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Deliberaz. G.P. Bolzano 24/07/2018, n. 731

Criteri per l'agevolazione delle abitazioni rurali.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 11/02/2020, n. 90
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Testo del provvedimento

Con propria delibera n. 1126 del 23 settembre 2014è stato approvato il regime d'aiuti per incentivare l'edilizia abitativa rurale.

Si rende ora necessario modificare e integrare il predetto regime di aiuti.

In particolare si rende necessario apportare modifiche riguardanti soprattutto l'adeguamento a modifiche già messe in atto nell'ambito della "Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio - DURP" nonché delle fasce di reddito nell'edilizia abitativa agevolata, i termini di finanziamento, la concessione di una maggiorazione delle spese ammesse a finanziamento in dipendenza della posizione altimetrica del sito dell'immobile, l'abrogazione della concessione di aiuti per l'acquisto di un'abitazione, adeguamenti formali negli ambiti della trasparenza dell'amministrazione ed armonizzazione dei bilanci nonché una nuova regolamentazione riguardante il controllo del carico bestiame.

Il regolamento riguardante l'obbligo di osserv

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Allegato - Criteri per l'agevolazione delle abitazioni rurali


Articolo 1 Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni per la costruzione e la ristrutturazione di abitazioni rurali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. c), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche.


Articolo 2 Finalità

1. Le agevolazioni previste dai presenti criteri sono concesse per creare uno spazio abitativo adeguato alle esigenze della famiglia contadina quale presupposto indispensabile per la gestione dell'azienda agricola, per garantire la permanenza della famiglia contadina presso il maso e prevenire l'abbandono delle zone rurali.


Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:

a) "nucleo familiare di base": i componenti del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 1, del D.P.G.P. 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche;

b) "interventi di ristrutturazione": gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento, di adattamento architettonico della cubatura esistente da almeno 25 anni nonché, subordinatamente, anche i lavori di manutenzione ordinaria connessi con questi interventi. L'ampliamento massimo della cubatura esistente non può essere superiore al 20 per cento. La demolizione e conseguente ricostruzione non sono considerate ristrutturazione;

c) "aziende a indirizzo produttivo misto": imprese agricole che esercitano attività in diversi ambiti della produzione agricola primaria e che contemporaneamente possiedono uno dei requisiti oggettivi minimi di cui all'articolo 7, comma 1;

d) "colture specializzate": coltivazione professionale in pieno campo di colture agricole, eccetto le colture foraggere, la frutticoltura e la viticoltura. Si applicano le definizioni di cui al manuale dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole;

e) "punti di svantaggio": la misura degli svantaggi naturali che ostacolano la produzione di un'impresa agricola, disciplinati ai sensi dell'articolo 13 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 22;

f) "DURP": "Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio", e "VSE", valore della situazione economica del nucleo familiare di base, ai sensi del D.P.P. 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche;

g) "limite di volume d'affari minimo ai fini della contabilità IVA": il volume d'affari minimo previsto ai fini dell'obbligo alla tenuta della contabilità IVA. Si tiene conto esclusivamente della vendita di prodotti agricoli;

h) "prima casa": abitazione per il fabbisogno abitativo primario del/della richiedente e della sua famiglia, dove si trova anche la residenza anagrafica principale.

i) "avvio dei lavori": la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'intervento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l'investimento per l'intervento. Non sono considerati, in ogni caso, avvio dei lavori l'acquisto di terreni e lo svolgimento di lavori preparatori quali la richiesta di permessi, la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo o la realizzazione di studi di fattibilità.

2. In attuazione dell'articolo 4, comma 3, del D.P.P. 11 gennaio 2011, n. 2, per le prestazioni previste nei presenti criteri si applica il primo livello di valutazione.

3. In deroga a quanto previsto dalle norme di cui al D.P.P. 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, si applicano le seguenti regole particolari:

a) nel caso in cui il/la richiedente abbia appena rilevato l'azienda agricola o non sia ancora in possesso dei requisiti oggettivi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, al momento della compilazione della DURP e nella DURP non risulti ancora il rispettivo reddito, la DURP viene aggiornata, tenendo conto della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda;

b) per il calcolo del VSE non si considera il patrimonio immobiliare;

c) si considera il patrimonio mobiliare di cui all'articolo 25 del D.P.P. 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, se oltrepassa il limite di 150.000,00 euro nel caso in cui il/la richiedente sia una singola persona, e di 250.000,00 euro in caso di comunione familiare;

d) l'articolo 17 del D.P.P. 11 gennaio 2011, n. 2, si applica esclusivamente in presenza di situazioni eccezionali di durata pluriennale.


Articolo 4 Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai seguenti criteri, che non rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli agricoltori e le agricoltrici che, ai sensi dell'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, coltivano direttamente il fondo dell'azienda in qualità di proprietari o affittuari e che sono iscritti nell'anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli.

2. L'azienda del/della richiedente deve appartenere ad una delle seguenti quattro categorie:

a) aziende frutticole e viticole, nonché aziende che coltivano colture specializzate,

b) aziende zootecniche aventi fino a 39 punti di svantaggio,

c) aziende zootecniche con 40 e più punti di svantaggio,

d) aziende a indirizzo produttivo misto.


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