Comma abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 12/08/2020, n. 8, così recitava:

"2. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale n. 8 del 2002 è aggiunto il seguente:

"Art. 6-bis - Iniziative dirette della Provincia in materia di valorizzazione territoriale e di prodotto

1. La Provincia può realizzare direttamente iniziative di carattere interregionale finalizzate all'attuazione di progetti di valorizzazione territoriale e di prodotto riguardanti l'intera provincia, parte di essa ovvero ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse.

2. Le iniziative previste dal comma 1 possono essere realizzate anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici o privati.

3. Con regolamento della Giunta provinciale, da sottoporre al preventivo parere della competente commissione consiliare, sono stabilite le modalità per l'attuazione di questo articolo.""

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