazione; |
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Art. 24-bis - Autorizzazione per le opere accessorie |
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Art. 24-ter - Dichiarazione di pubblica utilità1 |
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Art. 25 - Piste riservate o chiuse1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista può riservare la pista da sci ad una determinata categoria di utenti (snowboard, sci alpino, fondo tecnica libera, fondo tecnica classica, manifestazioni agonistiche, allenamenti, ecc.). |
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Art. 26 - Servizi tecnici e di assistenza. Trasporto infortunati1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista è tenuto ad assicurare il servizio di trasporto degli infortunati sulla stessa fino alla più vicina strada carrozzabile raggiungibile da autolettighe; deve essere predisposta e costantemente d |
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Art. 27 - Servizi tecnici e di assistenza. Manutenzione dei tracciati e della segnaletica e relativo responsabile1. La manutenzione dei tracciati e della segnaletica comprende tutte quelle operazioni che garantiscono la sicurezza delle piste da sci aperte al pubblico attraverso la verifica dell'efficienza dell'attrezzatura allo scopo posizionata, quale reti di contenimento o di delimitazione, protezioni antiurto, segnaletica e simili, nonché l |
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Art. 28 - Servizi tecnici e di assistenza. Manutenzione estiva delle piste1. Durante il periodo di non innevamento il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista deve provvedere alla sistemazione dei terreni comunque interessati dalla stessa e dalle sue pertinenze al fine di evitare il verificarsi di |
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Art. 30 - Modifiche al tracciato della pista1. Le modifiche al tracciato delle piste di cui all'art. 47 della L.P., sono sottoposte al |
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Art. 30-ter - Comportamento dello sciatore1. Per "sciatore" si intende chiunque percorre le piste da sci equipaggiato di sci, “snowboard, snowbike o attrezzi similari” N46. L'accesso alle piste è consentito solo agli sciatori ed è pertanto vietato l'ingresso ai pedoni e agli animali nonché l'uso di mezzi quali slitte, motoslitte, bob, gommoni e similari. 2. Nell'utilizzare le piste da sci ogni sciatore, oltre ad attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica, deve rispettare le seguenti regole: a) condotta: 1) lo sciatore deve tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista, alla situazione ambientale ed alle proprie capacità tecniche, non costituisca pericolo per l'incolumità propria ed altrui; in particolare ogni sciatore deve mantenere velocità, traiettorie e distanze di sicurezza tali da evitare, anche in caso di caduta, ogni ostacolo prevedibile; |
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Art. 30-ter 1 - Comportamento degli utenti delle piste da slittino |
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Art. 30-quater - Copertura assicurativa per la responsabilità civile |
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Art. 30-quinquies - Messa a disposizione degli utenti di una polizza assicurativa1. In relazione all'obbligo previsto dall'articolo 40, comma 1-ter, della L.P. i |
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Art. 30-sexies - Addetti alle funzioni di controllo1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste da sci sono svolte anche dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci o da personale addetto ai servizi previsti dall'articolo 50 della L.P., in possesso della qualifica di "addetto alla sorveglianza" riconosciuta con le modalità previste dall'articolo 55, comma 3, della mede |
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Capo III-bis - Messa in sicurezza delle piste da sci e degli impianti a fune dal pericolo di valanghe |
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Art. 31/1 - Piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe1. Il piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe previsto dall'a |
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Art. 31/2 - Relazione nivologica1. La relazione nivologica individua gli impianti, le piste e le strutture indicati all'articolo 31/1, comma 3, rappresentandoli ne |
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Art. 31/3 - Progetto delle misure di difesa1. Qualora la relazione nivologica di cui all'articolo 31/2 individui la presenza di rischio valanghivo nel comprensorio sciistico, deve essere redatto un progetto delle misure di difesa che descrive dettagliatamente le azioni delineate negli "indirizzi operativi". Tale progetto si articola in due sezioni denominate rispettivamente "interventi strutturali" e "attività gestionali". 2. Gli interventi strutturali sono costituiti da opere, manufatti, variazioni morfologiche o dei soprassuoli capaci di precludere il manifestarsi del fenomeno valanghivo ovvero di impedirne gli effetti dannosi. Fermo restando quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di progettazione delle specifiche tipologie di opere da realizzare, il progetto degli interventi strutturali contiene i seguenti elaborati: |
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Art. 31/6 - Attuazione e aggiornamento del piano1. Il titolare assicura piena attuazione a quanto previsto dal piano, con riguardo agli interventi strutturali e alle attività gestionali nonché alla dotazione e all'utilizzo dei sistemi e dei dispositivi necessari. 2. Nel corso di ciascuna stagione di esercizio |
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Art. 31/7 - Vigilanza tecnica |
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Art. 31/8 - Temperamento del regime sanzionatorio |
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Art. 31/9 - Addetti alle attività gestionali1. In relazione all'entità ed alla complessità delle attività gestionali previste dal piano, gli addetti necessari per assicurarne la corretta attuazione sono individuati dal predetto piano fra quelli di seguito indicati: a) responsabile della sicurezza valanghe e suo sostituto; b) operatore del distacco artificiale; c) osservatore nivologico. |
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Art. 31/10 - Corsi specialistico di formazione e attestato di qualifica1. La formazione teorico-pratica degli addetti previsti dall'articolo 31/9, è svolta mediante corsi specialistici aventi le caratteristiche definite nell'allegato I, in particolare per quan |
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Allegato A - Formula per stabilire il costo convenzionale degli impianti che realizzano le linee di trasporto funiviario, mediante criteri parametrici
Il costo è valutato in migliaia di euro, arrotondato al numero intero, dalla seguente formula:
IMPIANTI a moto continuo
Formula: C = H [(AxL2 + BxL + C) + (Q – Q*) x (M x L2 + N x L + 0) + Eventuali costi aggiuntivi]
Essendo
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Allegato D - Regolamento per l'applicazione dell'art. 27.2 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, concernente la "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci": disposizioni per la gestione dell'impianto e per la nomina, le mansioni e obblighi, i requisiti dei tecnici responsabili e del personale addetto all'esercizioArt. 1 - Denominazioni 1. La legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, concernente la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci è indicata nel presente regolamento con la sigla L.P.; il servizio impianti a fune è indicato con la sigla SIF.
Art. 2 - Tecnico responsabile, nomina, sostituzione, rinuncia 1. Il tecnico responsabile preposto agli impianti a fune ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della L.P. deve essere provvisto di laurea magistrale o specialistica in ingegneria, oppure conseguita secondo l'ordinamento previgente al d.m. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai relativi decreti attuativi. Il tecnico responsabile per gli impianti delle categorie S e D previsto all'articolo 9 di questo allegato, può essere provvisto di diploma di perito industriale o di diploma di laurea in ingegneria di primo livello. Il tecnico responsabile deve comunque essere iscritto nel relativo ordine professionale. N80 2. Il tecnico responsabile deve risultare iscritto in apposito registro tenuto a cura del SIF: l'iscrizione, anche limitatamente a determinate categorie di impianto, avviene su domanda dell'interessato che è subordinata: a) alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che l'interessato è iscritto al rispettivo ordine professionale; N85 b) alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che l'interessato: - non ha riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale: - non ha in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'interdizione ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa; N85 c) all'accertamento della sua competenza specifica nel settore funiviario, sulla base di curriculum corredato da relative attestazioni dell'attività tecnico-professionale svolta precedentemente, integrato eventualmente da esame-colloquio da sostenere avanti una commissione composta da due ingegneri del SIF; dell'esame-colloquio viene redatto processo verbale. Il requisito previsto da questa lettera non è richiesto per gli interessati che attestino di essere in possesso del certificato di idoneità rilasciato dal Ministero dei trasporti, ovvero di essere iscritti nell'apposito registro dell'ufficio trasporti funiviari della Provincia autonoma di Bolzano. N85 N81 2-bis. L'iscrizione nel registro prevista al comma 2 decade al compimento del settantesimo anno di età. N82 3. Il tecnico responsabile è nominato dal concessionario; in calce al foglio di nomina lo stesso dichiara la propria accettazione dell'incarico. La nomina ha efficacia con il benestare espresso dal SIF. La rinuncia all'incarico da parte del tecnico responsabile, ovvero la sostituzione su iniziativa del concessionario, è comunicata al SIF, oltre che all'interessato, almeno 2 mesi prima della cessazione dall'incarico. La sostituzione del tecnico responsabile può avvenire, previo benestare del SIF, derogando da questi termini, nel caso di comprovata necessità e di accordo fra le parti interessate, ovvero nel caso gravi inadempienze, da parte del concessionario o del tecnico responsabile, agli obblighi fissati dal presente regolamento, denunciate al SIF da una delle parti. 4. Il SIF può revocare il benestare di cui al precedente comma e richiedere con provvedimento motivato la sostituzione del tecnico responsabile, ove questo abbia dimostrato comprovata imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti; nello stesso provvedimento è fissato il termine di tempo entro il quale deve aver luogo la sostituzione. 5. Salvo motivi di forza maggiore, nel caso di sostituzione, l'atto di subentro è formalizzato mediante apposito verbale di consegna, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal concessionario, nel quale il tecnico responsabile cessante può inserire informazioni sul decorso periodo di servizio dell'impianto, nonché avvertenze utili al subentrante in materia di sicurezza del servizio medesimo; “copia del suddetto verbale è custodito presso la sede del titolare e inviato alla struttura provinciale competente in materia di impianti a fune.” N86 5-bis. Per l'eventualità di una temporanea assenza od impedimento il tecnico responsabile nomina, con il benestare del concessionario, un sostituto in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo cui affida temporaneamente le proprie funzioni, eventualmente precisando per iscritto gli adempimenti o avvertenze per il subentrante. Di tale nomina il tecnico responsabile dà tempestiva comunicazione scritta al SIF allegando la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona nominata quale sostituto. N87 6. N59 7. N60 8. N61
Art. 3 - Personale addetto all'esercizio di impianti a fune, generalità e quantità 1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti a fune deve garantire lo svolgimento sicuro e regolare dell'esercizio. Detto personale deve comprendere: - il capo servizio; - il macchinista; - l'agente della stazione rinvio e di quella eventuale di transito; - un congruo numero di agenti, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, tenendo conto anche della stagionalità e di intesa con il tecnico responsabile. N62 Per gli impianti particolarmente complessi il SIF può richiedere che le mansioni di agente siano svolte da personale in possesso di qualifica di macchinista. 2. Nel regolamento di esercizio di ciascun impianto di cui all'art. 5, primo comma, è definita la consistenza normale del personale che deve essere presente sull'impianto per garantire un sicuro servizio. Al fine di assicurare la regolarità dell'esercizio, oltre al numero di persone di cui sopra, deve essere previsto personale sostituto, per tener conto delle assenze per riposo periodico, congedo o per malattia; possono essere previste variazioni rispetto alle condizioni normali di servizio dovute ad eventuali occasioni di servizio ridotto o speciale. 3. Tutto il personale addetto alle mansioni di sicurezza e di regolarità del servizio deve essere in possesso delle qualifiche di cui all'art. 9. N63 |
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Allegato E - Scheda identificativa delle valanghe |
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Allegato F - Elaborati facenti parti del P.I.S.T.E.Il piano di intervento per la sospensione temporanea dell’esercizio, denominato P.I.S.T.E., è composto dai seguenti elaborati tecnici: |
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Allegato G - Elaborati facenti parte del P.I.D.A.V.Il piano di intervento per il distacco artificiale delle valanghe, denominato P.I.D.A.V., è composto dai seguenti elaborati tecnici: a) relazione tecnico-illustrativa: descrive i tempi e le modalità di sospensione temporanea dell’esercizio nonc |
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Allegato I - Corsi abilitantiCORSO PER OSSERVATORE NIVOLOGICO Il corso è finalizzato a fornire le nozioni di base relative alla tematica delle valanghe e della neve nonché le conoscenze necessarie al corretto rilevamento dei dati nivometeorologici. Il corso verte sulle seguenti materie: - meteorologia alpina, formazione ed evoluzione del manto nevoso, tipologia delle valanghe ed influenza del sovraccarico sul meccanismo di distacco, terreno da valanghe, strumenti di misura e metodi di osservazione, nozioni di autosoccorso e soccorso organizzato. Titolo di studio richiesto per l’accesso al corso: diploma di scuola media inferiore Numero minimo di ore di insegnamento: __30__ |
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Allegato J - Massimali minimi della polizza di assicurazione per la responsabilità civile prevista dall'articolo 40, comma 1-bis, della L.P. |
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Allegato K - Massimali minimi della polizza di assicurazione per la responsabilità civile prevista dall'articolo 40, comma 1-ter, della L.P. |
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Allegato K-bis - Onorario dei collaudatori degli impianti a fune
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27/11/2024
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