N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 12/08/2020, n. 8, così recitava:

"3. All'articolo 10 della legge provinciale n. 8 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: "fino ad un massimo di dodici mesi" sono aggiunte le seguenti: ", salvo proroga motivata stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima di tre mesi";

b) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La Provincia subentra nei rapporti attivi e passivi non liquidati. Le eventuali eccedenze attive finali sono destinate ad iniziative a favore del turismo previste dalle leggi vigenti.";

c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. I marchi di cui è titolare ciascuna azienda di promozione turistica sono trasferiti alla Provincia la quale, su richiesta, può cederli in licenza esclusiva, a titolo gratuito, ai soggetti di cui all'articolo 9 competenti per ambito. La Provincia riconosce ai soggetti licenziatari la facoltà di sub-licenza. Le autorizzazioni all'uso del marchio rilasciate dalle aziende di promozione turistica mantengono validità fino alla data di cessazione della medesima autorizzazione, stabilita e preventivamente comunicata agli interessati da parte dei soggetti di cui all'articolo 9.

5-ter. La Provincia trasferisce alle aziende di promozione turistica in liquidazione i fondi necessari per far fronte ad oneri sopravvenuti dopo l'apertura della liquidazione.""

Dalla redazione