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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 11/04/2017, n. 430
Deliberaz. G.P. Bolzano 11/04/2017, n. 430
Deliberaz. G.P. Bolzano 11/04/2017, n. 430
Deliberaz. G.P. Bolzano 11/04/2017, n. 430
- Deliberaz. G.P. 24/07/2018, n. 731
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[Premessa]LA GIUNTA PROVINCIALE Con propria deliberazione n. 504 del 10.05.2016 sono stati approvati i criteri e le modalità modificati per agevolare gli investimenti nelle imprese agricole. Tale regime di aiuti deve ora essere integrato e modificato, e precisamente prevedendo ulteriori iniziative ammesse a finanziamento (attrezzature accessorie per |
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Criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole |
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1. Ambito di applicazione e finalità1.1 I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole e per rimuovere i danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e k), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche. Gli aiuti previsti dai presenti criteri soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (GU L 193/1 del 1.7.2014) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commission |
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2. Beneficiari2.1 Beneficiari degli aiuti previsti dai presenti criteri sono le microimprese, nonché le piccole e medie imprese (PMI), anche in forma associata, che occupano meno di 250 person |
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3. Definizioni3.1 Ai fini dei presenti criteri s’intende per: |
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4. Iniziative ammesse4.1 Sono ammesse ad aiuto la costruzione, la ristrutturazione, il miglioramento e l’acquisto di: a) edifici ad uso aziendale per il ricovero del bestiame con relativi annessi, nonché strutture per il ricovero di alveari; b) edifici ad uso aziendale per il deposito di macchine, attrezzi agricoli e di mezzi aziendali; c) edifici aziendali per la conservazione di prodotti agricoli e per eseguire le operazioni necessarie per preparare tali prodotti per la prima vendita; d) edifici e impianti per aziende florovivaistiche nonché per vivai viticoli e di piante arboree. 4.2 Sono ammess |
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5. Casi di esclusione dall’aiuto5.1 Non possono beneficiare dell’aiuto: a) le iniziative di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.6 su malghe nonché le iniziative di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.5 per impianti per la produzione di biogas; b) le iniziative di cui al punto 4.1 lettera b) per superfici frutti-viticole; c) le iniziative di cui al punto 4.2: |
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6. Importi minimi delle spese ammissibili6.1 Sono ammissibili i seguenti importi minimi di spesa: a) 1.500,00 euro |
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7. Presupposti generali7.1 Ai fini della concessione di un aiuto l’impresa agricola deve coltivare almeno: a) 1,0 ettaro di superficie frutti-viticola o 2,0 ettari di superficie a prato, foraggera avvicendata o arativa per iniziative di cui ai punti da 4.1 a 4.5; b) 0,5 ettari di superficie frutti-viticola o arativa o 1,0 ettaro di superficie a prato o foraggera avvicendata per le iniziative di cui al punto 4.6. Se l’impresa agricola coltiva diversi tipi di colture, che singolarmente non raggiungono le soglie sopra menzionate, per le superfici di cui alla lettera a) si applica l’estensione minima di 2,0 ettari complessivi e per le superfici di |
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8. Presupposti specifici8.1 Per le iniziative di cui al punto 4.1 si applicano i seguenti presupposti specifici: 8.1.1 per le iniziative di cui al punto 4.1, lettere a), b) e c), per le quali è previsto un massimale in termini di spesa ammissibile, calcolato in base alla superficie foraggera ed al numero di UBA ammesse, tale spesa massima ammissibile può essere riconosciuta una sola volta nell’arco di venti anni. La misura massima delle spese ammissibili può essere esaurita, presentando anche domande di aiuto che si susseguono nel tempo; in questi casi si provvede a rivalutare gli aiuti precedentemente concessi sulla base degli indici del costo di costruzione di un fabbricato. Il numero massimo di UBA per il quale può essere dimensionata una costruzione per il ricovero di bestiame risulta dall’applicazione delle disposizioni di cui al punto 7.2, aumentato di un valore corrispondente a 0,2 UBA per ettaro di superficie foraggera. Se questo numero massimo di UBA venisse superato, l’intera opera non potrà essere incentivata. Per la stessa opera edile si può fruire di un aiuto una sola volta nell’arco di venti anni. Si prescinde dal rispetto del periodo ventennale nei seguenti casi: - conversione di stalle esistenti a stalle a stabulazione libera se sono trascorsi almeno dieci anni dall’ultima incentivazione; - passaggio al sistema di produzione biologica, se sono trascorsi almeno cinque anni dall’ultima incentivazione; - danni causati da incendio o da calamità naturali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali. |
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9. Determinazione delle spese ammissibili9.1 L’importo massimo delle spese ammissibili per le iniziative di cui al punto 4, nonché quello per le iniziative che sono incentivabili ai sensi del punto 4.4, lettera b), e 4.5 sono determinati sulla base dei listini prezzi approvati dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale. Per gli aiuti erogati ai soggetti di cui al punto 2.2 può essere riconosciuta anche l’imposta sul valore aggiunto, qualora non detraibile. 9.2 L’importo massimo delle spese ammissibili per fabbricati aziendali per il ricovero di bestiame è fissato in base alla loro capienza per UBA. Nei prezzi massimi determinati dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, sono inclusi i costi di costruzione della stalla, dei locali per il deposito del fieno, che devono essere adeguatamente dimensionati, dei silos e di altri locali accessori quali la camera del latte, il locale per mangimi e lettimi nonché quello delle attrezzature fisse per |
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10. Tipologia di aiuti10.1 Viene concesso un contributo in conto capitale per le iniziative di cui ai seguenti punti: - punto 4.1; per le iniziative di cui alla lettera d) fino ad un ammontare delle spese ammissibili pari a 500.000,00 euro; |
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11. Percentuali degli aiuti11.1 Per la realizzazione delle iniziative di cui ai punti 4.1 e 4.2 vengono erogati aiuti nelle seguenti percentuali: - fino al 40 per cento delle spese ammissibili, - fino al 30 per cento delle spese ammissibili per le iniziative realizzate da parte di aziende florovivaistiche, di vivai viticoli e di piante arboree. 11.2 Per le iniziative di cui ai punti 4.1 e 4.2, alle imprese agricole situate in zone soggette a vincoli naturali come definite nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano e che presentano 40 o più punti di svantaggio si applica una maggiorazione di 10 punti percentuali sulla percentuale di cui al punto 11.1, primo trattino. Un’ulteriore maggiorazione di 5 punti |
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12. Presentazione delle domande12.1 Le domande di aiuto, redatte sul modulo predisposto dall’ufficio competente, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura. Nella domanda vanno indicati: - nome e dimensioni dell’impresa; - descrizione del progetto o dell’attività, comprese le date di inizio e fine progetto/attività; - ubicazione del progetto o dell’attività; |
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13. Istruttoria delle domande13.1 L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta. |
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14. Anticipi14.1 Per le iniziative di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.6, lettere da a) a c), possono essere erogati, dopo l’inizio dei lavori e dopo l’approvazione dell’aiuto, antic |
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15. Liquidazione dell’aiuto15.1 La liquidazione dell’aiuto concesso ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo, avviene su presentazione della relativa domanda, alla quale devono essere allegate le fatture quietanzate relative alle spese sostenute. Nel limite massimo stabilito dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, e fino ad un importo massimo del 30 per cento della spesa ammissibile riferita ad ogni singolo progetto edile, possono essere considerate le prestazioni proprie fornite dal richiedente/dalla richiedente e dai suoi familiari che convivono e collaborano nell’azienda, debitamente attestate ed elencate in un’apposita dichiarazione. Limitatamente alle iniziative di cui al punto 4.1, lettera d), e al punto 4.3, la liquidazione avviene sulla base delle fatture saldate, presentate in originale. |
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16. Obblighi16.1 La concessione dell’aiuto comporta per il beneficiario l’obbligo di rispettare, a partire dalla data della liquidazione finale, la destinazione d’uso degli investimenti incentivati; l’obbligo vale per la durata di almeno dieci anni per gli investimen |
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17. Revoca17.1 Se in sede di verifica della documentazione di spesa presentata per la liquidazione dell’aiuto o del saldo, nel caso in cui sia stato erogato un anticipo, viene accertata la mancanza dei presupposti per la concessione dell’aiuto con riferimento a singole spese nel relativo periodo, è |
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18. Controlli18.1 Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative incentivate. |
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19. Divieto di cumulo19.1 Gli aiuti di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri aiuti di Stato né con altre misure di soste |
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20. Efficacia e applicabilità20.1 Il presente regime di aiuti diviene efficace dopo che, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/201 |
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Tabella 1Parte di provvedimento in formato grafico |
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