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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 12/07/1975, n. 35
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- L.P. 25/01/2000, n. 2
- L.P. 12/10/1995, n. 19
- L.P. 21/11/1989, n. 11
- L.P. 02/07/1981, n. 16
- L.P. 07/01/1977, n. 9
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I. Compiti dell’Agenzia per la Protezione civile nell’ambito dei bacini montani |
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Art. 1.1. “L’Agenzia per la Protezione civile è” N42 chiamata a provvedere nell'ambito territoriale della Provincia all'esecuzione in economia, ai sensi dell'articolo 67 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, delle opere di sistemazione dei bacini montani classificati a norma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, come precis |
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Art. 2.1. Se non disposto diversamente nella presente legge o in altre leggi provinciali, le attribuzioni in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di polizia idraulica nell'ambito delle competenze trasferite alla Provincia autonoma di Bol |
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Art. 3.1. “L’Agenzia per la Protezione civile” N42 provvede alla tenuta del catasto idrico. 2. Le rilevazioni, delimitazioni |
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Art. 5. (Lavori in favore di terzi)1. “All’Agenzia per la Protezione civile” N42, previa autorizzazione del |
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Art. 6.1. “La gestione dell’Area funzionale bacini montani è affidata a un direttore, di seguito denominato direttore d’area,” N42 nominato dalla Giunta provinciale, tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'Amministrazione provinciale laureati in scienze agrarie o forestali o ingegneria idraulica con qualifica non inferiore ad ispettore capo. 2. “Il direttore d’area ha i seguenti compiti:” N42 |
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Art. 7. |
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II. Opere di regolazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo - loro esecuzione |
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Art. 8.1. Le opere di regolazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo comprendono: a) opere volte ad ottenere la stabile correzione dei corsi d'acqua e che hanno per scopo la riduzione del trasporto solido, la difesa e conservazione delle sponde e la regolarizzazione del profilo; b) opere di sistemazione del terreno sui versanti, allo scopo di eliminare o ridurre il trasporto solido dei corsi d'acqua; c) opere di carattere accessorio a quelle indicate nelle lettere precedenti quali paravalanghe, a difesa degli abitati, rimboschimenti e rinverdimenti, tendenti al miglioramento del regime idraulico ed alla riduzione del trasporto solido; strade di servizio, officine meccaniche e magazzini di deposito con alloggi di servizio necessari per la funzionalità dell’Agenzia per la Protezione civile; N11 |
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Art. 9.1. I progetti relativi alle opere di regolazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo da eseguirsi in economia sono costituiti da: |
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Art. 9-bis.1. “La progettazione delle opere e la direzione |
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Art. 10.1. Per l'esecuzione delle opere previste dai singoli progetti e nei limiti delle spese stanziate “il direttore dell’Agenzia per la Protezione civile” N42: a) si avvale del personale impiegatizio dell'amministrazio |
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Art. 13.1. Il direttore dei lavori è tenuto a presentare “al direttore d’area” N42 per ogni progetto ultimato: - la rel |
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III. Demanio idrico provinciale e sua tutela |
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Art. 14.1. Il demanio idrico provinciale, passato alla Provincia autonoma di Bolzano con D.P.R. 15 gennaio 1973, n. 115, è costituito dai corsi d'acqua e dai laghi demaniali, dalle opere di protezione delle acque, di contenimento delle stesse e di difesa del suolo, con le relative strutture accessorie e di servizio. 2. Esso comprende: a) per i corsi d'acqua: |
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Art. 14-bis.1. La proprietà dei beni del demanio idrico provinciale viene accertata con decreto del direttore della struttura competente in materia di demanio idrico dell'Agenzia per la protezione civile oppure acquistata o espropriata con altro titolo idoneo previsto dalle leggi. N57 2. Il decreto dovrà precisare che la demanialità ha carattere originario. N58 3. Esso sarà notificato ai proprietari tavolari di |
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Art. 15.1. È fatto divieto di depositare ed abbandonare materiale di qualsiasi specie sui terreni demaniali (demanio idrico provinciale) sia nell'alveo che sulle sponde, salva la richiesta di autorizzazione fatta all'Amministrazione provinciale. 2. Il divieto di cui al precedente comma è esteso altresì ai terreni non demaniali circostanti per una fascia di metri 5, fatte sa |
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Art. 16.1. È fatto obbligo ai titolari di serbatoi artificiali di qualsiasi tipo o uso chiedere “all’Agenzia per la Protezione civile� |
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Art. 17.1. N27 2. I terreni appartenenti al demanio idrico provinciale e non più utilizzabili ai fini idraulici e che non sono di interesse na |
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Art. 18.1. I terreni sdemanializzati ai sensi dell'articolo 17 possono essere ceduti a titolo gratuito ai proprietari che, a causa di interventi di sistemazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo, abbiano subito perdite di terreno, sem |
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Art. 19.1. L'accesso al demanio idrico provinciale, per il servizio di controllo, per i rilievi necessari, nonché per l'esecuzione dei lavo |
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Art. 20.1. I proprietari frontisti hanno il diritto di munire le proprie sponde di opere che non arrechino né alterazione al corso ordinari |
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IV. Concessioni di beni del demanio idrico provinciale |
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Art. 21.1. Le concessioni relative all'estrazione di materiale dai fiumi, torrenti e rivi vengono rilasciate dall'Assessorato ed hanno scadenza annuale, mentre le concessioni relative all'affitto di terreni e le concessioni di attraversamen |
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Art. 22.1. I depositi cauzionali delle concessioni vengono determinati come segue: a) nella misura non inferiore al canone per l'estrazione di materiale del demanio idrico; b) nella misura non inferiore ad un'annualità per concessioni riguardanti gli attraversamenti, l'affitto o l'occupazione di terreno demaniale se la concessione comporta l'esecuzione di lavori. |
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Art. 23.1. I versamenti delle spese di istruttoria e del canone sono da effettuarsi alla tesoreria provinciale e sono introitati su appositi |
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Art. 24.1. Sono a carico del titolare concessionario le spese di istruttoria, copia degli atti, carte legali e simili dipendenti dalla conce |
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Art. 25.1. La Giunta provinciale determinerà con propria deliberazione i canoni da applicare per le concessioni attinenti al demanio idrico |
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V. Sanzioni amministrative |
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Art. 26.1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque abusivamente estragga o asporti dal demanio idrico provinciale materiale di qualunque genere in particolare ghiaia, sabbia, ciottoli o altro materiale, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000; il trasgressore soggiace inoltre, all'obbligo del pagamento del valore commerciale del materiale asportato; N33 b) chiunque senza autorizzazione realizzi opere, scavi e depositi, anche di carattere precario, nell'alveo, sulle sponde o argini, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000. Se uno di questi fatti è commesso entro le fascie di rispetto, la sanzione pecuniaria è diminuita della metà; |
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Art. 27.1. - 2. N35 |
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Art. 28. |
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Art. 29.1. Le somme riscosse ai sensi degli articoli 27 e 28 verranno introitate nel bilancio della Provincia attraverso la tesoreria provin |
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VI. Norme transitorie e finali |
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Art. 30. |
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Art. 31. |
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Art. 32.1. Gli effetti della legge regionale 11 novembre 1971, n. 39, cessano la loro efficacia con l'entrata in vigore della presente legge |
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Art. 33.1. Per l'esecuzione della presente legge sono utilizzati i fondi stanziati annualmente nei bilanci della Provincia in base alle vige |
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Art. 34.1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale de |
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