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Deliberaz. G.P. Bolzano 10/01/2023, n. 26

Criteri per l'agevolazione delle abitazioni rurali.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 02/02/2024, n. 34
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Testo del documento

 

Con propria delibera n. 731 del 24 luglio 2018, modificata con delibera n. 90 del 11 febbraio 2020, è stato approvato il regime d’aiuti per incentivare l’edilizia abitativa rurale.

Si rende ora necessario modificare e integrare il predetto regime di aiuti.

In particolare, si rende necessario apportare alcune modifiche volte a garantire una corretta interpreta

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Criteri per agevolare le abitazioni rurali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di aiuti per la costruzione e la ristrutturazione di abitazioni rurali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche.

 

Articolo 2 - Finalità

1. Gli aiuti previsti dai presenti criteri sono concessi per la finalità di creare uno spazio abitativo adeguato alle esigenze della famiglia contadina quale presupposto per la gestione dell’azienda agricola. Si vuole inoltre garantire la permanenza della famiglia contadina presso il maso e prevenire l’abbandono delle zone rurali.

 

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri si intende per:

a) “nucleo familiare di base”, i componenti del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche;

b) “interventi di ristrutturazione”, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento, di adattamento architettonico di volume esistente da almeno 25 anni.

L’ampliamento massimo ammesso del volume riferito all’iniziativa agevolata non può essere superiore al 20 per cento. La demolizione e conseguente ricostruzione non è considerata ristrutturazione;

c) “aziende ad indirizzo produttivo misto”, imprese agricole che esercitano attività in diversi ambiti della produzione primaria agricola e che possiedono contemporaneamente uno dei presupposti oggettivi minimi di cui all’articolo 5, comma 1;

d) “colture specializzate“, coltivazione professionale in pieno campo di colture agrarie che fanno parte della categoria delle colture arative (AA). Si applicano le definizioni di cui al manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole;

e) “punti di svantaggio”, la misura degli svantaggi naturali che caratterizzano un’impresa agricola disciplinati ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22;

f) “DURP”, “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio”, e “VSE”, valore della situazione economica del nucleo familiare di base: definizioni di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche;

g) “limite di volume d’affari minimo ai fini della contabilità IVA”, il volume d’affari minimo previsto ai fini dell’obbligo alla tenuta della contabilità IVA. Si tiene conto esclusivamente della vendita di prodotti agricoli;

h) “prima casa”, abitazioni per il fabbisogno abitativo primario del/della richiedente e la sua famiglia, dove si trova anche la residenza anagrafica principale;

i) “avvio dei lavori”: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’intervento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l’investimento per l’intervento. Non sono considerati, in ogni caso, avvio dei lavori l'acquisto di terreni e lo svolgimento di lavori preparatori quali la richiesta di permessi, la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo o la realizzazione di studi di fattibilità.

2. In attuazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, per le prestazioni previste nei presenti criteri si applica il 1° livello di valutazione.

3. In deroga a quanto previsto dalle norme di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, valgono le seguenti regole:

a) nel caso in cui il richiedente abbia appena assunto l’azienda agricola o non sia in possesso dei presupposti oggettivi minimi di cui all’articolo 7, comma 1, al momento della stesura della DURP e nella DURP non risulti ancora un rispettivo reddito, la DURP viene aggiornata, facendo riferimento alla base annua e tenendo conto della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda;

b) non si tiene conto del patrimonio immobiliare per il calcolo del VSE;

c) del patrimonio ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si tiene conto, se oltrepassa 150.000 euro quando il richiedente è una persona singola e 250.000 euro quando è una comunione familiare;

d) l’articolo 17 del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si applica esclusivamente in presenza di situazioni eccezionali con valenza pluriennale.

 

Articolo 4 - Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli/le imprenditrici agricole che, ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, coltivano direttamente l’azienda in qualità di proprietario o affittuario e che sono iscritti nell’anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli.

2. L’azienda del richiedente/della richiedente deve appartenere ad una delle seguenti quattro categorie:

a) aziende frutti-viticole nonché di aziende che coltivano colture specializzate;

b) aziende zootecniche aventi fino a 39 punti di svantaggio;

c) aziende zootecniche con 40 e più punti di svantaggio;

d) aziende a indirizzo produttivo misto.

 

Articolo 5 - Iniziative ammesse

1. Sono ammessi all’aiuto la costruzione e la ristrutturazione della prima casa agricola per i richiedenti

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