N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 71, comma 2, della L.P. 30/07/2010 n. 17, così recitava:

“Art. 44 (Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 - Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento) — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, è inserito il seguente:

"1-bis. All'interno degli esercizi di vicinato che effettuano la vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia posti in vendita a condizione che:

a) siano utilizzati i locali e gli arredi dell'azienda commerciale costituiti esclusivamente da piani d'appoggio per i prodotti, con eventuale possibilità di fornire stoviglie e posate a perdere;

b) sia riservata a tale attività una superficie non superiore al 10 per cento della superficie di vendita dell'esercizio;

c) sia escluso il servizio assistito di somministrazione di prodotti di gastronomia;

d) siano rispettate le norme igienico-sanitarie."

2. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale n. 4 del 2000 è aggiunto il seguente periodo: "Questa legge non si applica inoltre alle attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico, nonché alle prestazioni di servizio esercitate direttamente dagli enti parco provinciali e dagli altri enti strumentali della Provincia."

Dalla redazione