N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 35 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)

1. All'articolo 24 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: ", nonché alla promozione e al supporto alla realizzazione di distretti tecnologici o di poli d'innovazione, comunque denominati";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. La Provincia è autorizzata a concedere contributi straordinari per gli investimenti d'impianto e le spese di funzionamento a soggetti, costituiti in qualsiasi forma, preposti a promuovere e supportare l'attivazione sul territorio provinciale di distretti tecnologici o di poli d'innovazione, comunque denominati.

2-ter. La Provincia, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., può assegnare premi a favore di piccole e medie imprese per sostenere i processi volti all'ottenimento di brevetti europei e internazionali. A tal fine possono essere utilizzate le risorse stanziate sul fondo brevetti previsto dall'articolo 25 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse).

2-quater. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter."

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale n. 6 del 1999 è aggiunto il seguente periodo: "Se gli enti indicati nell'articolo 25, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., acquistano o realizzano immobili da dare in locazione finanziaria, il vincolo sulle aree decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ma viene annotato nel libro fondiario al momento del riscatto del bene da parte del locatario."

3. Nel comma 3 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 6 del 1999 dopo le parole: "cessazione di attività" sono inserite le seguenti: "da più di due anni".

4. Dopo l'articolo 34 della legge provinciale n. 6 del 1999 è inserito il seguente:

"Art. 34-bis - Istituzione del fondo per la finanza d'impresa e disposizioni per il sostegno di progetti integrati a favore del sistema delle imprese

1. Per sostenere il miglioramento della struttura finanziaria e l'innovazione dei modelli di finanza delle imprese è istituito il fondo per la finanza d'impresa.

2. Il fondo è alimentato da appositi stanziamenti sul bilancio provinciale ed è utilizzato per le seguenti finalità:

a) concessione di garanzie su finanziamenti, di controgaranzie e cogaranzie ai sensi dell'articolo 34-quater;

b) partecipazione al capitale delle imprese, anche attraverso banche o società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché attraverso fondi d'investimento, altre forme di finanza strutturata o costituzione di fondi di rotazione;

c) concessione dei contributi previsti dall'articolo 6;

d) interventi compensativi delle quote di trattamento di fine rapporto devoluti dalle imprese a enti previdenziali o fondi ai sensi di specifiche disposizioni di legge, da attuare tramite gli enti indicati nell'articolo 34-quater;

e) erogazione di finanziamenti destinati alla copertura degli oneri per i servizi finalizzati alla fruizione degli interventi del fondo;

f) contributi previsti dall'articolo 34-quater, comma 2.

3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale determina la ripartizione delle risorse assegnate al fondo tra i diversi settori d'intervento. La deliberazione prevista dall'articolo 35 individua i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo.

4. Gli interventi a favore delle imprese a carico del fondo, riconosciuti nel rispetto della normativa comunitaria, nonché gli altri aiuti previsti dalla presente legge e dalla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), possono essere concessi per il tramite o a favore di consorzi, società consortili e società cooperative anche per la realizzazione d'iniziative dei propri soci, quando esse siano finalizzate all'attuazione di progetti integrati d'interesse generale, che consentano il miglioramento dello stato dei servizi e delle infrastrutture funzionali all'attività economica attraverso l'attivazione congiunta di risorse pubbliche e private. Nel caso in cui i contributi siano concessi direttamente a favore dei consorzi e società predetti, gli stessi rispondono degli obblighi connessi alle agevolazioni.

5. Gli atti autorizzatori necessari all'attuazione dei progetti integrati di cui al comma 4 sono adottati mediante conferenze di servizi. La Giunta provinciale, inoltre, è autorizzata a utilizzare personale dell'amministrazione provinciale, su base volontaria, nonché enti strumentali dell'amministrazione o altri soggetti esterni, con onere a carico del fondo, per lo sviluppo e il coordinamento dei progetti, compresa la cura dei rapporti con la pubblica amministrazione e la promozione di sistemi antinfortunistici innovativi."

5. Dopo l'articolo 34-bis della legge provinciale n. 6 del 1999 è inserito il seguente:

"Art. 34-ter - Istituzione del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa

1. Per perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno al consolidamento e alla crescita del sistema economico, all'innovazione e alla nuova imprenditorialità è istituito il fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa.

2. Nel fondo confluiscono le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4, 8 e 11 di questa legge, degli articoli 6 e 6-bis della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge provinciale n. 17 del 1993, dell'articolo 24, commi 1 e 2, e dell'articolo 28, comma 2-bis, della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento), assicurando la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente.

3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi della legislazione provinciale di settore. Ai fini della programmazione delle risorse la Giunta provinciale ripartisce il fondo in relazione alle diverse finalità e settori d'intervento."

6. Nel capo III della legge provinciale n. 6 del 1999, dopo l'articolo 34-ter, è inserita la seguente sezione:

"Sezione II-bis - Interventi per favorire l'attività di garanzia collettiva fidi"

7. Dopo l'articolo 34-ter della legge provinciale n. 6 del 1999, nella sezione II-bis, è inserito il seguente:

"Art. 34-quater - Interventi in favore dell'attività di garanzia collettiva fidi

1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese, la Provincia promuove lo sviluppo degli enti di cui all'articolo 15, comma 1, che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia concede alle imprese aderenti ai Confidi un contributo a titolo di "de minimis" fino a un massimo di 3.000 euro per ogni quota sociale sottoscritta, destinato all'abbattimento del sovrapprezzo. Il contributo è corrisposto direttamente al Confidi in nome e per conto di ciascun aderente e non può in ogni caso essere restituito all'impresa in caso di recesso dal Confidi.

3. Per garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie agli associati a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fidejussori innovativi alle imprese associate, la Provincia concede agli enti di garanzia finanziamenti, nei limiti della disciplina comunitaria, destinati:

a) alla costituzione e all'integrazione dei fondi rischi;

b) a programmi di consolidamento, di aggregazione o di creazione di reti, realizzati tra Confidi.

4. Per l'accesso agli interventi previsti da quest'articolo gli enti di garanzia devono:

a) riservare la nomina alla Giunta provinciale di un numero di componenti nel consiglio di amministrazione che rappresenti almeno due decimi degli amministratori e comunque non inferiore a tre, di cui uno scelto fra i funzionari provinciali appartenenti alle strutture del dipartimento competente in materia e uno designato dalle minoranze consiliari. Se lo statuto prevede un comitato esecutivo, alla Giunta provinciale dev'essere riservata la nomina di almeno un suo componente;

b) non distribuire tra i soci, durante la vita del Confidi, le riserve, incluse quelle relative alla concessione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, e non remunerare il capitale a un tasso superiore a quello legale;

c) restituire alla Provincia, in caso di scioglimento, quanto residua nel bilancio dell'ente delle somme concesse ai sensi dei commi 2 e 3. Non rientrano fra le ipotesi di scioglimento le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

5. Con le deliberazioni previste dall'articolo 35 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di applicazione di quest'articolo, tenendo conto delle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia in materia d'intermediari finanziari, prevedendo in particolare:

a) le condizioni di ammissibilità e di graduazione degli interventi;

b) le modalità e i termini di presentazione delle domande per l'accesso agli interventi."

8. Dopo l'articolo 34-quater della legge provinciale n. 6 del 1999, nella sezione II-bis, è inserito il seguente:

"Art. 34-quinquies - Affidamento dell'erogazione di contributi

1. Con convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione provinciale e comunitaria che disciplina l'attività contrattuale, la Provincia può affidare agli enti di garanzia l'erogazione di contributi già concessi dalla Provincia medesima."

9. Dopo la lettera n-ter) del comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono inserite le seguenti:

"n-quater) le modalità di funzionamento del fondo per la finanza d'impresa, anche attraverso l'affidamento agli enti di garanzia o a società controllate dalla Provincia di specifici compiti o attività, nel rispetto della legislazione provinciale e comunitaria che disciplina l'attività contrattuale;

n-quinquies) le disposizioni attuative previste dal comma 5 dell'articolo 34-quater."

10. Le modificazioni al comma 3 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 6 del 1999 apportate da quest'articolo, in quanto più favorevoli, si applicano anche con riguardo ai rapporti sorti in virtù dei contratti già stipulati sulla base della legge provinciale n. 6 del 1999 e della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione).

11. Le modificazioni al comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 6 del 1999, apportate dall'articolo 24, comma 6, della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, possono essere applicate, su richiesta degli interessati, anche ai rapporti sorti in virtù di agevolazioni concesse anteriormente all'entrata in vigore della legge provinciale n. 3 del 2005.

12. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, i nuovi regimi di aiuto introdotti dal comma 1, lettera b), e dai commi 4 e 7 di quest'articolo sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione, per ciascun regime, della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

13. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, le disposizioni concernenti i progetti integrati di cui all'articolo 34-bis, comma 4, della legge provinciale n. 6 del 1999, come inserito da quest'articolo, sono applicabili anche per iniziative agevolabili avviate nel periodo intercorrente fra il 30 ottobre 2006 e la data di approvazione delle deliberazioni richiamate nello stesso articolo. Le relative domande di agevolazione devono essere presentate entro novanta giorni da quest'ultima data.

14. Per i fini del comma 4 con la tabella D è autorizzata, sull'unità previsionale di base 61.12.210, la spesa di 9.000.000 di euro per l'anno 2007 e di 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Per i fini del comma 5 con la tabella D sono autorizzate le relative spese sull'unità previsionale di base 61.12.210.

15. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E."

Dalla redazione