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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 11/03/2005, n. 3
L. P. Trento 11/03/2005, n. 3
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 06/07/2023, n. 6
- L.P. 12/08/2020, n. 8
- L.P. 04/10/2012, n. 20
- L.P. 04/10/2012, n. 19
- L.P. 30/07/2010, n. 17
- D.P.P. 27/04/2010, n. 13-45/Leg.
- L.P. 24/10/2006, n. 7
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Capo I - Disposizioni in materia di agricoltura e di foreste |
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Art. 1 - Art. 4 - Omissis
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Art. 5 - Modificazioni della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in materia forestale) |
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Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 23 settembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) |
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Art. 7 - Omissis
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Capo II - Disposizioni in materia di commercio
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento) in materia di distributori di carburanti |
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Art. 11 - Disposizioni relative all'autorizzazione per gli esercizi addetti alla somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, in deroga a tutte le disposizioni programmatorie, possono presentare domanda di autorizzazione alla somministrazione di pasti veloci prevista dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art |
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Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica dell'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, sono inseriti i seguenti: "3 bis. Nel limite massimo previsto dal comma 3, con regolamento sono stabiliti il numero di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio |
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Art. 13 - Omissis
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Capo III - Disposizioni in materia di turismo |
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Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)1. Nell'articolo 1 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, le parole: "e in conformità con gli obiettivi del piano di politica turistica di cui all'articolo 3 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21" sono soppresse. |
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Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate)1. L'articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 è sostituito dal seguente: "Art. 22 - Divieto di circolazione |
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Art. 17 - Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della |
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Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)1. Nel comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli esercizi albergh |
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Art. 20 - Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 21 aprile 1987 n. 7, il quinto trattino è sostituito dal seguente: "- al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l'espressione del parere della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale;". |
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Art. 21 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali) |
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Art. 22 - Art. 23 - Omissis
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Capo IV - Disposizioni in materia di servizi alle imprese, di industria e di cave |
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Art. 24 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio) |
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Art. 25 - Art. 26 - Omissis
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Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 bis della legge provincial |
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Art. 28 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento) |
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Capo V - Disposizioni in materia di distribuzione del metano e di risparmio energetico |
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Art. 29 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8 (Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia di Trento)1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legg |
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Art. 30 - Sostituzione dell'articolo 3 sexies della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia) |
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Capo VI - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 31 - Art. 32 - omissis
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Art. 33 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Tabella A - Tabella B - Omissis
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