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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 29/12/2006, n. 11
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.P. 29/12/2017, n. 17
- L.P. 17/09/2013, n. 19
- L.P. 04/10/2012 n. 20
- L.P. 30/07/2010, n. 17
- L.P. 23/07/2010, n. 16
- D.P.P. 13/07/2010, n. 18-50/L
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Capo I - Capo IV - Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di acque pubbliche
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Art. 24 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), e di disposizioni connesse1. Dopo l'articolo 16-novies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è inserito il seguente: "Art. 16-decies (Disposizioni in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica) — 1. Gli utenti a qualunque titolo di acque pubbliche pagano alla Provincia un canone, quale corrispettivo per gli usi dell'acqua prelevata. 2. Con riferimento ai diversi usi dell'acqua, il canone è stabilito dalla Giunta provinciale sulla base dei seguenti criteri: a) il canone è richiesto a decorrere dalla data di attivazione del prelievo; b) determinazione di categorie omogenee di usi assimilabili dell'acqua; c) individuazione dei casi in cui è prevista una quota fissa e dei casi in cui alla quota fissa è aggiunta una quota variabile; d) l'ammontare della quota fissa è calcolato sulla base della quantità di acqua concessa o assentita e dell'eventuale occupazione del demanio idrico con le opere non strettamente necessarie alla derivazione; e) l'ammontare della quota variabile è calcolato sulla base della quantità di acqua effettivamente derivata risultante dai misuratori di portata installati secondo l'articolo 13 delle norme di attuazione del piano generale d |
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Art. 25 - Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico1. All'articolo 1-bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo ed il terzo periodo del comma 1 sono abrogati; b) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti: "1-bis. In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, i procedimenti per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico di cui al previgente articolo 1-bis, commi da 6 a 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 |
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Art. 26 - Proroga delle utenze di acqua pubblica e modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 101. La durata delle utenze di acqua pubblica che hanno usufruito della proroga prevista dall'articolo 38, commi 1 e 2, della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, è prorogata di diritto fino al 31 dicembre 2018. 1-bis. Al rinnovo delle utenze previste dal comma 1 si applica l'articolo 53 (Misure organizzative per l'esercizio dell |
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Capo VI - Disposizioni in materia di contabilità, di pari opportunità, di programmazione e di zone montane
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Art. 27 - Art. 30 - Omissis
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Art. 31 - Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura)1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: "Il regolamento prevede, inoltre, i casi di decadenza dal beneficio già concesso per inadempimento degli obblighi imposti d |
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Art. 32 - Omissis
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Capo VII - Disposizioni in materia di attività economiche |
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Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia) |
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Art. 34 - Omissis |
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Art. 35 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio) |
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Art. 36 - Art. 37 - Omissis
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Art. 38 - Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di efficacia degli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile1. Il comma 4 dell'articolo 58 della legge provinciale 19 febbrai |
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Art. 39 - Art. 43 - Omissis
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Art. 44 - Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento) |
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Art. 45 - Art. 46 - Omissis
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Art. 47 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava)1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 24 ottobre 2006, |
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Art. 48 - Art. 50 - Omissis
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Art. 51 - Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) |
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Art. 52 - Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) |
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Art. 53 - Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, relativo all'istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi1. Dopo lettera a) del comma 4 dell'artico |
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Art. 54 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22) |
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Art. 55 - Modificazioni della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e in materia di tutela dell'ambiente1-2. Omissis. 3. Il comma 6 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004 |
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Art. 56 - Art. 60 - Omissis
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Art. 61 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"1. All'articolo 2 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel numero 3) della lettera d) del comma 1 la parola: "agli" è sostituita dalle seguenti: "e della permanenza negli"; b) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Se, dopo l'accesso ai benefici previsti da questa legge, entrano a far parte del nucleo familiare nuovi componenti non legati da rapporto di coniugio o di parentela entro il primo grado o di affinità entro il primo grado, la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, per il periodo individuato dal regolamento di esecuzione, non può comunque essere considerata inferiore a quella risultante per il nucleo familiare escluso il soggetto entrante, salvo che l'ingresso nel nucleo familiare dei predetti soggetti sia motivato da comprovate ragioni di natura assistenziale." 2. All'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti: "a) che abbiano ottenuto l'accesso agli alloggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c); b) o che siano utilmente iscritti nelle graduatorie per l'accesso agli alloggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c);"; b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il contributo integrativo concesso ai nuclei familiari che occupano un alloggio di proprietà o in disponibilità di ITEA SpA o delle imprese convenzionate è versato dall'ente locale direttamente al locatore."; c) nel comma 7 le parole: "per un periodo, non inferiore a un anno," sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo"; d) nella lettera a) del comma 8 le parole: "decorre dal mese successivo a quello in cui è stata comunicata o accertata la modificazione della condizione economico-patrimoniale" sono sostituite dalle seguenti: "ha decorrenza con le modalità individuate dal reg |
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Art. 62 - Art. 64 - Omissis
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Art. 65 - Inserimento dell'articolo 57-bis nella legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, in materia di autocertificazioni |
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Art. 66 - Art. 79 - Omissis
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Art. 80 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Allegati - Omissis
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