Articolo abrogato dall'art. 62, comma 1, del D. Pres. P. 13/07/2010, n. 18-50/L, così recitava:

"Art. 54 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22)

1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, nel titolo II, capo III della legge, è inserito il seguente:

"11-bis - Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio

1. Per promuovere il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo degli insediamenti storici, nonché per la conservazione e la tutela del paesaggio e la realizzazione di programmi e iniziative di particolare rilevanza degli eco-musei, a decorrere dall'anno 2007 è attivato nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio.

2. Il fondo è destinato al finanziamento di:

a) progetti e interventi integrati, pubblici e privati, finalizzati a:

1) il recupero del patrimonio edilizio pubblico, con priorità per quello di rilevanza storica e artistica o comunque situato in contesti di rilevante pregio paesaggistico-ambientale o espressivo dei valori culturali e identitari locali;

2) il recupero del patrimonio edilizio privato che presenti i requisiti del numero 1) o che sia comunque funzionale a un processo di sviluppo socio-economico della comunità interessata, di potenziamento dei livelli di vivibilità, di valorizzazione turistica e di rafforzamento o avvio di pertinenti attività commerciali, di servizio e artigianali;

3) il recupero e la sistemazione di strutture, manufatti ed elementi di accessibilità e arredo urbano, collegati agli interventi previsti dai numeri 1) e 2);

b) progetti e interventi, pubblici e privati, finalizzati alla conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio, sia a carattere puntuale che di area vasta, compreso il paesaggio rurale;

c) programmi e iniziative di particolare rilevanza degli eco-musei.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione del fondo, le modalità di concessione dei finanziamenti, anche nell'ambito di accordi di programma o avvalendosi, anche parzialmente, degli enti locali. I finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, con modalità stabilite nella medesima deliberazione della Giunta provinciale. Annualmente la Giunta provinciale individua la quota del fondo da destinare alle iniziative di cui al comma 2.

4. I finanziamenti a valere sul fondo sono concessi:

a) per gli enti locali fino al limite d'intervento definito ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale);

b) per le imprese fino al limite massimo previsto dalle leggi di settore, con le maggiorazioni eventualmente previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nei limiti da questa stabiliti;

c) per gli altri soggetti pubblici e privati fino al limite definito dall'articolo 55 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), per i soggetti di prima fascia, maggiorato fino a 20 punti percentuali.

5. Con il fondo possono essere finanziati interventi di completamento di opere già ammesse a finanziamento sulla base di questa legge.

6. I finanziamenti previsti dal fondo non sono cumulabili con le misure di sussidio previste dall'articolo 103 della legge provinciale n. 22 del 1991.

7. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, quest'articolo e le deliberazioni di cui al comma 3, quando riguardano misure qualificate come aiuti di Stato, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella D sono disposte le seguenti autorizzazioni:

a) sull'unità previsionale di base 80.15.210 è autorizzata la spesa di 7.000.000 di euro per l'anno 2007 e di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

b) sull'unità previsionale di base 80.15.220 sono autorizzati, per dieci anni, i seguenti limiti d'impegno:

1) 1.000.000 di euro dal 2007 al 2016;

2) 1.000.000 di euro dal 2008 al 2017;

3) 1.000.000 di euro dal 2009 al 2018."

Dalla redazione