N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, della L.P. 04/10/2012, n. 20, così recitava:

"Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia)

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale n. 14 del 1980 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis - Istruttoria da parte di soggetti esterni

1. La Provincia, stipulando apposite convenzioni, può affidare a soggetti esterni, in tutto o in parte, la procedura per la concessione degli aiuti finanziari previsti da questa legge, la loro erogazione nonché, eventualmente, il controllo del rispetto degli obblighi, con la conseguente segnalazione alla Provincia delle violazioni comportanti revoca o altre sanzioni.

2. La Provincia affida le funzioni indicate dal comma 1 mediante procedure di scelta del contraente, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'idonea struttura tecnico-organizzativa.

3. Per quanto non previsto da quest'articolo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)."

3. L'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 1980 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - Cumulabilità dei contributi

1. I contributi previsti da questa legge non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base ad altre disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dall'articolo 5, secondo comma, con la quale possono essere stabiliti limiti e condizioni per la cumulabilità dei finanziamenti."

4. L'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 1980, come sostituito dal comma 3 di quest'articolo, si applica anche agli interventi già ammessi a contributo o in corso d'istruttoria alla data di entrata in vigore di questa legge, purché non ancora eseguiti o ultimati entro il 31 dicembre 2006.

5. Alle spese previste da quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'energia istituita dall'articolo 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, con le disponibilità del proprio bilancio."

Dalla redazione